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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01345/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] gy) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e riconoscimento di circostanze generiche equivalenti, la pronuncia emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Catania in relazione a reato commesso in Catania il 10 marzo 2015; considerato che l'unico motivo di censura (omessa motivazione su recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta a pag.4 della sentenza, è meramente reiterativa di doglianza adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] gy) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e riconoscimento di circostanze generiche equivalenti, la pronuncia emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Catania in relazione a reato commesso in Catania il 10 marzo 2015; considerato che l'unico motivo di censura (omessa motivazione su recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta a pag.4 della sentenza, è meramente reiterativa di doglianza adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 01345/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris