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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 24510/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4887/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 452/2018 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Giudice di pace, adito da [OSCURATO:PERSONA] perché fossero apposti i termini tra il proprio fondo e quello contiguo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda, giudicandola, oltre che generica, priva di supporto probatorio, poiché l’attore non aveva formulato istanze istruttorie all’udienza di cui all’art. 320 cod. proc. civ., nel mentre la invocata ctu avrebbe avuto natura meramente esplorativa; -il Tribunale di Paola rigettò l’appello del Martire.

Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il Martire denuncia violazione dell’art. 164, co. 4 e 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. e 951 cod. civ.

Assume il ricorrente che, anche ove fosse stata da considerare generica la domanda da lui proposta, i Giudici di primo e di secondo grado avrebbero dovuto concedere un termine per meglio specificare la “causa petendi”, trattandosi di atto dovuto, al quale il giudicante non avrebbe potuto sottrarsi.

La domanda non poteva, comunque, essere considerata generica, avendo l’attore esposto di essere proprietario di un terreno e che i termini segnanti il confine con un confinante fondo non erano più individuabili; né altro occorreva aggiungere vertendosi in materia di diritti “autoindividuati”. 1.

1. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello riporta che l’appellante aveva chiesto di essere rimesso in termini onde formulare le proprie richieste istruttorie.

Precisato che il giudizio d’appello è destinato alla “revisio prioris istantiae” e non all’instaurazione di un nuovo giudizio, rigettò il primo motivod’appello, con il quale l’impugnante aveva denunciato la violazione dell’art. 320 cod. proc. civ., per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione, né fissata ulteriore udienza al fine di consentire la richiesta di prove, poiché alla prima udienza, trascorsa un’ora dal fissato orario delle ore 10,00, senza che l’attore fosse comparso, il Giudice di pace aveva rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, nel mentre il tentativo di conciliazione non era da considerare obbligatorio e non era sanzionato da nullità, salvo il caso della lesione del diritto di difesa, evenienza che nella specie non era ricorsa.

Né era ipotizzabile la concessione di un termine ulteriore, ai sensi del co. 5 dell’art. 320 cod. proc. civ., evenienza, questa, che ricorre solo in presenza di domande riconvenzionali o di eccezioni nuove del convenuto, mentre nel caso al vaglio quest’ultimo si era limitato a chiedere il rigetto della domanda.

Alla luce di quanto esposto appare del tutto evidente che il ricorrente, non curandosi della “ratio decidendi”, si limita in questa sede a riproporre la propria prospettazione, senza, quindi, misurarsi con la decisione d’appello.

2. Con il terzo motivo il Martire denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ..

Spiega il ricorrente che il Rende, con l’atto costitutivo, non aveva negato di essere il proprietario del fondo confinante e neppure contestato che fosse necessario apporre i termini, avendo affermato che questi esistessero e fossero ben visibili.

Di conseguenza l’attore non aveva null’altro da provare .

Sotto altro profilo la chiesta ctu non aveva carattere esplorativo, ma era diretta allo scopo di verificare se quei termini ci fossero e fossero visibili.

2.1. Anche quest’ultimo motivo non supera lo scrutino d’ammissibilità.

Il Tribunale sul punto ha così motivato: la sentenza del giudice di pace va condivisa anche in merito al rigetto della richiesta di CTU in quanto assolutamente esplorativa, e dalla cui richiesta in appello la parte è decaduta posto che la stessa non è neppure stata reiterata all’udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado .

Quali che fossero le ragioni che hanno convinto entrambi i giudici della natura esplorativa della chiesta ctu (il ricorrente non ce ne riporta il contenuto, come avrebbe dovuto per soddisfare la specificità del motivo), quel che qui rileva è che la doglianza non aggredisce la “ratio decidendi”, secondo la quale il richiedente era decaduto dalla richiesta istruttoria per non averla riproposta in sede discussione davanti al Giudice di pace; né, tantomeno, censura la decisione d’appello ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 3.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

3. Il ricorso, pertanto, nel suo insieme, merita rigetto.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4887/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 452/2018 del TRIBUNALE di PAOLA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Giudice di pace, adito da [OSCURATO:PERSONA] perché fossero apposti i termini tra il proprio fondo e quello contiguo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], rigettò la domanda, giudicandola, oltre che generica, priva di supporto probatorio, poiché l’attore non aveva formulato istanze istruttorie all’udienza di cui all’art. 320 cod. proc. civ., nel mentre la invocata ctu avrebbe avuto natura meramente esplorativa; -il Tribunale di Paola rigettò l’appello del Martire. Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 1. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il Martire denuncia violazione dell’art. 164, co. 4 e 5, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. e 951 cod. civ. Assume il ricorrente che, anche ove fosse stata da considerare generica la domanda da lui proposta, i Giudici di primo e di secondo grado avrebbero dovuto concedere un termine per meglio specificare la “causa petendi”, trattandosi di atto dovuto, al quale il giudicante non avrebbe potuto sottrarsi. La domanda non poteva, comunque, essere considerata generica, avendo l’attore esposto di essere proprietario di un terreno e che i termini segnanti il confine con un confinante fondo non erano più individuabili; né altro occorreva aggiungere vertendosi in materia di diritti “autoindividuati”. 1. 1. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] dell’appello riporta che l’appellante aveva chiesto di essere rimesso in termini onde formulare le proprie richieste istruttorie. Precisato che il giudizio d’appello è destinato alla “revisio prioris istantiae” e non all’instaurazione di un nuovo giudizio, rigettò il primo motivod’appello, con il quale l’impugnante aveva denunciato la violazione dell’art. 320 cod. proc. civ., per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione, né fissata ulteriore udienza al fine di consentire la richiesta di prove, poiché alla prima udienza, trascorsa un’ora dal fissato orario delle ore 10,00, senza che l’attore fosse comparso, il Giudice di pace aveva rinviato a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, nel mentre il tentativo di conciliazione non era da considerare obbligatorio e non era sanzionato da nullità, salvo il caso della lesione del diritto di difesa, evenienza che nella specie non era ricorsa. Né era ipotizzabile la concessione di un termine ulteriore, ai sensi del co. 5 dell’art. 320 cod. proc. civ., evenienza, questa, che ricorre solo in presenza di domande riconvenzionali o di eccezioni nuove del convenuto, mentre nel caso al vaglio quest’ultimo si era limitato a chiedere il rigetto della domanda. Alla luce di quanto esposto appare del tutto evidente che il ricorrente, non curandosi della “ratio decidendi”, si limita in questa sede a riproporre la propria prospettazione, senza, quindi, misurarsi con la decisione d’appello. 2. Con il terzo motivo il Martire denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.. Spiega il ricorrente che il Rende, con l’atto costitutivo, non aveva negato di essere il proprietario del fondo confinante e neppure contestato che fosse necessario apporre i termini, avendo affermato che questi esistessero e fossero ben visibili. Di conseguenza l’attore non aveva null’altro da provare . Sotto altro profilo la chiesta ctu non aveva carattere esplorativo, ma era diretta allo scopo di verificare se quei termini ci fossero e fossero visibili. 2.1. Anche quest’ultimo motivo non supera lo scrutino d’ammissibilità. Il Tribunale sul punto ha così motivato: la sentenza del giudice di pace va condivisa anche in merito al rigetto della richiesta di CTU in quanto assolutamente esplorativa, e dalla cui richiesta in appello la parte è decaduta posto che la stessa non è neppure stata reiterata all’udienza di discussione dinanzi al giudice di primo grado . Quali che fossero le ragioni che hanno convinto entrambi i giudici della natura esplorativa della chiesta ctu (il ricorrente non ce ne riporta il contenuto, come avrebbe dovuto per soddisfare la specificità del motivo), quel che qui rileva è che la doglianza non aggredisce la “ratio decidendi”, secondo la quale il richiedente era decaduto dalla richiesta istruttoria per non averla riproposta in sede discussione davanti al Giudice di pace; né, tantomeno, censura la decisione d’appello ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 3.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 3. Il ricorso, pertanto, nel suo insieme, merita rigetto. 4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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