Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38688/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; rilevato che il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla non congruità della pena, non rientra tra quelli consentiti, avendo il Giudice applicato la pena come concordata dalle parti; considerato che il motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, essendo la durata della pena accessoria vincolata per legge (art. 317- bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; rilevato che il motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla non congruità della pena, non rientra tra quelli consentiti, avendo il Giudice applicato la pena come concordata dalle parti; considerato che il motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è manifestamente infondato, essendo la durata della pena accessoria vincolata per legge (art. 317- bis cod. pen.); ritenuto, pertanto, che l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata con procedura de plano e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 38688/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris