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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10654/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., in mancanza dell'elemento soggettivo e cioè del dolo specifico in quanto avrebbe colpito la persona offesa solo involontariamente mentre si dava alla fuga, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dall'imputato; questi infatti ha messo in moto l'auto ed è partito repentinamente per sottrarsi al pagamento del dovuto, e così facendo ha quantomeno accettato il rischio di ledere il benzinaio che infatti veniva colpito al braccio dallo specchietto dell'auto, così integrando la rapina impropria a lui contestata; che l'aumento sanzionatorio per questo delitto unificato per continuazione ad una rapina commessa a mano armata , è stato peraltro determinato in appena mesi sei di reclusione ed euro 170 di multa , applicando la riduzione per il fatto di lieve entità; sicchè la censura è anche priva di concreto interesse poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe portare ad una riduzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod.pen. in quella di cui all'art. 624 cod. pen., con conseguente applicabilità della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., in mancanza dell'elemento soggettivo e cioè del dolo specifico in quanto avrebbe colpito la persona offesa solo involontariamente mentre si dava alla fuga, è generico e manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato la pericolosità della manovra effettuata dall'imputato; questi infatti ha messo in moto l'auto ed è partito repentinamente per sottrarsi al pagamento del dovuto, e così facendo ha quantomeno accettato il rischio di ledere il benzinaio che infatti veniva colpito al braccio dallo specchietto dell'auto, così integrando la rapina impropria a lui contestata; che l'aumento sanzionatorio per questo delitto unificato per continuazione ad una rapina commessa a mano armata , è stato peraltro determinato in appena mesi sei di reclusione ed euro 170 di multa , applicando la riduzione per il fatto di lieve entità; sicchè la censura è anche priva di concreto interesse poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe portare ad una riduzione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbra
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