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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10806/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, risultano manifestamente infondati, in quanto, contrariamente alle deduzioni della difesa, il secondo giudice ha ampiamente argomentato circa la colpevolezza del prevenuto, evidenziando le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni del teste Serra, nonché sconfessando quelle rese dal prevenuto, poiché poco plausibili e prive di riscontri; Considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione risulta giustificata da motivazione logica e congruente e, dunque, non manifestamente illogica, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, risultano manifestamente infondati, in quanto, contrariamente alle deduzioni della difesa, il secondo giudice ha ampiamente argomentato circa la colpevolezza del prevenuto, evidenziando le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni del teste Serra, nonché sconfessando quelle rese dal prevenuto, poiché poco plausibili e prive di riscontri; Considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione risulta giustificata da motivazione logica e congruente e, dunque, non manifestamente illogica, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 10806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris