CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marsano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.447/2019 depositata il 12/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 447/2019, depositata il 12/6/2019, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 108/18, con cui laNumero registro generale 2740/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 17660/2026Data pubblicazione 03/06/2026CTP di Venezia aveva rigettato l’impugnazione, proposta dai contribuenti,avverso l’avviso di accertamento n. VE0093450 relativo alla rettifica, da26.780 euro a 81.794,00 euro, della rendita catastale di una porzione diuna struttura alberghiera ubicata in Venezia, effettuata a seguito diprocedura Docfa attivata dai contribuenti.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazione laAgenzia delle Entrate.I contribuenti resistevano con controricorso e depositavano memoriaillustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denuncia la “nullità della sentenza permancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o motivazioneperplessa (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”, riportando, a riscontrodell’assunto, i seguenti punti costituenti la motivazione della sentenzaimpugnata, in cui si afferma che:“i) “la mancanza di motivazione se riguardante il canone di locazione,per sé sarebbe sufficiente per la decisione”;…ii) “il rinvio poi ad atti sconosciuti e comunque non allegati, èveramente importante ai fini decisionali anche per la scelta di modifica deicriteri applicati rispetto al dichiarato” …;iii) “la limitazione di godimento degli immobili, essendo il contribuentesolo proprietario di porzione dell’hotel permette di non riconoscere laclassificazione adottata dall’Ufficio”…;iv)”la mancata allegazione della comunicazione, se esistente, da partedel Comune che richiedeva un nuovo classamento sarebbe ancorasufficiente per la decisione”…”.2. Il motivo è fondato.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione della sentenza che ne determina la nullità ricorre quando, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Numero registro generale 2740/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 17660/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, non solo lasentenza sia del tutto priva di motivazione da punto di vista grafico maanche quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o una motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile o anche meramente apparente, perché dietro la parvenzadi una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consentedi comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato, in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga, con un certo procedimento enunciativologico e consequenziale, a spiegare la decisione assunta, così rimettendoall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U, n. 22232/2016, cit.; Cass., n. 13977/2019 che richiamaCass., n. 14927/2017; Cass., n. 6758/2022; Cas. n. 1986/2025).Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite e più volte ribadito da questaCorte, la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacatodi legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del sempliceNumero registro generale 2740/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 17660/2026Data pubblicazione 03/06/2026difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass.Sez. U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025).Nel caso di specie, il giudice d’appello “riconosce che quanto espressodalla [OSCURATO:PERSONA] ha un suo valore, e tale valore ècorrispondente in parte anche alle valutazioni di questa Commissione”,senza però chiarire quale sia la “parte” che non corrisponde.giustificherebbe di per sé sola la decisione, riferendola solo ipoteticamenteal canone di locazione (punto i sopra trascritto), senza spiegare in cosa siconcreti detto difetto motivazionale e le ragioni della sua valenzadirimente. Rappresenta la rilevanza, “ai fini decisionali anche per la sceltadi modifica dei criteri applicati rispetto al dichiarato”, del rinvio “ad attisconosciuti e comunque non allegati” (punto ii sopra trascritto), senzachiarire a quali atti faccia riferimento, le ragioni della loro rilevanzadecisionale ed in che cosa consista la “modifica dei criteri dichiarati edaccertati” (su cui avrebbe inciso detto rinvio). Attribuisce alla circostanzache il contribuente sia solo proprietario di una porzione dell’hotel valenzaostativa al riconoscimento della “classificazione adottata dall’Ufficio”,senza chiarire di quale classificazione si tratti e quale sia la porzione incomproprietà, nonché le ragioni di siffatta correlazione tra proprietàparziale del bene e attribuzione della rendita. Afferma la sufficienza a finimotivazionali della mancata allegazione della comunicazione da parte delcomune che richiedeva un nuovo classamento, prospettando l’esistenza ditale comunicazione in termini ipotetici e non spiegando in che terminisarebbe concludente la sua mancata allegazione rispetto alla decisionepresa.Si tratta di passaggi che invece di esplicitare e argomentare l’iterlogico-giuridico sotteso alla decisione assunta, integrano asserzioniapodittiche o ipotetiche o obiettivamente incomprensibili, sì da integrareuna motivazione meramente apparente.Numero registro generale 2740/2020Numero sezionale 1216/2026Numero di raccolta generale 17660/2026Data pubblicazione 03/06/20263. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degliulteriori seguenti motivi:- secondo motivo, con cui si deduce “la violazione di legge per erroneaapplicazione dell’art. 15, 16 e 17 28 DPR 1142/49 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.”, ritenendo la ricorrente più idoneo per una realtàalberghiera del centro storico di Venezia il metodo di stima direttautilizzato, “dell’approccio reddituale”, illustrando il procedimento di calcoloeffettuato, con individuazione delle singole voci;- terzo motivo, con cui si deduce la “violazione dell’art. 1 del DM 19aprile 1994 n. 701 in relazione al vizio di motivazione della DOCFA. Art.360 c.1 n. 3 c.p.c.” , affermando la ricorrente che l’avviso impugnatoriporta, invece, chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda larettifica, l’iter logico-giuridico seguito e le fonti di prova utilizzate e, inparticolare, il criterio ed il procedimento di stima in base al quale era statadeterminata la rendita, evidenziando che l’adeguatezza motivazionale èconfortata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimitàconsolidatosi con specifico riferimento alla motivazione dell’atto diclassamento a seguito di procedura a struttura fortemente partecipativaquale quella Docfa.4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, per nuovo esame del merito. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, ancheper la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto