CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2904 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2904del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società unipersonale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68B02 H223V) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na dell’amministratore delegato, legale rappres entante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65R67 L117H) -controricorrente- nonché Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del curatore fallimentare -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1335/2019, pubblicatain data 12 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a titolo di canoni dovuti in virtù di un con- tratto di affitto di azienda. La società terza pignorata ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, precisando di ave- re già estinto il proprio debito, anche in relazione ai canoni successivi al pignoramento, fino alla data di cessazione del contratto di affitto ancora in corso. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato alla società creditrice procedente l’importo com- plessivo di € 140.814,15, in relazione ai canoni maturati e maturandi. La società terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Pe- rugia, il quale ha riconosciuto l’efficacia della liberazione della società affittuaria, in relazioneai canoni non ancora scaduti al momento del pignoramento, per il solo anno successivo a quest’ultimo e, quindi, limitato l’efficacia dell’assegnazione ai canoni maturati dal mese di agosto 2015. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazi one e fal- sa applicazione dell’ art. 2918 c.c. al pignoramento diretto di Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 crediti (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.2918, 2924, 1605 e 2812 c.c.)». Il tribunale ha ritenuto opponibile al creditore procedente l’estinzioneanticipata dei crediti pignorati, per i canoni di affit- to di azienda non ancora maturati al momento del pignora- mento, limitatamente al periodo di un anno successivo al lo stesso, ai sensi dell’art. 2918 c.c.. La società ricorrente sostieneche tale ultima disposizione non sarebbe in realtà applicabile alla fattispecie del pignoramento diretto del credito relativo ai canoni, essendo a suo dire detta- ta esclusivamente per l’ipotesi di espropriazione dei beni loca- ti, al fine di disciplinare i rapporti con il conduttore degli stes- si. Il ricorso è infondato. Non vi è, infatti,ragione di dubitare che le disposizioni dettate dall’art. 2918 c.c. sianoapplicabili (anche) in caso di pignora- mento diretto, in danno del locatore, dei crediti allo stesso spettanti quali canoni dovuti in virtù di un contratto di locazio- ne o di affitto, per le ragioni che seguono. 1.1In primo luogo, l’applicabilità dell’art. 2918 c.c. al pigno- ramento diretto di crediti è certamente ammessa dalla giuri- sprudenza di questa Corte, che il ricorso non contiene argo- menti idonei ad indurre a rimeditare. Come ricorda la stessa parte ricorrente, alle disposizion i di cui all’art. 2918 c.c.è stato addirittura riconosciuto il carattere di principi generali, tanto da essere ritenut e applicabil i in via analogica in tutti i casi di pignoramento di crediti futuri, anche non derivantida rapporto di locazione (cfr., Cass. Sez. L, Sen- tenza n. 15141 del 26/10/2002: « ai fini dell’efficacia della cessione di crediti “futuri” in pregiudizio del creditore pigno- rante, ex art. 2914 n. 2 c.c., occorre distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto – base, quali i crediti di lavoro, e crediti soltanto eventuali, non Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi; la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell’ambito di un triennio, ex art. 2918 c.c., purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debi- tore ceduto, mentre perché prevalga la cessione dei secondi è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento») . In altri termini , secondo l’indirizzo appena richiamato, l’efficacia della cessione deicrediti futuri derivanti da un rap- porto base già esistente, come quelli di lavoro, deve ritenersi opponibile al creditore procedente nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2918 c.c., in quanto le disposizioni dettate da tale articolo, sebbene espressamente riferite ai sol i crediti non scaduti derivanti da rapporto di locazione, esprimono principi di diritto generali, idonei a regolare l’opponibilità , ai creditori che procedono in via esecutiva , del le cessioni operate d a l de- bitore in relazione a tutti i crediti futuri derivanti da un rap- porto base già esistente. Ciò, evidentemente , proprio sul presupposto che ess e sia no applicabiliin tutti i casi di pignoramento , anche diretto, di quei crediti. La concreta applicabilità dell’art. 2918 c.c. al pignoramento di- retto dei crediti derivanti da rapporto di locazione e/o affitto di aziendanon è, del resto , mai stata messa in dubbio da questa Corte, nei casi in cui si è occupata di fattispecie di tal genere (per il riconoscimento quanto meno implicito di taleapplicabi- lità, si vedano, infatti, ad es.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 40762del 20/12/2021; Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25945 del 15/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 26701 del 23/10/2018 , Rv. 651167 -01). 1.2 Ulteriori argomenti a conforto del le conclusioni fin qui espostesi ricavano dalla stessa sistematica del codice civile . Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 L’art. 2918 c.c. è , infatti, inserito , nell’ambito del titolo IV («Della tutela giurisdizionale dei diritti») del codice civile, al capo II («Dell’esecuzione forzata»), sezione I («Dell’espropriazione»), nel paragrafo 2, intitolato « Degli ef- fetti del pignoramento», e non vi è alcuna disposizione espressa che ne limiti l’applicabilità ad una particolare tipolo- gia di pignoramento. Inoltre, l’art. 2918 c.c., nell’ambito delparagrafo indicato , se- gue immediatamente l’art. 2917 c.c., il quale disciplina espressamente l’ipotesi di estinzione, per qualunque causa, dei crediti oggetto di pignoramento diretto. Le disposizioni di cui all’art. 2918 c.c. dev ono pertanto rite- nersi operanti in tutti i casi in cui venga in discussione l’efficacia, nei confronti deicreditori procedent i in sede esecu- tiva, di una cessione o di una “liberazione” di crediti derivanti da contratti di locazione: sia nei casi in cui si tratti di pigno- ramento diretto dei crediti per canoni, sia nei casi in cui l’espropriazione dei canoni sia la conseguenza del pignora- mento del bene locato, quali frutti di esso ai quali, ai sensi dell’art. 2912 c.c., si estende il pignoramento stesso. Non parrebbe, del resto, ragionevolmente spiegabile (in man- canza di una espressa limitazione della legge) un diverso re- gime di opponibilità ai creditori per il caso di pignoramento di- retto dei crediti da canoni di locazione e per il caso di pigno- ramento “esteso” a tali canoni in virtù dell’art. 2912 c.c.. Si tratta, in entrambi i casi, di crediti assoggettati ad espro- priazione forzata, per i quali si pongono in termini identici le medesime esigenze che tende a perseguire l’art. 2918 c.c., vale a dire prevenire e scongiurare possibili “abusi” perpetrati da locatore e conduttore ai danni dei creditori del primo, me- diante la previsione di rigorose limitazioni in tema diopponibi- lità ai creditori del locatore di alcuni fatti estintivi dell’obbligazione relativa ai canoni, ritenuti dal legislatore Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 anomali, in linea generale e astratta , se non addirittura “ so- spetti”, qualila cessione e l’estinzione anticipata di crediti non ancora maturatie la cui scadenza risulta differita nel tempo . Né potrebbe ritenersi conferente, in senso contrario,il richia- mo operato nel ricorso ad una pretesa correlazione tra l’ambito di applicabilitàdell’ar t. 2918 c.c. e dell’art. 2924 c.c. (nonché degli artt. 1605 e 2812 c.c.): è sufficiente osservare, in proposito, che, mentre l’art. 2918 c.c. è direttamente inse- rito, come già chiarito, nel paragrafo 2della sezione I del capo II del titolo IV , dedicato specificamente alla disciplina « Degli effetti del pignoramento»,l’art. 2924 c.c. si trova invece inse- rito nel paragrafo 3, che regola gli «Effetti della vendita forza- ta e dell’assegnazione», mentre le ulteriori disposizioni evoca- te sono dettate in tema di locazione e di ipoteca. 1.3Deve poi escludersi che l’espressione “liberazione” intenda riferirsi alla sola ipotesi della remissione del debito , senza comprendere i l pagamento anticipato , come sostiene la ricor- rente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. La questione non è stata in realtà posta con il ricorso: il tribu- nale, nella sentenza impugnata, ha, implicitamente ma ine- quivocabilmente, ritenuto l’espressione“liberazione” compren- siva di qualsiasi causa di estinzione del credito, ivi incluso il pagamento anticipato,e la società ricorrente non ha contest a- tospecificamente tale affermazione nel ricorso , ma solo, tar- divamente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1c.p.c.; sul punto si è , quindi, formato il giudicato interno . In ogni caso, sia in considerazione della già ricordatala porta- ta generale delledisposizioni di cui all’art. 2918 c.c. che per il carattere semantico ampiodell a stessa espressione utilizzata dal legislatore (“cessioni e liberazioni”), idonea a ricompren- dere ogni ipotesi di perdita della titolarità dicrediti non ancora scadutida parte del debitore esecutato, a giudizio della Corte Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 deve ritenersi che le predette disposizioni operi no effettiva- mente per tutte le cause di estinzione dei crediti futurioggetto di espropriazione,ivi incluso il pagamento anticipato, oltre che per le relative cessioni, non per la sola ipotesi di remissione del debito. 1.4È opportuno sottolineare che non coglie nel segno nean- che l’argomento della ricorrente , secondo cui l’art. 2918 c.c. dovrebbe considerarsiapplicabile solo in caso di pignoramento di beni immobili locati, facendo esso riferimento alla trascri- zionedelle cessioni e/o delle liberazioni . Tale argomento risulta, in verità, in contraddi zione con l e premesse del ricorso stesso , in cui si afferma l’applicabilità dell’art. 2918 c.c.a tutti i casi di pignoramento di bene frutti- fero locato, mobile o immobile che sia. In ogni caso, il riferimento alla trascrizionenon può affatto ri- tenersi di ostacolo all’interpretazione della norma fin qui so- stenuta: la trascrizione sarà, infatti, necessariaper il solo caso di cessioni e liberazioni relative a crediti derivanti da locazioni immobiliari, mentreper i crediti derivanti da locazioni mobilia- ri varranno esclusivamente gli altri criteri p revisti dalla dispo- sizione. 1.5In definitiva, va affermato il seguente principio di diritto: le disposizioni di cui all’art. 2918 c.c., destinate a regolare gli effetti del pignoramento, in particolare con riguardo all’opponibilità ai creditori, in sede di espropriazione di crediti derivanti da rapporti di locazione, dei fatti estintivi/modificativi di tali crediti, ove ancora non scaduti alla data del pignora- mento, sono applicabili sia incaso di espropriazione dirett a dei suddetti crediti, sia in caso di espropriazione del bene locato che si estenda agli stessi, quali frutti, ai sensi dell’art. 2912 c.c.; l’espressione « liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti»riguarda ogni ipotesi di estinzione dei suddetti crediti, Ric. n. 2904/2020 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 quindianche il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e la eventuale remissione del relativo debito. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi € 5.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ul