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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02238/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 08 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Pordenone, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 - 112 co. 1 n.1 e 2 cod. pen., 90 co. 2 d.p.r. n. 570/1960 perché, in concorso tra loro, e con altri per cui si è proceduto separatamente, formavano falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori, falsificando le sottoscrizioni apposte sui moduli utilizzati per le candidature del movimento [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali e comunali del 31 maggio 2015, nonché certificando che tali firme erano genuine, successivamente, facendone uso mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

In particolare, gli odierni ricorrenti dirigevano l'attività dei concorrenti nel reato, partecipando nella formazione e nella presentazione delle false liste e istigando il pubblico Ufficiale ( [OSCURATO:PERSONA]), ad attestare l'autenticità delle firme.

Con le aggravanti del numero di persone superiore a cinque e dell'avere diretto l'attività dei concorrenti.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge due motivi.

3.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e correlati vizi dello motivazione, dolendosi che, a fronte di una contestazione riguardante la partecipazione dei ricorrente alla formazione e presentazione delle false liste relative alle elezioni regionali del 2015 e depositate presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, egli è stato condannato per la falsificazione delle liste depositate presso il Tribunale di Treviso.

D'altro canto, ove lo contestazione avesse avuto riguardo anche alla formazione delle liste trevigiane, vi sarebbe stata una chiara incompetenza del Tribunale di Pordenone, dal momento che esse non sono state autenticate dal Mascarin, per cui, in assenza di connessione con il falso ideologico, e non essendo coinvolto l'imputato nella falsificazione delle firme raccolte nella provincia di Venezia, per la falsificazione materiale, sarebbe stato competente appunto il Tribunale di Treviso.

3.2. Con il secondo motivo, è denunciata omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche escluse dal Giudice a quo con motivazione priva di personalizzazione, senza tener conto della incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], della condotta processuale, e del minimo contributo concorsuale.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli art. 90 co. 2 d.p.r. n. 570/1960 e 49 co. 2 cod. pen. quanto alla inoffensività, per inidoneità dell'azione.

Si sostiene che le liste elettorali sono state escluse dalla competizione elettorale per vizi formali diversi dalla falsità integrante i delitti contestati, ovvero, perchè il pubblico ufficiale che le ha autenticate, [OSCURATO:PERSONA], non era legittimato ad autenticarle, tanto che le liste non hanno superato neppure il vaglio preliminare. / Cosicchè, neanche in astratto, l'elettore veneto ha mai corso il rischio di votare [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali, e mai il bene giuridico protetto dalla norma - costituito dal regolare o svolgimento delle elezioni - è stato esposto al pericolo potenziale che l'elettore veneto finisse per esprimere il proprio voto in favore di '[OSCURATO:PERSONA]'.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], formula due motivi.

5.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 90 co. 2 D.P.R. n. 570/1960 e illogicità della motivazione.

Si sostiene che la condotta ascritta al ricorrente - di avere portato materialmente, accompagnando il Sartori, le liste contenenti le firme contraffatte al Mascarin, con cui non ha mai avuto alcun contatto, affinchè questi ne attestasse la genuinità e la loro apposizione in sua presenza non possa essere considerata attività concorsuale ma ai più ante factum non punibile, non inserendosi nell'iter criminoso del pubblico ufficiale, ricordando che il delitto di falso ideologico è reato proprio e istantaneo.

Si cita giurisprudenza a sostegno secondo cui gli atti anteriori alla editio falsi non hanno rilevanza giuridica e non possono avere incidenza sulla pubblica fede (sez. 5 n. del 22/10/1992).

5.2. Con il secondo motivo, ci si duole della carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, proponendo argomenti analoghi a quelli formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibilmente proposti. 1.Essi, infatti, ripropongono questioni sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede.

Con la solida struttura argomentativa che sorregge la decisione i ricorrenti non si confrontano realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, oltre che per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 dei 17/7/2019, Boutartour). 1.1.Invero, sotto il primo profilo, giova ricordare, che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che g,i atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti hanno formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione.

In particolare, i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma denunciano una decisione erronea, ovvero una errata valutazione degli elementi di prova.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione.

1.2. D'altro canto, i ricorsi scontano, come già accennato, il vizio della genericità, laddove risultano reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf.

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 452 i del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. Ciò posto, si osserva, in estrema sintesi, quanto al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha rilevato che il capo d'imputazione contiene una chiara descrizione del fatto ascritto all'imputato, consistente nell'avere concorso nella falsificazione delle sottoscrizioni apposte sui moduli utilizzati per la candidatura del movimento [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali e comunali del 31 maggio 2015, senza alcuna distinzione; che il deposito presso la cancelleria del Tribunale non concorre a determinare la condotta di reato, dal momento che il delitto di falso si perfezione ai momento della formazione dell'atto e non in quello del suo utilizzo da parte dell'autore del falso; che, in ogni caso, deve escludersi una lesione del diritto di difesa anche perché nell'intera istruttoria dibattimentale è stato fatto pacifico riferimento anche alle liste di Treviso e tra i fatti non sussiste alcuna eterogeneità.

In tal senso giova ricordare che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa ( cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265946); infine, la Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato degli scatoloni contenenti le liste contraffatte per portarle a Venezia.

2.1. Parimenti infondato anche il secondo motivo, giacchè il Giudice a quo ha specificamente valutato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, con una valutazione di merito non censurabile dal Giudice di legittimità, che esso potesse valere al riconoscimento delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza, per lui come per gli altri coimputati, sul piano oggettivo la non occasionalità delle condotte di falsificazione, piuttosto inserite in un "vero e proprio sistema diffuso e condivido" e, soggettivamente, l'assenza di dichiarazioni positivamente valorizzabili, la mancata dimostrazione di resipiscenza e, comunque, l'assenza di elementi che potessero essere significativi della meritevolezza delle invocate attenuanti.

3. E' manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che invoca il falso innocuo, senza confrontarsi con l'ampia e specifica motivazione rassegnata sul punto dalla Corte di appello, la quale ha richiamato pertinenti orientamenti giurisprudenziali che ammettono il delitto di falsità ideologica nel caso di atto viziato da incompetenza funzionale del pubblico ufficiale, ( rv. 280151); ha sottolineato come il falso innocuo ricorra solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, rivelandosi, pertanto, tali condotte inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238875 -01;Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 28045:', -01); infine, ha evidenziato come, in relazione alla norma incriminatrice violata, lo specifico bene giuridico protetto sia identificabile non tanto nella tutela dell'elettorato dal rischio di votare per un determinato partito irritualmente ammesso alla competizione elettorale, quanto, piuttosto, nella tutela della regolarità del procedimento di formazione delle liste elettorali, risultando la circostanza della successiva esclusione delle liste un post factum inidoneo a escludere la offensività della condotta.

4. Anche i motivi prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si rivelano manifestamente infondati.

4.1. Con riguardo al primo motivo, ancora una volta manca il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha precisamente delineato il contributo concorsuale fornito dall'imputato, il quale ha consegnato materialmente le sottoscrizioni contraffatte al Mascarin affinché costui ne attestasse la loro genuinità e la loro apposizione in sua presenza, "ben sapendo che l'attestazione del Mascarin sarebbe stata non veridica", in quanto "i moduli contenenti le sottoscrizioni -vere e false -degli elettori erano già stati predisposti...", in tal modo, dando atto di un corretto scrutinio, anche sotto il profilo soggettivo, della condotta concorsuale..

Giova ricordare che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art.110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà.

Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf.

Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521).

Elementi questi ultimi che correttamente la Corte territoriale ha ravvisato nel caso di specie, in cui il Visentin risulta avere offerto, innegabilmente, un apprezzabile contributo materiale, pure sorretto dalla piena consapevolezza della falsità delle attestazione del pubblico ufficiale, tale, quindi, da integrare la sua responsabilità concorsuale. 4.2.Quanto al secondo motivo, valgono le medesime considerazioni che si sono già svolte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], altresì sottolineato come la Corte di appello abbia specificamente escluso anche nei confronti del Visentin la possibilità di riconoscere una attenuazione di pena, per le ragioni già ritenute decisive nei confronti anche degli altri coimputati.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 08 ottobre 2021, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Pordenone, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 - 112 co. 1 n.1 e 2 cod. pen., 90 co. 2 d.p.r. n. 570/1960 perché, in concorso tra loro, e con altri per cui si è proceduto separatamente, formavano falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori, falsificando le sottoscrizioni apposte sui moduli utilizzati per le candidature del movimento [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali e comunali del 31 maggio 2015, nonché certificando che tali firme erano genuine, successivamente, facendone uso mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale di Venezia. In particolare, gli odierni ricorrenti dirigevano l'attività dei concorrenti nel reato, partecipando nella formazione e nella presentazione delle false liste e istigando il pubblico Ufficiale ( [OSCURATO:PERSONA]), ad attestare l'autenticità delle firme. Con le aggravanti del numero di persone superiore a cinque e dell'avere diretto l'attività dei concorrenti. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, per il tramite del rispettivo difensore di fiducia. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge due motivi. 3.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e correlati vizi dello motivazione, dolendosi che, a fronte di una contestazione riguardante la partecipazione dei ricorrente alla formazione e presentazione delle false liste relative alle elezioni regionali del 2015 e depositate presso la cancelleria del Tribunale di Venezia, egli è stato condannato per la falsificazione delle liste depositate presso il Tribunale di Treviso. D'altro canto, ove lo contestazione avesse avuto riguardo anche alla formazione delle liste trevigiane, vi sarebbe stata una chiara incompetenza del Tribunale di Pordenone, dal momento che esse non sono state autenticate dal Mascarin, per cui, in assenza di connessione con il falso ideologico, e non essendo coinvolto l'imputato nella falsificazione delle firme raccolte nella provincia di Venezia, per la falsificazione materiale, sarebbe stato competente appunto il Tribunale di Treviso. 3.2. Con il secondo motivo, è denunciata omessa motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche escluse dal Giudice a quo con motivazione priva di personalizzazione, senza tener conto della incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], della condotta processuale, e del minimo contributo concorsuale. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione degli art. 90 co. 2 d.p.r. n. 570/1960 e 49 co. 2 cod. pen. quanto alla inoffensività, per inidoneità dell'azione. Si sostiene che le liste elettorali sono state escluse dalla competizione elettorale per vizi formali diversi dalla falsità integrante i delitti contestati, ovvero, perchè il pubblico ufficiale che le ha autenticate, [OSCURATO:PERSONA], non era legittimato ad autenticarle, tanto che le liste non hanno superato neppure il vaglio preliminare. / Cosicchè, neanche in astratto, l'elettore veneto ha mai corso il rischio di votare [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali, e mai il bene giuridico protetto dalla norma - costituito dal regolare o svolgimento delle elezioni - è stato esposto al pericolo potenziale che l'elettore veneto finisse per esprimere il proprio voto in favore di '[OSCURATO:PERSONA]'. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], formula due motivi. 5.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 90 co. 2 D.P.R. n. 570/1960 e illogicità della motivazione. Si sostiene che la condotta ascritta al ricorrente - di avere portato materialmente, accompagnando il Sartori, le liste contenenti le firme contraffatte al Mascarin, con cui non ha mai avuto alcun contatto, affinchè questi ne attestasse la genuinità e la loro apposizione in sua presenza non possa essere considerata attività concorsuale ma ai più ante factum non punibile, non inserendosi nell'iter criminoso del pubblico ufficiale, ricordando che il delitto di falso ideologico è reato proprio e istantaneo. Si cita giurisprudenza a sostegno secondo cui gli atti anteriori alla editio falsi non hanno rilevanza giuridica e non possono avere incidenza sulla pubblica fede (sez. 5 n. del 22/10/1992). 5.2. Con il secondo motivo, ci si duole della carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, proponendo argomenti analoghi a quelli formulati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibilmente proposti. 1.Essi, infatti, ripropongono questioni sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede. Con la solida struttura argomentativa che sorregge la decisione i ricorrenti non si confrontano realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, oltre che per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 dei 17/7/2019, Boutartour). 1.1.Invero, sotto il primo profilo, giova ricordare, che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che g,i atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti hanno formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. In particolare, i ricorrenti non lamentano una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma denunciano una decisione erronea, ovvero una errata valutazione degli elementi di prova. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cessazione. 1.2. D'altro canto, i ricorsi scontano, come già accennato, il vizio della genericità, laddove risultano reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 452 i del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. Ciò posto, si osserva, in estrema sintesi, quanto al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello ha rilevato che il capo d'imputazione contiene una chiara descrizione del fatto ascritto all'imputato, consistente nell'avere concorso nella falsificazione delle sottoscrizioni apposte sui moduli utilizzati per la candidatura del movimento [OSCURATO:PERSONA] alle elezioni regionali e comunali del 31 maggio 2015, senza alcuna distinzione; che il deposito presso la cancelleria del Tribunale non concorre a determinare la condotta di reato, dal momento che il delitto di falso si perfezione ai momento della formazione dell'atto e non in quello del suo utilizzo da parte dell'autore del falso; che, in ogni caso, deve escludersi una lesione del diritto di difesa anche perché nell'intera istruttoria dibattimentale è stato fatto pacifico riferimento anche alle liste di Treviso e tra i fatti non sussiste alcuna eterogeneità. In tal senso giova ricordare che la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa ( cfr. tra le altre, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265946); infine, la Corte territoriale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato degli scatoloni contenenti le liste contraffatte per portarle a Venezia. 2.1. Parimenti infondato anche il secondo motivo, giacchè il Giudice a quo ha specificamente valutato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], escludendo, con una valutazione di merito non censurabile dal Giudice di legittimità, che esso potesse valere al riconoscimento delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza, per lui come per gli altri coimputati, sul piano oggettivo la non occasionalità delle condotte di falsificazione, piuttosto inserite in un "vero e proprio sistema diffuso e condivido" e, soggettivamente, l'assenza di dichiarazioni positivamente valorizzabili, la mancata dimostrazione di resipiscenza e, comunque, l'assenza di elementi che potessero essere significativi della meritevolezza delle invocate attenuanti. 3. E' manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che invoca il falso innocuo, senza confrontarsi con l'ampia e specifica motivazione rassegnata sul punto dalla Corte di appello, la quale ha richiamato pertinenti orientamenti giurisprudenziali che ammettono il delitto di falsità ideologica nel caso di atto viziato da incompetenza funzionale del pubblico ufficiale, ( rv. 280151); ha sottolineato come il falso innocuo ricorra solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, rivelandosi, pertanto, tali condotte inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, dep. 2008, Rv. 238875 -01;Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 28045:', -01); infine, ha evidenziato come, in relazione alla norma incriminatrice violata, lo specifico bene giuridico protetto sia identificabile non tanto nella tutela dell'elettorato dal rischio di votare per un determinato partito irritualmente ammesso alla competizione elettorale, quanto, piuttosto, nella tutela della regolarità del procedimento di formazione delle liste elettorali, risultando la circostanza della successiva esclusione delle liste un post factum inidoneo a escludere la offensività della condotta. 4. Anche i motivi prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si rivelano manifestamente infondati. 4.1. Con riguardo al primo motivo, ancora una volta manca il confronto con la sentenza impugnata, la quale ha precisamente delineato il contributo concorsuale fornito dall'imputato, il quale ha consegnato materialmente le sottoscrizioni contraffatte al Mascarin affinché costui ne attestasse la loro genuinità e la loro apposizione in sua presenza, "ben sapendo che l'attestazione del Mascarin sarebbe stata non veridica", in quanto "i moduli contenenti le sottoscrizioni -vere e false -degli elettori erano già stati predisposti...", in tal modo, dando atto di un corretto scrutinio, anche sotto il profilo soggettivo, della condotta concorsuale.. Giova ricordare che, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art.110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Elementi questi ultimi che correttamente la Corte territoriale ha ravvisato nel caso di specie, in cui il Visentin risulta avere offerto, innegabilmente, un apprezzabile contributo materiale, pure sorretto dalla piena consapevolezza della falsità delle attestazione del pubblico ufficiale, tale, quindi, da integrare la sua responsabilità concorsuale. 4.2.Quanto al secondo motivo, valgono le medesime considerazioni che si sono già svolte con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], altresì sottolineato come la Corte di appello abbia specificamente escluso anche nei confronti del Visentin la possibilità di riconoscere una attenuazione di pena, per le ragioni già ritenute decisive nei confronti anche degli altri coimputati.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condann
Sentenza Cassazione n. 02238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris