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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40433/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile, perché non risulta proposto in appello.

D'altronde, lo stesso ricorrente prospetta il ricorso nel senso che avrebbe richiesto, solo in sede di discussione, l'esclusione "d'ufficio" dell'aggravante; - che, in ogni caso, la censura si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il C iglie e tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 13 gennaio 2022 dalla Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità per il reato di furto aggravato; - che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile, perché non risulta proposto in appello. D'altronde, lo stesso ricorrente prospetta il ricorso nel senso che avrebbe richiesto, solo in sede di discussione, l'esclusione "d'ufficio" dell'aggravante; - che, in ogni caso, la censura si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, senza evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C iglie e tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris