CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 08028/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Deposita in Cancelleria SENTENZA oggi, t" 2 MAR. 2026 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del "ricorso originario e dei motivi aggiunti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 luglio 2025, il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1° luglio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale. Il sequestro era finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 c.p. e 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, per un importo di euro 309.158,21, configurati a carico di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge per "mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente", con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto. Si duole il ricorrente che il Tribunale del Riesame abbia omesso di valutare elementi probatori decisivi forniti dalla difesa, in particolare le dichiarazioni testimoniali che qualificavano [OSCURATO:PERSONA] come "agente di commercio" e non come gestore della società (dichiarazioni Fantini, Signoretta, Paganoni). Si lamenta, inoltre, l'omessa considerazione delle testimonianze di soggetti che avevano dichiarato di non conoscere affatto il ricorrente (Buonocore, Zito, Curcio), circostanza che minerebbe la tesi di una sua gestione "erga omnes" della società. Tali omissioni, secondo la difesa, integrerebbero una violazione di legge per motivazione apparente, in quanto il giudice del riesame si sarebbe sottratto all'obbligo di valutare integralmente tutti gli elementi prospettati, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (si citano Sez. 3 n. 8982/2023, Sez. 2 n. 4444/2022 e Sez. 3 n. 34613/2021). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge per motivazione apparente sul periculum in mora, in violazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite "Eliade" (Sez. Un. n. 36959/2021). Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata laddove fonda - si sostiene- il pericolo di dispersione su automatismi decisionali, quali la "conclamata propensione degli indagati a monetizzare i profitti illeciti" e "l'abilità dimostrata nel sottrarre ingenti risorse economiche". Tali argomentazioni, secondo la difesa, sarebbero generiche e non ancorate a elementi concreti e attuali, come richiesto dalla giurisprudenza (si richiamano Sez.3 n. 4754/2024, n. 26896/2025, n. 36114/2024). Si evidenzia come il Tribunale non abbia considerato elementi fattuali decisivi quali la cessazione di ogni rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:SOCIETA]., peraltro fallita da oltre tre anni, l'assenza di atti dispositivi recenti e il notevole decorso temporale dai fatti contestati, elementi che farebbero venir meno l'attualità del pericolo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 322, 325 e 568 c.p.p. per "erronea valutazione dell'interesse ad agire" in relazione alla "legittimazione dell'indagato" a contestare il sequestro su beni di terzi. Il ricorso contesta la statuizione del Tribunale del Riesame che ha negato l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a impugnare il sequestro in relazione a beni di società terze. La difesa, richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. 3 n. 9790/2025, Sez. 4 n. 7082/2022, Sez. 1 n. 27347/2023), argomenta che l'indagato ha pieno interesse a contestare l'assenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e i reati contestati, in quanto tale profilo incide sulla configurazione stessa del reato e sui presupposti della confisca. L'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente confuso la questione della titolarità dei beni (riservata al terzo) con quella della loro provenienza illecita, che è di diretto interesse dell'indagato.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la difesa ha fatto pervenire una memoria contenente motivi nuovi cui risultano allegati i verbali riportanti le s.i.t. rese da Paganoni, Signoretta, Pace, Santarcangelo e Fantini. Il primo motivo denuncia la mancanza di motivazione e la motivazione apparente per non aver valutato il Tribunale del riesame i "verbali testimoniali allegati" che dimostravano, secondo il ricorrente, la sua qualifica di agente di commercio sconosciuto ad alcuni dei clienti [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge non avendo l'ordinanza individuato gli elementi fattuali che dimostravano il pericolo di dispersione dei beni, in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato ogni rapporto con la F.T. dal 2021. Con il terzo motivo, si denuncia la "violazione di legge per contrasto con i principi delle Sezioni unite n. 15/25 sulla legittimazione dell'indagato". Si assume che la contestazione della qualifica di amministratore di fatto incide direttamente "sulla configurazione dell'accusa e sulla valutazione della responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno, preliminarmente, ricordare la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). 1.1 Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1 c.p.p. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso). 1.2 Il primo motivo del ricorso non assolve a nessuno di questi oneri. Non vi è prova, innanzitutto, che la differente lettura delle dichiarazioni rese da Fantini, Paganoni e Signoretta esposta in ricorso e la pretermissione di quelle rese da Zito, Curcio e Santarcangelo siano state oggetto delle censure proposte dinanzi al Tribunale del riesame. 1.2.1 Va, quindi, ricordato che, per il principio generale operante in materia di impugnazioni, sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione esposto nel provvedimento impugnato se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 2014, Rv.259066; Sez. 3, n. 31650 del 3/4/2017, Ciccarelli, Rv. 270627; Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01 ). Non essendo stata sollevata alcuna contestazione nel riepilogo delle censure proposte dinanzi al Tribunale del Riesame, deve rilevarsi che l'argomento in esame risulta inammissibile in forza del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi; pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di Cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982)" (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, Vieira, Rv. 288117 - 01). 1.3 Va anche aggiunto che le dichiarazioni richiamate non sono allegate al ricorso o integralmente trascritte nel corpo del medesimo, con palese violazione del principio di autosufficienza del motivo ricorso.Né una tale causa di inammissibilità può ritenersi superata mediante l'allegazione dei verbali di sommarie informazioni ai motivi nuovi inoltrati il 12/1/2026. Va ribadito che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 03). L'inammissibilità del primo motivo del ricorso per violazione del principio di autosufficienza costituisce ostacolo all'ammissibilità del primo motivo aggiunto, risultando le originarie censure strettamente connesse a quelle esposte nella memoria difensiva. 1.4 Il ricorso, ancora, non spiega perché, nello scenario probatorio delineato dal Tribunale, gli elementi dedotti assumerebbero carattere di decisività. Il Tribunale del Riesame ha desunto la qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente da una pluralità di elementi analiticamente esposti: le deleghe a operare su tutti i conti correnti della società; l'effettuazione di molte delle operazioni in uscita effettuate su tali conti nel luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA]; l'uso di autovetture concesse in leasing alla [OSCURATO:SOCIETA]. da parte non soltanto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di dipendenti di altre società dal predetto amministrate; i rapporti diretti con clienti e fornitori che indicavano l'indagato come unico referente; i pagamenti, per somme "irrisorie", disposti a favore dell'amministratore di diritto, ritenuti incompatibili con un ruolo di mero dipendente tecnico. 1.4.1 Fermo restando che il giudice del riesame, nella valutazione del "fumus coMmissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 5, n. 34997 del 18/09/2025, Maciejewska; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci,vRv. 276015 - 01), non è dato comprendere, dalla lettura del ricorso, perché le dichiarazioni richiamate determinerebbero un deficit motivazionale tale che rende la motivazione apparente. 1.4.2 Come lucidamente osservato da Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017 (dep. 2018), Castiglia, "il ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen. non può mai trasmodare nella critica del modo con cui il Tribunale ha valutato gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità...II fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata". 1.4.3 In altri termini, così calando tali principi al caso in esame, le censure difensive non spiegano Perché le dichiarazioni richiamate, a tutto voler concedere alla difesa in ordine alla corrispondenza della sintesi con l'atto d'indagine, privino di valenza significativa un complesso indiziario, quale quello delineato nel provvedimento impugnato, che vede [OSCURATO:PERSONA] gestire in piena autonomia i rapporti e i beni facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.5 Il motivo, quindi, sebbene formalmente rubricato come violazione di legge per mancanza di motivazione o motivazione apparente, si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione del compendio indiziario e alla persuasività delle argomentazioni del Tribunale del Riesame, sollecitando una rilettura degli elementi di fatto che è preclusa in questa sede di legittimità. 2. Valgono per il secondo motivo le considerazioni appena espresse, postulando le critiche formulate, lungi dal prospettare la violazione di legge denunziata, una mera e non consentita rilettura del materiale probatorio. Il Tribunale del Riesame ha ancorato il pericolo di dispersione a elementi soggettivi e oggettivi specifici: la "conclamata propensione degli indagati a monetizzare i profitti illeciti", desunta dalle condotte distrattive contestate al capo 3); l'abilità dimostrata nel sottrarre ingenti risorse; il ruolo di legale rappresentante rivestito da [OSCURATO:PERSONA] in altre società tuttora operanti, ritenuto un veicolo per la dispersione del profitto; la notevole entità del profitto stesso. Ha, inoltre, opportunamente sottolineato, dopo aver descritto le condotte che avevano depauperato il patrimonio della fallita, dai cui conti correnti erano state sottratte le risorse depositate mediante prelievi in contanti o ricariche su carte prepagate e le cui vetture non erano state rinvenute dalla curatela, che le condotte distrattive imputate a [OSCURATO:PERSONA] si arrestano al 2021 solo in quanto la dichiarazione di fallimento dell'anno successivo ne aveva impedito la reiterazione.2.1 Il ricorso contesta tali argomenti definendoli "automatismi decisionali", ma omette di confrontarsi specificamente con la valutazione combinata di detti elementi operata dal giudice del riesame, limitandosi a ribadire la propria prospettazione circa l'assenza di attualità del pericolo, che viene però rapportato al patrimonio della fallita, pacificamente privo di qualunque attivo, e non a quelli nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di confisca per equivalente in caso di condanna, e alla personalità dell'imputato, capace di ricorrere a ogni espediente per di sottrarre i beni della fallita alla garanzia dei creditori senza risultare direttamente coinvolto nelle operazioni. 2.2 Anche in questo caso, si è in presenza di censure che attengono alla persuasività dell'argomentazione piuttosto che alla loro esistenza o intelligibilità e che reiterano doglianze già disattese senza una critica specifica al provvedimento impugnato. 3. Infine, il terzo motivo, pur denunciando una violazione di legge, risulta manifestamente infondato alla luce della stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non ha affatto negato in astratto la legittimazione dell'indagato a contestare l'apprensione di beni appartenenti a un soggetto terzo, ma ha negato, in relazione ai beni appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che le censure difensive, in quanto incentrate sull'appartenenza dei beni a un terzo, fossero sorrette da un concreto interesse dell'indagato, risultando finalizzate a ottenere la restituzione dei beni. 3.1 Tale motivazione non viene scalfita dagli argomenti difensivi, anche quelli proposti con il terzo motivo aggiunto che, anzi, confermano le conclusioni del Tribunale. Il motivo del ricorso, infatti, richiama precedenti giurisprudenziali del tutto inconferenti, relativi a procedimenti avviati dal legale rappresentante della società terza colpita dal provvedimento ablativo ovvero relativi al sequestro anticipatorio di confische dirette o per sproporzione, misure, pacificamente, regolate da principi differenti dalla confisca per equivalente, alla cui applicazione risulta finalizzato il vincolo opposto sui beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02). Inoltre, continuando a ribadire che le società colpite dal sequestro sono soggetti giuridici autonomi rispetto alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] senza individuare un interesse concreto differente dalla restituzione dei beni, avalla la conclusione del Tribunale che ha ritenuto il capo dell'istanza di riesame relativa ai beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inammissibile risultando "l'interesse ad agire ...riconducibile a un interesse non del ricorrente (...) ma di terzi (...). 3.2 Va, quindi, ricordato che la persona sottopostlk a indagini è legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione (Sez. Unite, 25/9/2025, Calvarese di cui si conosce solo l'informazione provvisoria).L'informazione provvisoria, peraltro, nel collegare "l'interesse concreto" alla "rimozione del sequestro", non consente di desumere che l'ammissibilità del ricorso dell'indagato terzo rispetto al bene sia in re ipsa ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o, comunque, l'esito favorevole dell'impugnazione abbia un'influenza sul procedimento principale. Trattasi di argomenti che l'ordinanza di remissione (Sez. 6, n. 17480 del 13/2/2025), riprendendo spunti di una sentenza precedente (Sez. 2, n. 32977 del 14/6/2011, Chiriaco, Rv. 251091-01), ha sviluppato e che il rigetto del ricorso da parte delle Sezioni unite dimostra non essere stati recepiti dal massimo organo nomifilattico. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, dalla incontestata sintesi dei motivi riportata nel provvedimento impugnato, in relazione ai beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'unico argomento proposto era incentrato sul "valore superiore dei beni a quanto disposto nell'impugnato decreto". L'interesse a impugnare il vincolo apposto sui beni della predetta S.r.l., quindi, deve essere rapportato a quello rappresentato dal ricorrente che, risultando incentrato sulla restituzione dei beni stante la sproporzione rispetto a quanto disposto dal GIP, in disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di far valere un tale argomento in sede di riesame, come osservato dal Tribunale, sarebbe comunque inidoneo, in caso di accoglimento, a incidere sul processo principale non comportando alcuna valutazione sulla configurabilità dei reati contestati. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità st