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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21427/2026

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andro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte diappello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Frosinone di condanna in ordine al reato di cui all'art 187, co. 8, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Anagni il 18 maggio 2021.

2. Rilevato che il ricorso affidato a due motivi con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla assenza dei presupposti previsti dalla legge per sottoporre l'imputato agli esami tossicologici, con conseguente inconfigurabilità del rifiuto nonché l'inversione dell'onere della prova.

Non risulta infatti che la p.g. abbia in maniera espressa enunciato al prevenuto le conseguenzepenali del rifiuto di sottoporsi ad esami di secondo livello, né deve essere il ricorrente a dimostrare di non essere stato reso edotto.

3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata e in ogni caso connotati da patente genericità.

In ordine all'erronea applicazione dell'art. 187 commi 2, 2-bis, 3 e 4 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, rileva che, a norma dell'art. 187, commi 2 bis e 3 Cod. strada, se vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti, possono essere eseguiti esami clinico tossicologici su liquidi prelevati dal cavo orale a cura del personale sanitario ausiliario della polizia; quando ciò non sia possibile, la polizia accompagna il conducente presso una struttura sanitaria.

La sentenza impugnata dà infatti ampio conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione dell'imputato, tali da indurre la polizia giudiziaria ad invitare l'imputato a sottoporsi ad esame tossicologico (la sudorazione eccessiva, le pupille ristrette, gli sbalzi di umore) e ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte gero nel momento in cui in subiecta materia.

Di contro il ricorrente, con il ricorso, in maniera assertiva, ribadisce che era suo diritto rifiutarsi di sottoporsi al controllo e soprattutto di non essere stato informato delle conseguenze del suo rifiuto, a fronte del fatto che risulta dalla sentenza impugnata che allo stesso erano stati date le informazioni sulle garanzie difensive.

In ogni caso la Corte territoriale ha ben evidenziato che se il rifiuto fosse stato opposto per ignorantia legis ciò non sarebbe sufficiente ai fini dei cui all'art. 530 cod. proc. pen. 4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
andro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte diappello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Frosinone di condanna in ordine al reato di cui all'art 187, co. 8, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Anagni il 18 maggio 2021. 2. Rilevato che il ricorso affidato a due motivi con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla assenza dei presupposti previsti dalla legge per sottoporre l'imputato agli esami tossicologici, con conseguente inconfigurabilità del rifiuto nonché l'inversione dell'onere della prova. Non risulta infatti che la p.g. abbia in maniera espressa enunciato al prevenuto le conseguenzepenali del rifiuto di sottoporsi ad esami di secondo livello, né deve essere il ricorrente a dimostrare di non essere stato reso edotto. 3. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito nella sentenza impugnata e in ogni caso connotati da patente genericità. In ordine all'erronea applicazione dell'art. 187 commi 2, 2-bis, 3 e 4 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, rileva che, a norma dell'art. 187, commi 2 bis e 3 Cod. strada, se vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di stupefacenti, possono essere eseguiti esami clinico tossicologici su liquidi prelevati dal cavo orale a cura del personale sanitario ausiliario della polizia; quando ciò non sia possibile, la polizia accompagna il conducente presso una struttura sanitaria. La sentenza impugnata dà infatti ampio conto degli elementi rivelatori dello stato di alterazione dell'imputato, tali da indurre la polizia giudiziaria ad invitare l'imputato a sottoporsi ad esame tossicologico (la sudorazione eccessiva, le pupille ristrette, gli sbalzi di umore) e ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte gero nel momento in cui in subiecta materia. Di contro il ricorrente, con il ricorso, in maniera assertiva, ribadisce che era suo diritto rifiutarsi di sottoporsi al controllo e soprattutto di non essere stato informato delle conseguenze del suo rifiuto, a fronte del fatto che risulta dalla sentenza impugnata che allo stesso erano stati date le informazioni sulle garanzie difensive. In ogni caso la Corte territoriale ha ben evidenziato che se il rifiuto fosse stato opposto per ignorantia legis ciò non sarebbe sufficiente ai fini dei cui all'art. 530 cod. proc. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
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