CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 maggio 1964
Cassazione n. 08406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto: dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/09/2025 del g.i.p. presso il Tribunale di Matera udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto di archiviazione del 10/09/2025 il g.i.p. presso il Tribunale di Matera ha deciso, con provvedimento de plano, l'archiviazione della denuncia querela del 25/02/2022 sporta da [OSCURATO:PERSONA], per ipotesi di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usurpazione o di invasione di terreno. Il denunciante proponeva opposizione ex art 410 cod. proc. pen., che il g.i.p. riteneva inammissibile. 2. Il ricorrente chiede la nullità del decreto impugna, sottolineando la sostanziale abnormità del provvedimento, per avere, il giudice disposto l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale nonostante la rituale proposizione di un'opposizione specifica; in via subordinata, chiede la riqualificazione del ricorso ex art. 410-bis cod. proc. pen. 3. E' stata depositata memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. 2. Va premesso che non si è in presenza di atto abnorme, avendo il ricorrente censurato esclusivamente la violazione del contraddittorio camerale conseguente all'illegittima adozione di un provvedimento di archiviazione "de plano" in presenza di opposizione. 3. In tema di indagini preliminari, il decreto di archiviazione emesso "de plano" a fronte del dissenso motivato dell'opponente è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 411, commi 1 e 1-bis, e 410-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., mentre l'ordinanza definitoria del tribunale è, a sua volta, ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.La cd. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti modificato la sequenza procedimentale finalizzata alla definizione della notizia di reato costituendo il tribunale, in composizione monocratica, quale organo deputato all'esame delle questioni dedotte in sede di reclamo avverso i decreti e le ordinanze di archiviazione; l'art. 410-bis cod. proc. pen., in particolare, prevede che l'interessato possa ricorrere al tribunale in composizione monocratica avverso il decreto di archiviazione del g.i.p. che dichiari l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'art. 410, comma 1, che onera la persona che si oppone alla richiesta di archiviazione di indicare, a pena di inammissibilità, «l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova» (Sez. 5 n.13400 del 12.1.2016, Rv 266664-0; Sez. 3, Ordinanza n. 10404 del 16/01/2025 Rv. 287775 — 011), circostanza verificatasi nel caso in esame. 4. Ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti trasmessi al Tribunale di Matera, in composizione monocratica. P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Matera, in composizione monocratica. Così è deciso, 04/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]