CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18200-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), già titolare della ditta individuale OLLIMAC ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocatoLuigi [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente domicilia per legge in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.01782670671), con sede in Tossicia (TE) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con ilquale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata in data 4.7.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.IlFallimento ICS di [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale OLLIMAC, per ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 42.339,31 (oltre accessori), previa declaratorie di inefficacia, ai sensi de gli artt . 140 o 67 l. fall., o di null ità ai sensi dell’art. 168 l. fall., del pagamento di pari ammontare che il convenuto, creditore di Stanchieri - dopo aver promosso nei confronti di questi una procedura esecutiva presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.4.1996- aveva ricevuto ratealmente dal debitor debitoris, [OSCURATO:PERSONA] della L a ga, nelle date del 26.2.1997, del 14.12.2004 e del 13.6.2005, la prima successiva all’ammissione di Stanchieri, nel ’96, al concordato preventivo e le altre due successive alla sentenza(emessa nel 2001) di omologa del concordato, poi dichiarato risolto - con conseguente fallimento dell’imprenditore -con sentenza del 2008. 2.La domanda fu accolta dall’adito Tribunale di Teramo e l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione è stato respinto dalla Corte di appello di L’Aquila. 3.La c orte del merito ha osservato che il credito di Luciani , ave nte sicura natura concorsuale,avrebbe dovuto essere realizzato nel rigido rispetto della proposta concordataria e nella misura falcidiatada questa prevista e che il disposto dell’art. 140 l. fall. esonera dalla restituzione del quantum già riscosso i soli creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento che abbiano ricevuto validamente ed efficacemente le somme loro dovute in base al concordato annullato o risolto; ha inoltre respinto il motivo d i gravame col quale l’appellante aveva contestato che il credito da lui pignorato presso la [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora nella titolarità di Stanchieri, che lo aveva ceduto a Banca T ercas sin dal 20.6.1995, rilevando che l’opposizione all’esecuzione proposta da quest’ultima proprio per sentir accertare che il credito in questione le era stato ceduto e non poteva pertanto formare oggetto del pignoramento, era stata dichiarata inammissibile con sentenza del 27.6.2001. 4. La sentenzad’appello, pubblicata il 4.7.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo assuntore del concordato fallimentare della ICS di [OSCURATO:PERSONA] (omologato con decreto del Tribunale di Teramo del 5 giugno 2019), ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Entrambe le particostituite hanno depositato memoria. Il P.G. ha chiesto il rigetto integrale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ante omniadevono essere esaminate le eccezion i preliminar i sollevat e dal ricorrente nella memoria depositata , laddove sostiene che il concordato fallimentare non gli è opponibile, per essere egli “rimasto totalmente estraneo alla procedura, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo” e che [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe legittimata a resistere in giudizio in quanto il decreto di omologa di detto concordato non contiene alcun riferimento, neppure indiretto, alla presente controversia. 1.1. Non appare superfluo rilevare che entrambe le eccezioni ineriscono a questioni di fatto e non di diritto e che dunque non è in contestazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui la facoltà di costituirsi nel giudizio di cassazione deve esserericonosciuta al successore a titolo particolare di chi sia stato partenel giudizio di merito, ai sensi dell’art.111 c.p.c., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivantedall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass.5987/2021 in motivazione).1.2. Ciò precisato, le eccezioni in esame vanno dichiarate inammissibil i , ai sensi dell’art. 366 , 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c., sia perché l’una è meramente assertiva mentre l’altra si fonda sul contenuto di un documento (il decreto di omologa del concordato fallimentare) che non è stato prodotto da Luciani , neppure in allegato alla memoria, sia perché sono entrambe totalmente generiche, posto per un verso che, ai fini della legittimazione dell’assuntrice a resistere al ricorso, era sufficiente che detto dec reto contenesse (come espressamente precisato da [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso) la previsione del trasferimento alla stessa di tutte le azioni già autorizzate dal G.D. e, per l’altro,che non si comprende cosa il ricorrente intenda per “inopponibilità” a sé della procedura di concordato, consecutiva al fallimento e omologata con provvedimento giurisdizionale. 2.Con il primo motivo, che deduceviolazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la corte di merito - pur avendo dato atto nella parte espositiva della sentenza (pag. 5, primo capoverso) che col secondo motivo d’appello egli aveva denunciato l’ omesso esame da parte del tribunale dell’eccezione , sollevata in comparsa di costituzione, di irripetibilità del pagamento impugnato perché autorizzato dal G.D. al concordato e disposto dal liquidatore nominato- abbia poi omesso di pronunciare su tale motivo o, comunque, abbia omesso di esaminare i documenti dai quali il fatto decisivo, costituito dall’autorizzazione del G.D.al pagamento, risultava. 2.1. Col secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2033 c.c. , 100 c.p.c., 67, 168 e 140 l. fall., il ricorrente assume che la corte d’appello ha errato nel ricondurre l’azione recuperatoria esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] al paradigma dell’art.2033 c.c., non potendo i pagamenti ricevuti ritenersi né “indebiti”, né tantomeno “inefficaci” ex art.67 L.F., in quanto “assistiti da titoli giudiziali” costituiti dal decreto ingiuntivo n.132/1995 emesso dal Tribunale di Teramo e dall’ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell’esecuzione all’esito di procedura di espropriazione presso terzi; nonché debitamente “autorizzati dagli organi della procedura concordataria” ed in particolare dal G.D. con provvedimento del 24.9.2003.2.2.Con il terzo motivo Luciani denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1260, 2914 comma 1 n.2 c.c. e100 c.p.c., nonché o mess o esame del fatto decisivo dibattuto tra le particostituito dalla cessione del credito da lui pignorato, intervenuta tra Stanchieri e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in epoca antecedente la domanda di concordato preventivo, per effetto della quale il [OSCURATO:PERSONA] del cedente doveva ritenersi privodella necessaria legittimazione a pretendere il rimborsodei pagamenti eseguiti dalla terza pignorata. 2.2.1. Il ricorrente evidenzia che l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione è stata dichiarata inammissibile per tardività, con sentenza evidentemente inidonea a far retrocedere il credito allo Stanchieri, tanto più che l’atto di cessione, perfezionatosi ben prima della presentazione della domanda di concordato, non è mai stato impugnato. 3. Il motivo è fondato. La corte territoriale ha respinto l’identica censura sollevata da Luciani in sede d’appello limitandosi ad osservare che l’opposizione di terzo all’esecuzione,proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il credito non poteva essere pignorato perchécedutole dalla ditta ICS sin dal 20.6.1995 , “era stata dichiarata inammissibilecon sentenza emessa in data 27/6/2001, per cui il credito rimaneva nella titolarità della medesima ICS, tanto che la ditta OLLIMAC soddisfaceva le proprie ragioni creditorie… ”. Questa affermazione è errata in diritto, posto che la declaratoria di inammissibilità in rito dell’opposizione di Tercas non poteva aver comportato alcun accertamento di merito in ordine all’in sussistenza /invalidità della cessione del credito (che,per contro, la stessa corte d’appello sembra aver data per pacifica) e, in conseguenza,al permanere della sua titolarità in capo allo Stanchierialla data del pignora mento eseguito da Luciani ; né, per altro verso, rileva se la cessione fosse o meno opponibileal creditore pignorante, dovendo il giudice d’appello limitarsi a valutare se fosse invece opponibile al concordato (e al successivo fallimento) di Stanchieri, dato che in caso di sua opponibilità il credito ceduto non avrebbe potuto entrare a far parte dell’attivo offerto ai creditori e la sua riscossione da parte di Luciani non avrebbe violato la par condicio.L’accoglimento del terzo motivo del ricorso, attinente a questione logicamente pregiudiziale, comporta l’assorbimento dei primi due motivi, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche