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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32994/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 22407/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via R. Venuti, n. 42 CLO presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] edilizia a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — nonché contro Z,02 z..[OSCURATO:PERSONA] - -intimato - 452, avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 16/01/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/06/2022 ,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose azione revocatoria, dinanzi al Tribunale di Lucera, nei confronti della Soc. coop. edilizia a r.l. il Tricolore e dei singoli soci della stessa al fine di sentire dichiarare l'inefficacia degli atti di assegnazione degli immobili (consistenti in otto villette realizzate in Troia) posti in essere dalla detta cooperativa.

La domanda, nel contraddittorio delle parti, ivi compresi i soci, divenuti assegnatari delle villette, che si erano tutti costituiti in giudizio, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace (e intimato anche nella fase di legittimità), venne rigettata, in una alla domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa e dai soci, dal Tribunale di Foggia (divenuto competente nel corso del giudizio, a seguito della soppressione del Tribunale di Lucera).

L'impugnazione di merito, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 89 del 16/01/2019.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con un unico controricorso, la Soc. coop. edilizia il Tricolore e i soci assegnatari.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

La sola ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bari.

Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso pone censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è proposto per violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 345, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Il terzo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2901, comma 3, e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il quarto motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il quinto, e ultimo, mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardiva deduzione difensiva, in primo grado, da parte della Cooperativa edilizia, della doverosità dell'atto di assegnazione degli immobili ai singoli soci e sull'avvenuto rilievo di ufficio da parte dei giudici di merito di detto fatto innpeditivo della revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 2, cod. civ.

L'assunto è sfornito di fondamento: la società cooperativa aveva, alle pagg. 24 e 25 della comparsa di costituzione in primo grado, dedotto che l'assegnazione degli alloggi ai soci integrava un atto dovuto rientrante nella stessa ragione costitutiva della società cooperativa, che aveva, nel proprio statuto lo scopo sociale della costruzione di alloggi da destinare ai soci.

L'assunto è infondato anche in diritto, in quanto la deduzione circa la doverosità dell'atto non è configurata, dalla legge, quale oggetto di un'eccezione in senso stretto (sulla distinzione tra eccezione in senso stretto e in senso Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle ampio si veda, in generale, Sez.

U n. 15661 del 27/07/2005 Rv. 583491 - 01) , e la pronuncia di questa Corte richiamata dalla difesa della ricorrente (Cass. n. 16793 del 13/08/2015 Rv. 636389-01), che, a quanto consta, è rimasta rTscfIti, afferma che si tratta di un'eccezione in senso stretto, «presupponendo quest'ultima l'allegazione in giudizio di fatti (impeditivi) non rilevabili d'ufficio dal giudice, ma rientranti nella disponibilità della parte»,attività, questa, compiuta ritualmente dalla società cooperativa, nell'ambito del primo atto difensivo.

La proposizione dell'eccezione, anche in senso stretto, non necessita, invero, dell'adozione di una formula specifica o sacramentale, sebbene soltanto che essa sia tempestivamente proposta, il che, nella specie, come sopra rilevato, si è verificato, in quanto la comparsa di costituzione in primo grado venne tempestivamente e ritualmente depositata.

Il primo motivo è, pertanto, infondato.

Il secondo mezzo deduce erronea applicazione del divieto di proposizione di nuove domande in fase di appello, in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuta preclusa la prospettazione relativa all'insorgenza del credito, alla cui tutela era finalizzata l'azione revocatoria, sin dalla fase di svolgimento dell'appalto, in quanto fatto valere con le apposite «riserve» ritualmente prospettate.

Il terzo motivo deduce che la Corte avrebbe dovuto ritenere pacifico l'anteriorità del credito da essa vantato rispetto all'assegnazione degli alloggi ai soci e agli atti preliminari ad essa.

Il secondo e il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

Essi, sebbene siano adeguatamente prospettati, non incrinano, tuttavia, il ragionamento logico della Corte d'appello, in quanto che la violazione della preclusione alle domande nuove è logicamente Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle spiegata a pag. 6 della motivazione, laddove la Corte territoriale afferma che solo in appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva prospettato che il proprio credito nasceva dalle riserve formulate nel corso dei lavori, e non, invece, dal lodo arbitrale, sulla cui base, dopo che l'impugnazione avverso di esso era stata rigettata, aveva agito in primo grado.

Il credito per la cui tutela era proposta l'azione era portato da un lodo arbitrale divenuto definitivo a seguito di rigetto dell'impugnazione e recante condanna alla corresponsione in suo favore della somma di oltre centottantamila euro, a titolo di riserve proposte nel corso dell'appalto.

La sentenza impugnata, alla pag. 6, indica specificamente che la domanda di revocatoria era stata proposta in primo grado, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base del lodo arbitrale del 5/02/2009 e il riferimento al detto lodo era contenuto anche nella memoria istruttoria, mentre soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, e quindi tardivamente, e quindi, ancora tardivamente, in appello la società Sgobbo eostruzion(é a r.l. aveva fatto riferimento alle riserve in sede di verbale «di collaudo» (o di «consegna degli alloggi») quali fonte del credito.

La Corte territoriale motiva ulteriormente il proprio assunto, affermando che l'individuazione di un atto anteriore — rispetto al lodo arbitrale — quale fonte del credito avrebbe introdotto in causa, mutandone l'originaria prospettazione, un regime probatorio diverso, a detrimento della posizione del convenuto in revocatoria e a vantaggio del creditore revocante, il quale avrebbe dovuto provare soltanto la generica consapevolezza del debitore di pregiudicare le sue ragioni (e non anche la dolosa preordinazione).

Il secondo e il terzo motivo sono, pertanto, infondati.

Il quarto e il quinto mezzo, che si incentrano, rispettivamente, sull'omesso esame di fatto decisivo consistente nell'anteriorità Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle cronologica delle attività preliminari all'assegnazione rispetto al sorgere del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria e sulla mancanza di adeguato ragionamento presuntivo al fine di ricostruire la dolosa preordinazione degli organi sociali e degli stessi soci rispetto alle attività preliminari all'assegnazione, sono entrambi infondati, ove non inammissibili.

Il quarto motivo incorre, invero, in palese violazione dell'art. 348£0v) comma ‘, cod. proc. civ., in quanto chiede il riesame di un fatto, o meglio di un dato cronologico (l'anteriorità delle attività preliminari finalizzate all'assegnazione) rispetto al sorgere del credito, sul quale i giudici di merito di primo e secondo grado si sono espressi in modo conforme.

La Corte d'Appello di Bari, peraltro, spiega anche per quale ragione gli atti di assegnazione degli immobili dovevano considerarsi atti dovuti (richiamando Cass. n. 20677 del 22/11/2012 Rv. 624278 - 01) — con conseguente preclusione alla revocabilità ai sensi dell'art. 2901 comma 3, cod. civ., salvo che si provi che l'attività preliminare all'assegnazione sia stata compiuta in frode ai creditori, a tal fine dovendosi valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. con riguardo al momento dell'attività preliminare all'assegnazione e la sussistenza dell'evento di danno con riguardo al momento dell'assegnazione stessa — ed esclude, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato (e basato su elementi documentali, quali la corrispondenza intercorsa tra la cooperativa e l'istituto di credito mutuante) che vi fosse stata una manovra fraudolenta da parte della cooperativa nel procedere all'assegnazione degli immobili.

L'esclusione del ragionamento presuntivo, o, meglio, la mancata inferenza da fatti noti di un fatto ignoto, secondo quanto previsto Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle dagli artt. 2727 e seguenti cod. civ. è il vizio mosso dal quinto, e ultimo motivo, che pure si rileva infondato.

La Corte territoriale ha, invero, incentrato la motivazione sulla tardiva allegazione, soltanto in fase di appello, dell'anteriorità della nascita del credito rispetto alle attività preliminari all'assegnazione, con la conseguente esclusione, implicita ma logica, del ragionamento presuntivo, che essa avrebbe dovuto condurre sulla base di elementi fattuali ormai tardivamente introdotti in giudizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sul punto si vedano le parti di motivazione da metà della pag. 7 in poi e fino alla metà della pag. 8).

Il motivo è, inoltre, proposto secondo un parametro normativo non adeguato, posto che (Cass. n. 17720 del 06/07/2018 (Rv. 649663 - 01) «In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché' al riguardo (e non si vetta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo».

Il quarto e il quinto mezzo sono pertanto, anch'essi, infondati.

Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.

P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 22407/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via R. Venuti, n. 42 CLO presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] edilizia a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via M. Prestinari n. 13 presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — nonché contro Z,02 z..[OSCURATO:PERSONA] - -intimato - 452, avverso la sentenza n. 89/2019 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 16/01/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/06/2022 ,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose azione revocatoria, dinanzi al Tribunale di Lucera, nei confronti della Soc. coop. edilizia a r.l. il Tricolore e dei singoli soci della stessa al fine di sentire dichiarare l'inefficacia degli atti di assegnazione degli immobili (consistenti in otto villette realizzate in Troia) posti in essere dalla detta cooperativa. La domanda, nel contraddittorio delle parti, ivi compresi i soci, divenuti assegnatari delle villette, che si erano tutti costituiti in giudizio, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace (e intimato anche nella fase di legittimità), venne rigettata, in una alla domanda riconvenzionale proposta dalla Cooperativa e dai soci, dal Tribunale di Foggia (divenuto competente nel corso del giudizio, a seguito della soppressione del Tribunale di Lucera). L'impugnazione di merito, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 89 del 16/01/2019. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con un unico controricorso, la Soc. coop. edilizia il Tricolore e i soci assegnatari. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La sola ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Bari. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso pone censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Il secondo motivo è proposto per violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 345, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Il terzo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2901, comma 3, e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il quarto motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il quinto, e ultimo, mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardiva deduzione difensiva, in primo grado, da parte della Cooperativa edilizia, della doverosità dell'atto di assegnazione degli immobili ai singoli soci e sull'avvenuto rilievo di ufficio da parte dei giudici di merito di detto fatto innpeditivo della revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, comma 2, cod. civ. L'assunto è sfornito di fondamento: la società cooperativa aveva, alle pagg. 24 e 25 della comparsa di costituzione in primo grado, dedotto che l'assegnazione degli alloggi ai soci integrava un atto dovuto rientrante nella stessa ragione costitutiva della società cooperativa, che aveva, nel proprio statuto lo scopo sociale della costruzione di alloggi da destinare ai soci. L'assunto è infondato anche in diritto, in quanto la deduzione circa la doverosità dell'atto non è configurata, dalla legge, quale oggetto di un'eccezione in senso stretto (sulla distinzione tra eccezione in senso stretto e in senso Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle ampio si veda, in generale, Sez. U n. 15661 del 27/07/2005 Rv. 583491 - 01) , e la pronuncia di questa Corte richiamata dalla difesa della ricorrente (Cass. n. 16793 del 13/08/2015 Rv. 636389-01), che, a quanto consta, è rimasta rTscfIti, afferma che si tratta di un'eccezione in senso stretto, «presupponendo quest'ultima l'allegazione in giudizio di fatti (impeditivi) non rilevabili d'ufficio dal giudice, ma rientranti nella disponibilità della parte»,attività, questa, compiuta ritualmente dalla società cooperativa, nell'ambito del primo atto difensivo. La proposizione dell'eccezione, anche in senso stretto, non necessita, invero, dell'adozione di una formula specifica o sacramentale, sebbene soltanto che essa sia tempestivamente proposta, il che, nella specie, come sopra rilevato, si è verificato, in quanto la comparsa di costituzione in primo grado venne tempestivamente e ritualmente depositata. Il primo motivo è, pertanto, infondato. Il secondo mezzo deduce erronea applicazione del divieto di proposizione di nuove domande in fase di appello, in quanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuta preclusa la prospettazione relativa all'insorgenza del credito, alla cui tutela era finalizzata l'azione revocatoria, sin dalla fase di svolgimento dell'appalto, in quanto fatto valere con le apposite «riserve» ritualmente prospettate. Il terzo motivo deduce che la Corte avrebbe dovuto ritenere pacifico l'anteriorità del credito da essa vantato rispetto all'assegnazione degli alloggi ai soci e agli atti preliminari ad essa. Il secondo e il terzo motivo possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi, sebbene siano adeguatamente prospettati, non incrinano, tuttavia, il ragionamento logico della Corte d'appello, in quanto che la violazione della preclusione alle domande nuove è logicamente Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle spiegata a pag. 6 della motivazione, laddove la Corte territoriale afferma che solo in appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva prospettato che il proprio credito nasceva dalle riserve formulate nel corso dei lavori, e non, invece, dal lodo arbitrale, sulla cui base, dopo che l'impugnazione avverso di esso era stata rigettata, aveva agito in primo grado. Il credito per la cui tutela era proposta l'azione era portato da un lodo arbitrale divenuto definitivo a seguito di rigetto dell'impugnazione e recante condanna alla corresponsione in suo favore della somma di oltre centottantamila euro, a titolo di riserve proposte nel corso dell'appalto. La sentenza impugnata, alla pag. 6, indica specificamente che la domanda di revocatoria era stata proposta in primo grado, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base del lodo arbitrale del 5/02/2009 e il riferimento al detto lodo era contenuto anche nella memoria istruttoria, mentre soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, e quindi tardivamente, e quindi, ancora tardivamente, in appello la società Sgobbo eostruzion(é a r.l. aveva fatto riferimento alle riserve in sede di verbale «di collaudo» (o di «consegna degli alloggi») quali fonte del credito. La Corte territoriale motiva ulteriormente il proprio assunto, affermando che l'individuazione di un atto anteriore — rispetto al lodo arbitrale — quale fonte del credito avrebbe introdotto in causa, mutandone l'originaria prospettazione, un regime probatorio diverso, a detrimento della posizione del convenuto in revocatoria e a vantaggio del creditore revocante, il quale avrebbe dovuto provare soltanto la generica consapevolezza del debitore di pregiudicare le sue ragioni (e non anche la dolosa preordinazione). Il secondo e il terzo motivo sono, pertanto, infondati. Il quarto e il quinto mezzo, che si incentrano, rispettivamente, sull'omesso esame di fatto decisivo consistente nell'anteriorità Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle cronologica delle attività preliminari all'assegnazione rispetto al sorgere del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria e sulla mancanza di adeguato ragionamento presuntivo al fine di ricostruire la dolosa preordinazione degli organi sociali e degli stessi soci rispetto alle attività preliminari all'assegnazione, sono entrambi infondati, ove non inammissibili. Il quarto motivo incorre, invero, in palese violazione dell'art. 348£0v) comma ‘, cod. proc. civ., in quanto chiede il riesame di un fatto, o meglio di un dato cronologico (l'anteriorità delle attività preliminari finalizzate all'assegnazione) rispetto al sorgere del credito, sul quale i giudici di merito di primo e secondo grado si sono espressi in modo conforme. La Corte d'Appello di Bari, peraltro, spiega anche per quale ragione gli atti di assegnazione degli immobili dovevano considerarsi atti dovuti (richiamando Cass. n. 20677 del 22/11/2012 Rv. 624278 - 01) — con conseguente preclusione alla revocabilità ai sensi dell'art. 2901 comma 3, cod. civ., salvo che si provi che l'attività preliminare all'assegnazione sia stata compiuta in frode ai creditori, a tal fine dovendosi valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. con riguardo al momento dell'attività preliminare all'assegnazione e la sussistenza dell'evento di danno con riguardo al momento dell'assegnazione stessa — ed esclude, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato (e basato su elementi documentali, quali la corrispondenza intercorsa tra la cooperativa e l'istituto di credito mutuante) che vi fosse stata una manovra fraudolenta da parte della cooperativa nel procedere all'assegnazione degli immobili. L'esclusione del ragionamento presuntivo, o, meglio, la mancata inferenza da fatti noti di un fatto ignoto, secondo quanto previsto Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. Valle dagli artt. 2727 e seguenti cod. civ. è il vizio mosso dal quinto, e ultimo motivo, che pure si rileva infondato. La Corte territoriale ha, invero, incentrato la motivazione sulla tardiva allegazione, soltanto in fase di appello, dell'anteriorità della nascita del credito rispetto alle attività preliminari all'assegnazione, con la conseguente esclusione, implicita ma logica, del ragionamento presuntivo, che essa avrebbe dovuto condurre sulla base di elementi fattuali ormai tardivamente introdotti in giudizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sul punto si vedano le parti di motivazione da metà della pag. 7 in poi e fino alla metà della pag. 8). Il motivo è, inoltre, proposto secondo un parametro normativo non adeguato, posto che (Cass. n. 17720 del 06/07/2018 (Rv. 649663 - 01) «In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché' al riguardo (e non si vetta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo». Il quarto e il quinto mezzo sono pertanto, anch'essi, infondati. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 22407/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 32994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris