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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2026

Cassazione n. 23493/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4027/2022depositata in data 01/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ElenaPorfidia, dichiarava il trasferimento in favore dell’attrice degliimmobili oggetto di contratto di permuta del 23 luglio 1990,rigettando le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimentodanni avanzate dalla convenuta.2.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

LaCorte d’appello di Napoli rigettava l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione.

Questa Corte,con la sentenza n. 7314/2017, accoglieva i primi motivi, cassandola decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corteterritoriale per un nuovo esame, in particolare in ordine alleconseguenze della donazione a terzi, intervenuta in corso di causa,dei beni oggetto della permuta e alla sua incidenza sull’eccezionedi inadempimento ex art. 1460 c.c.4.

Riassunto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] insisteva per il rigettodella domanda avversaria, deducendo l’inadempimento dellacontroparte per avere la Lazzerotti, in corso di causa, donato a terziil bene già oggetto di trasferimento in suo favore, e chiedeva,altresì, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.Si costituivano gli eredi e aventi causa della Lazzerotti,chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione diprimo grado; rimaneva contumace un’altra erede.5.

La Corte d’appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con lasentenza n. 4027/2022, rigettava nuovamente l’appello, ritenendoche, pur integrando la donazione a terzi un inadempimentocontrattuale, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla Porfidianon fosse idonea a paralizzare la domanda di trasferimento giàNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026accolta, essendosi l’effetto traslativo già verificato per i benioggetto di permuta.In particolare, la circostanza, pacifica (e documentata),dell’avvenuta donazione (con atto trascritto e opponibileall’appellante), da parte della Lazzerotti, in corso di causa, ad unterzo, del bene immobile che aveva, invece, trasferito alla Porfidiain precedenza (con il contratto di permuta del 23.7.1990 per cui ècausa) costituiva - come sostanzialmente ritenuto anche dallasentenza di cassazione n. 7314/2017 - un inadempimentocontrattuale, colpevole, della prima.La Corte d’Appello richiamava il principio consolidato secondocui chi trasferisce un immobile assume implicitamente l’obbligo dinon disporne ulteriormente, sicché la successiva alienazione odonazione viola tale obbligo e comporta responsabilità contrattualeex art. 1218 c.c.Tuttavia, tale inadempimento, pur sussistente, non era idoneoa fondare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) nei terminiinvocati dall’appellante.Il punto decisivo era che l’eccezione non poteva operare nelcaso concreto perché la Porfidia aveva già adempiuto, stante che iltrasferimento dei beni futuri (appartamento e garage) si era giàperfezionato con la loro venuta ad esistenza.In applicazione della disciplina della permuta di cosa presentecon cosa futura, infatti, l’effetto traslativo si era prodottoimmediatamente per il bene presente e, per il bene futuro, almomento della sua venuta ad esistenza.

Di conseguenza la Porfidianon poteva più rifiutare l’adempimento, perché la sua prestazioneera ormai eseguita e l’eccezione di inadempimento non potevaNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026paralizzare la domanda della controparte e l’appello doveva essererigettato.La domanda risarcitoria proposta in sede di rinvio erainammissibile essendo stata formulata per la prima volta conriferimento ai danni derivanti dalle donazioni successive e, quindi,violando il principio per cui il giudizio di rinvio è un “processochiuso”, nel quale non sono ammesse nuove domande.

Peraltro,sul punto si era formato un giudicato interno, poiché la precedentedomanda risarcitoria (fondata su diverso inadempimento) era statagià rigettata e non impugnata in Cassazione.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli articoli 1460 e 2967 c.c. e degli articoli 112 e392 cpc in relazione all’art. 360, nn 3 e 5, c.p.c.La Corte di Appello di Napoli, adita ai sensi dell’art. 392 c.p.c.,nel rigettare l’appello di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disapplicato ilprincipio espresso nella sentenza di rinvio n. 7314/2017 che haaccertato, con la forza del giudicato, in relazione al contratto dipermuta, l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo ditrasferire il bene di sua proprietà in favore di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto attenersi alprincipio enunciato dalla Corte di cassazione circa l’inadempimentodella dante causa dei signori Marino, che implicava che il giudiceNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026del rinvio, effettuando un nuovo esame dei fatti di causa, doveva,in particolare, procedere “alla valutazione in merito alleconseguenze dell’intervenuta donazione in corso di causa dei benida parte della Lazzerotti ed alla sua incidenza sull’eccezione diinadempimento”.Di contro, la Corte territoriale, pur riconoscendo anch’essal’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei signori Marino,omettendo l’esame degli atti di giudizio, e, in particolare, lacomparsa di costituzione del 29.1.1996 della Porfidia, avrebbeviolato i principii sottesi all’eccezione di inadempimentocontrattuale di cui all’art. 1460 c.c. per non avere rigettato ladomanda di adempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e per avere,di contro, rigettato l’eccezione di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] l’attestato definitivo accertamento dell’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA].2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degliarticoli 1218 e 1460 c.c. e 112 e 392 c.p.c. in relazione all’art.360,nn. 3 e 5, c.p.c.La Corte di Appello di Napoli, adita ai sensi dell’art. 392 c.p.c.,violando il principio enunciato dalla Corte di cassazione nellasentenza 7314/2017 che ha accertato, con la forza del giudicato,in relazione al contratto di permuta del 23.7.1990, l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], all’obbligo di trasferire il bene di sua proprietàin favore di [OSCURATO:PERSONA], ha negato, a quest’ultima, ilriconoscimento del diritto al risarcimento del danno.La Corte di appello, infatti, con motivazione contraddittoria eillogica, pur dando atto dell’accertamento dell’inadempimento diRosa Lazzerotti, ha affermato che nessun risarcimento potevariconoscersi a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la domandaNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026risarcitoria fosse inammissibile perché proposta per la prima voltain sede di rinvio.

In tal modo la Corte a quo avrebbe violato i principisottesi alla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono infondato il primoe fondato il secondo.La Corte d’Appello ha delimitato l’oggetto del giudizio di rinvioevidenziando come il thema decidendum, riguardasse lavalutazione in merito alle conseguenze dell'intervenuta donazionein corso di causa dei beni da parte della Lazzerotti ed alla suaincidenza sull'eccezione di inadempimento.Il giudice del rinvio ha correttamente escluso che la Porfidiapotesse avvalersi dell’eccezione ex art. 1460 c.c. inadimplenti nonest adimplendum in quanto l’effetto traslativo derivante dalcontratto di permuta di bene presente con bene futuro si eraprodotto immediatamente con il venire ad esistenza dei beni.In sostanza, la Corte d’Appello ha dato atto che risultaaccertato l’inadempimento contrattuale della Lanzarotti derivantedalla circostanza, pacifica (e documentata) dell’avvenutadonazione in corso di causa (con atto trascritto e opponibileall’appellante) da parte della Lazzerotti ad un terzo del beneimmobile che aveva, invece, trasferito alla Porfidia in precedenza(con il contratto di permuta del 23.7.1990 per cui è causa).Tuttavia, ha ritenuto che l’eccezione sollevata ai sensi dell’art.1460 c.c. dalla Porfidia, pur a fronte del suddetto inadempimentocontrattuale colpevole, non era idonea a incidere negativamentesulla domanda formulata dalla controparte, in quanto iltrasferimento, da parte della Porfidia alla Lazzerotti dei beni futuri(appartamento e garage) oggetto del contratto di permuta delNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/202623.7.1990 era già avvenuto, come accertato dal primo giudice aseguito di CTU (e non più oggetto di contestazione), con la venutaad esistenza di tali beni.Dunque, il primo motivo di ricorso per cassazione è infondatoperché contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente nel casoin esame l’eccezione di inadempimento non poteva essereutilmente svolta poiché il bene trasferito era in proprietà dellaLazzerotti dal momento della sua venuta ad esistenza.Viceversa, il secondo motivo di ricorso è fondato.La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto coperta dalgiudicato interno la domanda di risarcimento del danno formulatadalla ricorrente.La Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che questaCorte nel rinviare la causa ha demandato al giudice del rinvio divalutare le conseguenze delle donazioni intervenute in corso dicausa dei beni permutati da parte della Lazzerotti in relazioneall’eccezione di inadempimento, che era il presupposto delladomanda di risarcimento del danno e sulla quale pertanto nonpoteva essersi formato il giudicato.Invece la Corte di rinvio ha ritenuto, erroneamente, che ladomanda di risarcimento del danno conseguente al pretesoinadempimento della Lazzerotti “nel tramutamento in atto pubblicodella scrittura di permuta” avesse ad oggetto un inadempimentodiverso rispetto a quello consistito nelle donazioni successive allapermuta, nonostante il fatto generatore del danno fosse lo stesso,ovvero l’inadempimento contrattuale della Lazzerotti.Inoltre, è erronea anche la statuizione circa l’essersi formatoun giudicato interno perché la Porfidia aveva proposto ricorsodinanzi alla Corte di cassazione avverso la decisione della Corte diNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026appello che aveva ritenuta la Lazzerotti non inadempiente, ricorsopoi accolto.

Dunque, non si è formato il giudicato interno sulladomanda della Porfidia di risarcimento del danno cagionatodall’inadempimento della Lazzerotti per non avere fatto tuttoquanto era dalla stessa esigibile al fine di assicurare il trasferimentoin suo favore della proprietà del bene permutato.Questa Corte nell’accogliere il ricorso della Porfidia haevidenziato l’erroneità della prima sentenza d’appello che avevaescluso che la Lazzerotti potesse essere ritenuta inadempiente.Nella stessa sentenza in questa sede impugnata si è affermatodefinitivamente l’inadempimento della Lazzerotti, non essendostate assolte le obbligazioni sulla medesima gravanti per effettodella conclusione del contatto di permuta a causa della suacondotta successiva, costituente grave inadempimento.Dunque, non può ritenersi formato un giudicato interno sulladomanda di risarcimento formulata dalla ricorrente in ordine alleconseguenze dell’inadempimento della Lazzerotti derivante dalladonazione successiva alla permuta per non aver fatto ricorsoavverso il rigetto della relativa domanda che si fondava proprio sulpresupposto della non configurabilità di un inadempimento cheinvece era stato oggetto di ricorso e, dunque, essendo il fattogeneratore del danno ancora sub iudice.Pertanto, essendosi formato un giudicato sull'imputabilitàdell'inadempimento contrattuale alla Lazzerotti, dovrà esaminarsila domanda di risarcimento del danno.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cheNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4027/2022depositata in data 01/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ElenaPorfidia, dichiarava il trasferimento in favore dell’attrice degliimmobili oggetto di contratto di permuta del 23 luglio 1990,rigettando le domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimentodanni avanzate dalla convenuta.2. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. LaCorte d’appello di Napoli rigettava l’appello.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte,con la sentenza n. 7314/2017, accoglieva i primi motivi, cassandola decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corteterritoriale per un nuovo esame, in particolare in ordine alleconseguenze della donazione a terzi, intervenuta in corso di causa,dei beni oggetto della permuta e alla sua incidenza sull’eccezionedi inadempimento ex art. 1460 c.c.4. Riassunto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] insisteva per il rigettodella domanda avversaria, deducendo l’inadempimento dellacontroparte per avere la Lazzerotti, in corso di causa, donato a terziil bene già oggetto di trasferimento in suo favore, e chiedeva,altresì, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.Si costituivano gli eredi e aventi causa della Lazzerotti,chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione diprimo grado; rimaneva contumace un’altra erede.5. La Corte d’appello di Napoli, quale giudice di rinvio, con lasentenza n. 4027/2022, rigettava nuovamente l’appello, ritenendoche, pur integrando la donazione a terzi un inadempimentocontrattuale, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla Porfidianon fosse idonea a paralizzare la domanda di trasferimento giàNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026accolta, essendosi l’effetto traslativo già verificato per i benioggetto di permuta.In particolare, la circostanza, pacifica (e documentata),dell’avvenuta donazione (con atto trascritto e opponibileall’appellante), da parte della Lazzerotti, in corso di causa, ad unterzo, del bene immobile che aveva, invece, trasferito alla Porfidiain precedenza (con il contratto di permuta del 23.7.1990 per cui ècausa) costituiva - come sostanzialmente ritenuto anche dallasentenza di cassazione n. 7314/2017 - un inadempimentocontrattuale, colpevole, della prima.La Corte d’Appello richiamava il principio consolidato secondocui chi trasferisce un immobile assume implicitamente l’obbligo dinon disporne ulteriormente, sicché la successiva alienazione odonazione viola tale obbligo e comporta responsabilità contrattualeex art. 1218 c.c.Tuttavia, tale inadempimento, pur sussistente, non era idoneoa fondare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) nei terminiinvocati dall’appellante.Il punto decisivo era che l’eccezione non poteva operare nelcaso concreto perché la Porfidia aveva già adempiuto, stante che iltrasferimento dei beni futuri (appartamento e garage) si era giàperfezionato con la loro venuta ad esistenza.In applicazione della disciplina della permuta di cosa presentecon cosa futura, infatti, l’effetto traslativo si era prodottoimmediatamente per il bene presente e, per il bene futuro, almomento della sua venuta ad esistenza. Di conseguenza la Porfidianon poteva più rifiutare l’adempimento, perché la sua prestazioneera ormai eseguita e l’eccezione di inadempimento non potevaNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026paralizzare la domanda della controparte e l’appello doveva essererigettato.La domanda risarcitoria proposta in sede di rinvio erainammissibile essendo stata formulata per la prima volta conriferimento ai danni derivanti dalle donazioni successive e, quindi,violando il principio per cui il giudizio di rinvio è un “processochiuso”, nel quale non sono ammesse nuove domande. Peraltro,sul punto si era formato un giudicato interno, poiché la precedentedomanda risarcitoria (fondata su diverso inadempimento) era statagià rigettata e non impugnata in Cassazione.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli articoli 1460 e 2967 c.c. e degli articoli 112 e392 cpc in relazione all’art. 360, nn 3 e 5, c.p.c.La Corte di Appello di Napoli, adita ai sensi dell’art. 392 c.p.c.,nel rigettare l’appello di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disapplicato ilprincipio espresso nella sentenza di rinvio n. 7314/2017 che haaccertato, con la forza del giudicato, in relazione al contratto dipermuta, l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo ditrasferire il bene di sua proprietà in favore di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto attenersi alprincipio enunciato dalla Corte di cassazione circa l’inadempimentodella dante causa dei signori Marino, che implicava che il giudiceNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026del rinvio, effettuando un nuovo esame dei fatti di causa, doveva,in particolare, procedere “alla valutazione in merito alleconseguenze dell’intervenuta donazione in corso di causa dei benida parte della Lazzerotti ed alla sua incidenza sull’eccezione diinadempimento”.Di contro, la Corte territoriale, pur riconoscendo anch’essal’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei signori Marino,omettendo l’esame degli atti di giudizio, e, in particolare, lacomparsa di costituzione del 29.1.1996 della Porfidia, avrebbeviolato i principii sottesi all’eccezione di inadempimentocontrattuale di cui all’art. 1460 c.c. per non avere rigettato ladomanda di adempimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] e per avere,di contro, rigettato l’eccezione di inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] l’attestato definitivo accertamento dell’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA].2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione degliarticoli 1218 e 1460 c.c. e 112 e 392 c.p.c. in relazione all’art.360,nn. 3 e 5, c.p.c.La Corte di Appello di Napoli, adita ai sensi dell’art. 392 c.p.c.,violando il principio enunciato dalla Corte di cassazione nellasentenza 7314/2017 che ha accertato, con la forza del giudicato,in relazione al contratto di permuta del 23.7.1990, l’inadempimentodi [OSCURATO:PERSONA], all’obbligo di trasferire il bene di sua proprietàin favore di [OSCURATO:PERSONA], ha negato, a quest’ultima, ilriconoscimento del diritto al risarcimento del danno.La Corte di appello, infatti, con motivazione contraddittoria eillogica, pur dando atto dell’accertamento dell’inadempimento diRosa Lazzerotti, ha affermato che nessun risarcimento potevariconoscersi a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la domandaNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026risarcitoria fosse inammissibile perché proposta per la prima voltain sede di rinvio. In tal modo la Corte a quo avrebbe violato i principisottesi alla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c.I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono infondato il primoe fondato il secondo.La Corte d’Appello ha delimitato l’oggetto del giudizio di rinvioevidenziando come il thema decidendum, riguardasse lavalutazione in merito alle conseguenze dell'intervenuta donazionein corso di causa dei beni da parte della Lazzerotti ed alla suaincidenza sull'eccezione di inadempimento.Il giudice del rinvio ha correttamente escluso che la Porfidiapotesse avvalersi dell’eccezione ex art. 1460 c.c. inadimplenti nonest adimplendum in quanto l’effetto traslativo derivante dalcontratto di permuta di bene presente con bene futuro si eraprodotto immediatamente con il venire ad esistenza dei beni.In sostanza, la Corte d’Appello ha dato atto che risultaaccertato l’inadempimento contrattuale della Lanzarotti derivantedalla circostanza, pacifica (e documentata) dell’avvenutadonazione in corso di causa (con atto trascritto e opponibileall’appellante) da parte della Lazzerotti ad un terzo del beneimmobile che aveva, invece, trasferito alla Porfidia in precedenza(con il contratto di permuta del 23.7.1990 per cui è causa).Tuttavia, ha ritenuto che l’eccezione sollevata ai sensi dell’art.1460 c.c. dalla Porfidia, pur a fronte del suddetto inadempimentocontrattuale colpevole, non era idonea a incidere negativamentesulla domanda formulata dalla controparte, in quanto iltrasferimento, da parte della Porfidia alla Lazzerotti dei beni futuri(appartamento e garage) oggetto del contratto di permuta delNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/202623.7.1990 era già avvenuto, come accertato dal primo giudice aseguito di CTU (e non più oggetto di contestazione), con la venutaad esistenza di tali beni.Dunque, il primo motivo di ricorso per cassazione è infondatoperché contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente nel casoin esame l’eccezione di inadempimento non poteva essereutilmente svolta poiché il bene trasferito era in proprietà dellaLazzerotti dal momento della sua venuta ad esistenza.Viceversa, il secondo motivo di ricorso è fondato.La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto coperta dalgiudicato interno la domanda di risarcimento del danno formulatadalla ricorrente.La Corte d’Appello non ha tenuto conto del fatto che questaCorte nel rinviare la causa ha demandato al giudice del rinvio divalutare le conseguenze delle donazioni intervenute in corso dicausa dei beni permutati da parte della Lazzerotti in relazioneall’eccezione di inadempimento, che era il presupposto delladomanda di risarcimento del danno e sulla quale pertanto nonpoteva essersi formato il giudicato.Invece la Corte di rinvio ha ritenuto, erroneamente, che ladomanda di risarcimento del danno conseguente al pretesoinadempimento della Lazzerotti “nel tramutamento in atto pubblicodella scrittura di permuta” avesse ad oggetto un inadempimentodiverso rispetto a quello consistito nelle donazioni successive allapermuta, nonostante il fatto generatore del danno fosse lo stesso,ovvero l’inadempimento contrattuale della Lazzerotti.Inoltre, è erronea anche la statuizione circa l’essersi formatoun giudicato interno perché la Porfidia aveva proposto ricorsodinanzi alla Corte di cassazione avverso la decisione della Corte diNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026appello che aveva ritenuta la Lazzerotti non inadempiente, ricorsopoi accolto. Dunque, non si è formato il giudicato interno sulladomanda della Porfidia di risarcimento del danno cagionatodall’inadempimento della Lazzerotti per non avere fatto tuttoquanto era dalla stessa esigibile al fine di assicurare il trasferimentoin suo favore della proprietà del bene permutato.Questa Corte nell’accogliere il ricorso della Porfidia haevidenziato l’erroneità della prima sentenza d’appello che avevaescluso che la Lazzerotti potesse essere ritenuta inadempiente.Nella stessa sentenza in questa sede impugnata si è affermatodefinitivamente l’inadempimento della Lazzerotti, non essendostate assolte le obbligazioni sulla medesima gravanti per effettodella conclusione del contatto di permuta a causa della suacondotta successiva, costituente grave inadempimento.Dunque, non può ritenersi formato un giudicato interno sulladomanda di risarcimento formulata dalla ricorrente in ordine alleconseguenze dell’inadempimento della Lazzerotti derivante dalladonazione successiva alla permuta per non aver fatto ricorsoavverso il rigetto della relativa domanda che si fondava proprio sulpresupposto della non configurabilità di un inadempimento cheinvece era stato oggetto di ricorso e, dunque, essendo il fattogeneratore del danno ancora sub iudice.Pertanto, essendosi formato un giudicato sull'imputabilitàdell'inadempimento contrattuale alla Lazzerotti, dovrà esaminarsila domanda di risarcimento del danno.In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,rigettato il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cheNumero registro generale 21982/2023Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 23493/2026Data pubblicazione 18/07/2026provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Grasso
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