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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31347/2026

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ENO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quelli riguardanti l'omesa applicazione della pena sostitutiva, in disparte la stessa ritualità della richiesta veicolata in appello, soffre di genericità perché il ricorso non indica le ragioni che nel caso avrebbero giustificato, alla luce del relativo giudizio prognostico da rendere, l'accoglimento della richiesta; quella afferente l'omessa applicazione del 131 bis cp replica contenuti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta non lieve tenuità dell'offesa anche in considerazione della intensità del dolo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto quelli riguardanti l'omesa applicazione della pena sostitutiva, in disparte la stessa ritualità della richiesta veicolata in appello, soffre di genericità perché il ricorso non indica le ragioni che nel caso avrebbero giustificato, alla luce del relativo giudizio prognostico da rendere, l'accoglimento della richiesta; quella afferente l'omessa applicazione del 131 bis cp replica contenuti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta non lieve tenuità dell'offesa anche in considerazione della intensità del dolo rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris