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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 23014/2024

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[OSCURATO:PERSONA] ITALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE - S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20688/2017 [OSCURATO:PERSONA] – rel. - Cron. [OSCURATO:PERSONA].

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20688/2017 del ruolo generale, proposto DA M ULTICASH S. P .A. (ora S CELGO S. P .A.,a seguito di cambio di ragione sociale con atto del 28 settembre 2020 a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - rep. 288556/70134) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - con sede legale in Ancarano (TE), alla [OSCURATO:PERSONA] snc, in persona del legale rappresentante pro - tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77L20 E435 Q), del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO R INUNCIA il C [OSCURATO:PERSONA] M OSCIANO S ANT ’A NGELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]Angelo (TE), in P.zza IV Novembre, in persona del Sindaco pro - tempore , Geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 131/2017, nonché di determina dirigenziale n. 183/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Benedictis (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60D27 L103 B), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 284. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 648/4/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 6 luglio 2017 e non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 30 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; U DITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio; F [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 111/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso avanzato dalla suindicata ricorrente contro l’avviso di pagamento indicato in atti, con cui il Comune di Mosciano S. Angelo aveva richiesto il versamento della somma di 14.872,00 € asseritamente dovuta a titolo di Tari per l’anno 2015 in relazione al possesso di taluni immobili posseduti dalla ricorrente.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 12 settembre 2017, formulando sette motivi di impugnazione.

3. Il Comune di Mosciano S. Angelo resisteva con controricorso notificato il 13/16 ottobre 2017, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

4. con nota depositata il 4 marzo 2024 la contribuente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune, nel riscontrare l’intervenuto accordo, ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori; R [OSCURATO:PERSONA]

1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte comporta che il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art.390 cod. proc. civ.;

2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come peraltro dalle stesse richiesto. 3.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.

III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P .

Q .

M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ITALIANO L A C ORTE S [OSCURATO:PERSONA] C ASSAZIONE - S EZIONE T RIBUTARIA - O GGETTO composta dai seguenti magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20688/2017 [OSCURATO:PERSONA] – rel. - Cron. [OSCURATO:PERSONA]. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha deliberato di pronunciare la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20688/2017 del ruolo generale, proposto DA M ULTICASH S. P .A. (ora S CELGO S. P .A.,a seguito di cambio di ragione sociale con atto del 28 settembre 2020 a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Teramo - rep. 288556/70134) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - con sede legale in Ancarano (TE), alla [OSCURATO:PERSONA] snc, in persona del legale rappresentante pro - tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 77L20 E435 Q), del Foro di Pescara, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO R INUNCIA il C [OSCURATO:PERSONA] M OSCIANO S ANT ’A NGELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]Angelo (TE), in P.zza IV Novembre, in persona del Sindaco pro - tempore , Geom. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 131/2017, nonché di determina dirigenziale n. 183/2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Benedictis (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60D27 L103 B), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 284. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 648/4/2017 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 6 luglio 2017 e non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 30 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; U DITO il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio; F [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 111/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso avanzato dalla suindicata ricorrente contro l’avviso di pagamento indicato in atti, con cui il Comune di Mosciano S. Angelo aveva richiesto il versamento della somma di 14.872,00 € asseritamente dovuta a titolo di Tari per l’anno 2015 in relazione al possesso di taluni immobili posseduti dalla ricorrente. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 12 settembre 2017, formulando sette motivi di impugnazione. 3. Il Comune di Mosciano S. Angelo resisteva con controricorso notificato il 13/16 ottobre 2017, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. 4. con nota depositata il 4 marzo 2024 la contribuente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune, nel riscontrare l’intervenuto accordo, ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori; R [OSCURATO:PERSONA] 1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte comporta che il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art.390 cod. proc. civ.; 2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come peraltro dalle stesse richiesto. 3.Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente
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