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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40283/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 7 settembre 2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di evasione, commesso in data 12 febbraio 2015.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando due ordini di motivi.

Con il primo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità con riguardo alla mancata acquisizione della certificazione ex art.335 cod. proc. pen. relativa al registro delle iscrizioni a carico dell'indagato presso la Procura della Repubblica di Torino a dimostrazione dell'assenza di nuovi reati oltre quelli risultanti dal certificato del casellario giudiziale, con ultimo precedente risalente all'anno 2014.

Con il secondo ordine di motivi censura la motivazione della sentenza che ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. senza considerare che la rilevata propensione a delinquere è contraddetta dalla risalenza dei precedenti penali, l'ultimo dei quali risale al giugno del 2014, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell'agente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.

A differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fattoi che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni del ritardo e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità.

La causa di non punibilità non è stata esclusa per il ravvisato carattere abituale del comportamento ma unicamente per la ritenuta gravità del reato, in rapporto alle ragioni dell'evasione ed alle modalità del fatto, ed alla incidenza dei precedenti penali sulla obiettiva maggiore pericolosità del fatto e sulla intensità del dolo.

L'assenza di iscrizioni di nuove pendenze presso la Procura di Torino è stata, quindi, correttamente ritenuta irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., in considerazione dell'elevato numero dei precedenti penali e dell'epoca ravvicinata dell'ultimo precedente (giugno 2014) rispetto alla data di commissione del reato per cui si procede (12 febbraio 2015), aspetti questi che sono stati oggetto di apprezzamento al fine di evidenziare la maggiore pericolosità del fatto e la particolare intensità del dolo sotto il profilo del grado di consapevolezza dell'importanza dell'osservanza delle prescrizioni correlate al divieto di allontanamento.

Va ricordato al riguardo che mentre la valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133, cod. pen. deve essere operata anche alla stregua della capacità a delinquere desunta, tra gli altri indici, dalle emergenze successive alla consumazione del reato, diversamente ai fini della verifica dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen., rilevano solo gli elementi che incidono sulla gravità del reato sotto lo specifico profilo dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i parametri previsti dal primo comma dell'art. 133, cod. pen., senza che rilevino di per sé gli elementi afferenti la capacità a delinquere indicati nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., fatta salva la loro eventuale rilevanza ai fini della verifica del carattere abituale del comportamento.

In altri termini, viene ad assumere precipuo rilievo ogni indicatore in concreto della gravità del reato, desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa, mentre non assumono rilievo a tale fine le condotte susseguenti al reato, se non sotto il diverso profilo della verifica del carattere abituale del comportamento, e sempre che tale profilo abbia assunto concreta rilevanza ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità.

Tenuto conto, quindi, delle motivazioni con cui è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta evidente l'assenza di rilevanza delle richieste documentali volte a suffragare il carattere occasionale del reato per cui si procede.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 06/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino emessa in data 7 settembre 2015 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di evasione, commesso in data 12 febbraio 2015. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando due ordini di motivi. Con il primo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità con riguardo alla mancata acquisizione della certificazione ex art.335 cod. proc. pen. relativa al registro delle iscrizioni a carico dell'indagato presso la Procura della Repubblica di Torino a dimostrazione dell'assenza di nuovi reati oltre quelli risultanti dal certificato del casellario giudiziale, con ultimo precedente risalente all'anno 2014. Con il secondo ordine di motivi censura la motivazione della sentenza che ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen. senza considerare che la rilevata propensione a delinquere è contraddetta dalla risalenza dei precedenti penali, l'ultimo dei quali risale al giugno del 2014, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell'agente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. A differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fattoi che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza criminale dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni del ritardo e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità. La causa di non punibilità non è stata esclusa per il ravvisato carattere abituale del comportamento ma unicamente per la ritenuta gravità del reato, in rapporto alle ragioni dell'evasione ed alle modalità del fatto, ed alla incidenza dei precedenti penali sulla obiettiva maggiore pericolosità del fatto e sulla intensità del dolo. L'assenza di iscrizioni di nuove pendenze presso la Procura di Torino è stata, quindi, correttamente ritenuta irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., in considerazione dell'elevato numero dei precedenti penali e dell'epoca ravvicinata dell'ultimo precedente (giugno 2014) rispetto alla data di commissione del reato per cui si procede (12 febbraio 2015), aspetti questi che sono stati oggetto di apprezzamento al fine di evidenziare la maggiore pericolosità del fatto e la particolare intensità del dolo sotto il profilo del grado di consapevolezza dell'importanza dell'osservanza delle prescrizioni correlate al divieto di allontanamento. Va ricordato al riguardo che mentre la valutazione della gravità del reato agli effetti della pena ex art. 133, cod. pen. deve essere operata anche alla stregua della capacità a delinquere desunta, tra gli altri indici, dalle emergenze successive alla consumazione del reato, diversamente ai fini della verifica dei presupposti previsti dall'art. 131-bis cod. pen., rilevano solo gli elementi che incidono sulla gravità del reato sotto lo specifico profilo dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i parametri previsti dal primo comma dell'art. 133, cod. pen., senza che rilevino di per sé gli elementi afferenti la capacità a delinquere indicati nel secondo comma dell'art. 133 cod. pen., fatta salva la loro eventuale rilevanza ai fini della verifica del carattere abituale del comportamento. In altri termini, viene ad assumere precipuo rilievo ogni indicatore in concreto della gravità del reato, desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa, mentre non assumono rilievo a tale fine le condotte susseguenti al reato, se non sotto il diverso profilo della verifica del carattere abituale del comportamento, e sempre che tale profilo abbia assunto concreta rilevanza ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità. Tenuto conto, quindi, delle motivazioni con cui è stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta evidente l'assenza di rilevanza delle richieste documentali volte a suffragare il carattere occasionale del reato per cui si procede. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 06/10/
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