CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] LEKA) LULZIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mohamed deduce l'inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 192 c.p.p. per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, precisione e concordanza, denunciando altresì la manifesta illogicità della motivazione per non essere stato accolto l'appello nella parte in cui si chiedeva l'assoluzione dell'imputato, è inammissibile poiché prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, peraltro già analizzate e disattese con corretti argomenti giuridici e adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con cui il ricorrente in alcun modo si confronta (pagg. 10-11 della sentenza impugnata); Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] - con il quale si lamentano violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui agli artt. 110 e 73, co. 1, d.p.r. 309/90, contestatogli al capo 84), nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, co. 5, t.u. stup. per non aver considerato positivamente il mancato rinvenimento di qualsiasi sostanza nel corso delle diverse perquisizioni fatte dagli agenti nella sua abitazione nonché per essere stata ritenuta la sussistenza dei reati ascritti in base ad un compendio indiziario sfornito di gravità, attribuendo illogicamente credibilità alle dichiarazioni rese dal teste Fiore - è da ritenersi non consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, con la quale il ricorrente neppure si confronta; ed invero, la Corte territoriale, con sufficiente e non illogica motivazione, ha argomentato le ragioni per cui il reato di cui al capo 84) non potesse essere inquadrato nell'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990, trattandosi dell'acquisto di ben 250 gr. di cocaina giusta le dichiarazioni del correo Fiore, riscontrate da altre conversazioni intercettate, dalla localizzazione delle utenze cellulari, dagli ulteriori, non contestati, episodi di cessione; Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contestano l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione per non essersi il giudice di appello pronunciato in merito alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è inoltre manifestamente infondato, trattandosi di censura sul trattamento sanzionatorio, non illogicamente ritenuto adeguato dalla Corte territoriale con implicita valutazione dell'insussistenza della invocata circostanza attenuante, la quale, per previsione normativa e consolidato orientamento, richiede che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro - conseguito o perseguito - e dell'evento dannoso o pericoloso (cfr. Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671), sicché non sussiste nel caso di condotta espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato (v. Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671), circosl:anza, quest'ultima, che la sentenza impugnata attesta con riguardo alla commissione dei plurimi reati ascritti e, soprattutto, dell'entità dell'acquisto di stupefacente contestato al capo 84; la mancata, specifica, analisi della richiesta di riconoscimento della detta attenuante, pertanto, non scardina la logicità della implicita decisione di rigetto, dovendo ribadirsi che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna e aa., Rv. 267723), nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445); Considerato, infine, che è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla diversa determinazione della pena a lui comminata rispetto al correo Fiore a titolo di continuazione, in quanto non scandito da necessaria analisi critica della sentenza impugnata, che, con adeguata motivazione (l'indicata differenza di sei mesi è all'evidenza riferita alla pena finale inflitta) e corretti argomenti giuridici, ha disatteso l'identica doglianza già prospettata con l'appello, sul rilievo che ricorrente, rispetto al correo, rispondeva di due ulteriori reati e non aveva tenuto alcun atteggiamento collaborativo, senza che rilevi il fatto - nella specie ritenuto in favore del Lekaj, alla luce dell'elevata pena edittale - che per il più grave reato abbiano entrambi riportato la pena minima di legge; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca