CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 30660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 2026 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle somme costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 640-bis e 648-ter.1 cod., oggetto di contestazione provvisoria ai capi a) e b). Con una prima ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha annullato tale provvedimento per mancanza del fumus del reato di cui all'art. 640-bis. Questa Corte, con la sentenza emessa da Sez. 2, n. 8763 del 3/2/2026, ha annullato tale ordinanza rilevando, quanto al reato di truffa aggravata: a) la mancanza di motivazione sulla idoneità decettiva della consapevole omissioneriferibile alla [OSCURATO:PERSONA], essendo configurabile il reato di truffa anche per condotta omissiva; b) la necessità di una valutazione con giudizio ex ante della idoneità degli artici o raggiri; c) l'irrilevanza della eventuale negligenza dell'ente erogatore nella verifica della veridicità dei dati forniti dal richiedente. Quanto al reato di autoriciclaggio, la sentenza rescindente ha sottolineato l'omessa valutazione dei contratti preliminari, seguiti da veri e propri illeciti trasformativi, e la mancanza di riscontro delle finalità apparentemente perseguite. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], giudicando in sede di rinvio, ha confermato il sequestro preventivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, formulando preliminarmente istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen. Nel merito, ha dedotto cinque motivi. 2.1. Violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. Si deduce, infatti, che: -non è stata specificamente individuata la condotta omissiva decettiva, non avendo [OSCURATO:PERSONA] alcun obbligo giuridico di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni ritenute rilevanti dal Tribunale che, peraltro, non ha individuato la fonte di tale obbligo giuridico; - non vi è un nesso causale tra detta omissione e l'induzione in errore, posto che [OSCURATO:PERSONA] ha erogato il contributo di 40.000 a distanza di cinque anni dalla stipula della cessione e dopo avere avuto conoscenza dell'esistenza del progetto AGEA (come risulta dalle note [OSCURATO:PERSONA] del 2017 indicate in ricorso), della morosità di [OSCURATO:PERSONA] e dell'incompatibilità tra i due progetti; - manca la valutazione ex ante della idoneità della condotta decettiva; - il Tribunale ha omesso di considerare la natura del contributo erogato da [OSCURATO:PERSONA] che consiste in una detrazione dal monte interessi del mutuo trentennale erogato da [OSCURATO:PERSONA] a PRIMULA; - è stato violato il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente. 2.2. Violazione di legge quanto al fumus del reato di autoriciclaggio. Si deduce in primo luogo, quanto al reato presupposto, che AGEA era perfettamente a conoscenza del fatto che il proprietario del fondo non era più [OSCURATO:SOCIETA]., che il progetto è stato realizzato e che non vi è stato alcun danno per l'erario. Si deduce, inoltre, la mancanza del nesso causale tra la pretesa truffa e le operazioni di autoriciclaggio contestate al capo b) in quanto: -con riferimento alla polizza vita sottoscritta il 30/12/19 da [OSCURATO:PERSONA] del valore di euro 240.050, la stessa è stata sottoscritta a distanza di un anno e 2otto mesi dalla erogazione del contributo AGEA; come affermato anche nel decreto di sequestro, la somma di euro 85.000 proviene da un vaglia postale alimentato da un deposito a risparmio, a sua volta alimentato dal disinvestimento di una polizza CREDEM, nonché da bonifici di euro 65.000 e dal versamento di euro 25.000 in contanti. In ogni caso, il Tribunale ha omesso di verificare se le somme presenti sul conto della [OSCURATO:SOCIETA]. alla data del 29/9/2017 provenissero dal contributo AGEA; - per quanto attiene ai beni acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il 12/4/21 e il 18/6/21, si rileva la distanza temporale rispetto all'erogazione del contributo AGEA, avvenuta il 13/4/18, nonché l'omessa individuazione del percorso delle somme erogate e l'omessa verifica della disponibilità di tali somme nell'aprile-giugno 2021, del nesso causale tra il reato presupposto e le operazioni contestate, e della compatibilità degli acquisti con la consistenza patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. Violazione di legge in relazione alla valutazione del periculum in mora in quanto il Tribunale ha omesso di individuare gli elementi concreti da cui ha desunto il pericolo di dispersione, di valutare la consistenza patrimoniale degli indagati e delle società coinvolte, tenuto conto, peraltro, del fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro delle somme sequestrate sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] (per euro 380.300,32) e della SARTA s.r.I.(per euro 130.882,21). Il Tribunale, inoltre, ha omesso di considerare il tempo intercorso (sette anni) tra l'erogazione del contributo e il decreto di sequestro; che durante tale periodo nessuna delle società risulta posta in liquidazione; che nel medesimo periodo nessuna delle società o gli indagati hanno posto in essere condotte volte a sottrarre i beni alla futura confisca. Si aggiunge ancora che gli acquisti di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardano beni facilmente individuabili e che sono stati eseguiti con operazioni bancarie tracciabili 2.4. Violazione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Illegittima condanna al pagamento delle spese processuali in mancanza di manifesta infondatezza del ricorso (si richiamano Sez. 3, n. 6850 del 2023; Sez. 2, n. 13517 del 2023; Sez.6, n. 45678 del 2021). 2.5. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per il rigetto, ha osservato che: - il Tribunale di Caltanisetta ha correttamente e coerentemente motivato in ordine al sequestro preventivo per cui è causa, riconoscendo che gli artifici e raggiri in contestazione possono ritenersi causa efficiente dei vantaggi patrimoniali individuati nel riconoscimento di un contributo in conto interessi pari ad euro 340.000 (truffa ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA]) e nel contributo AGEA pari ad euro 446.550,00; -quanto al capo 1), con riferimento agli artifizi idonei alla realizzazione della truffa, sono, infatti, emerse: la comune appartenenza dei soggetti fisici e giuridici ad un unico centro di interessi riconducibile alla sfera di [OSCURATO:PERSONA] nonché all'esistenza del progetto di miglioramento fondiario in itinere presso AGEA; la concreta realizzazione del sopra citato progetto agevolato dall'AGEA sui terreni vincolati dal patto di riservato dominio in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], con i lavori iniziati già nel gennaio 2016 senza alcuna preventiva comunicazione/autorizzazione del predetto ente, da parte della ditta individuale Primula di [OSCURATO:PERSONA], ditta che in quel frangente non era titolata a ricevere il contributo AGEA, già decretato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era subentrata tramite prima istanza di cambio beneficiario inoltrata in data 25.11.2016 ed integrata in data 13.12.2017; -con riferimento alle condotte riconducibili al concetto di raggiro, sono emerse: durante la fase precontrattuale intrapresa con [OSCURATO:PERSONA], l'attestazione della ditta individuale Primula di [OSCURATO:PERSONA] di perseguire un piano aziendale, mai attuato, improntato su nuove colture orticole ed al reimpianto di alberi da frutta, con la connessa trasformazione e confezionamento dei prodotti, dalla cui proiezione economica l'ente ha valutato positivamente la remuneratività del business plan a copertura della cessione rateale trentennale degli immobili, con patto di riservato dominio; successivamente alla stipula dei contratti tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la fitta corrispondenza e le argomentazioni dirette all'approvazione postuma di un diverso piano aziendale costituito dall'uliveto intensivo, realizzato dalla ditta individuale con le risorse residue della cessione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e nella morosità delle obbligazioni rateali concesse; la riacquisizione dei terreni nella sfera dell'originario cedente, prima con il tentativo di ricondurli alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., infine nell'ambito della SARTA s.r.I., tutte riconducibili ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ed alla stessa [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominata rappresentante legale delle citate società; - l'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato anche in merito al periculum in mora, che è stato evinto dalle manovre fraudolente volte ad ottenere illeciti profitti occultandone la provenienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto formulata, in termini alquanto eccentrici, invocando l'applicazione di una norma che si riferisce alle misure cautelari personali applicate dal tribunale in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. 42. Venendo ai motivi di merito, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. Le censure relative al fumus dei due reati oggetto di imputazione provvisoria, al periculum in mora e alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., pur enunciando formalmente una violazione di legge, di fatto, deducono non consentiti vizi della motivazione (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), avendo il Tribunale argomentato, con motivazione tutt'altro che apparente e coerente con le indicazioni ermeneutiche della sentenza rescindente, in merito a entrambi i presupposti della misura cautelare reale, tenendo, peraltro, conto degli argomenti dedotti dalla ricorrente (si vedano le pagine da 5 a 17). 3. Una notazione particolare merita, infine, il quarto motivo con il quale la ricorrente deduce la violazione di un singolare principio di diritto in tema di spese processuali, principio che, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, non è mai stato affermato da questa Corte; il tutto, peraltro, invocando dei precedenti di legittimità, finanche massimati nel corpo del ricorso, che risultano completamente eccentrici rispetto alla tesi sostenuta, ovvero che la condanna al pagamento delle spese processuali in sede di riesame sia rimessa alla discrezionalità del Tribunale e possa essere disposta solo in caso di manifesta infondatezza dell'istanza. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M5 FUN Z 0 [OSCURATO:PERSONA] Dort.s eppina Ciritnele