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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44477/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Yu .lian e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione per Xiaozhi e mesi 3 di reclusione per Jian, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 110, 56 e 515 cod. pen. - capo 1- e art. 110 cod. pen., 5, lettera B, e 6, legge 283 del 1962 - capo 2 -.

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione con distinti motivi di ricorso: violazione di legge relativamente all'affermazione della necessaria procedura con l'abbattitore per la sanificazione degli alimenti (pesce).

Anche la procedura del congelamento a meno venti gradi risulterebbe idonea.

3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità.

La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, essendosi rilevato che nel menù del ristorante era indicata la procedura di sanificazione del pesce crudo con abbattitore (art. 56 e 515 cod. pen.).

L'abbattitore del ristorante era in disuso.

Nel ristorante era assente anche un idoneo congelatore per la conservazione della quantità (rilevante) di pesce e carne detenuta (art. 5 lettera B, e 6, legge 283 del 1962).

Il reato contestato è reato di pericolo, e quindi la detenzione di alimenti (in grande quantità), in cattivo stato di conservazione, a prescindere dalla reale somministrazione al pubblico, configura il reato: "In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore". (Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003 - dep. 27/01/2004, Gargelli A, Rv. 22687401).

Trattasi di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate come nel caso in oggetto.

Il ricorso non si confronta, del resto, con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] Alsjt4 \rCdt‘ IJEPOSITATA tN CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Yu .lian e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione per Xiaozhi e mesi 3 di reclusione per Jian, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 110, 56 e 515 cod. pen. - capo 1- e art. 110 cod. pen., 5, lettera B, e 6, legge 283 del 1962 - capo 2 -. 2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione con distinti motivi di ricorso: violazione di legge relativamente all'affermazione della necessaria procedura con l'abbattitore per la sanificazione degli alimenti (pesce). Anche la procedura del congelamento a meno venti gradi risulterebbe idonea. 3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. La sentenza impugnata è adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, essendosi rilevato che nel menù del ristorante era indicata la procedura di sanificazione del pesce crudo con abbattitore (art. 56 e 515 cod. pen.). L'abbattitore del ristorante era in disuso. Nel ristorante era assente anche un idoneo congelatore per la conservazione della quantità (rilevante) di pesce e carne detenuta (art. 5 lettera B, e 6, legge 283 del 1962). Il reato contestato è reato di pericolo, e quindi la detenzione di alimenti (in grande quantità), in cattivo stato di conservazione, a prescindere dalla reale somministrazione al pubblico, configura il reato: "In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all'art. 5 lett. b) della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, ne' il verificarsi di un danno per la salute del consumatore". (Sez. 3, n. 2649 del 16/12/2003 - dep. 27/01/2004, Gargelli A, Rv. 22687401). Trattasi di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate come nel caso in oggetto. Il ricorso non si confronta, del resto, con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI Vito [OSCURATO:PERSONA] Alsjt4 \rCdt‘ IJEPOSITATA tN CA
Sentenza Cassazione n. 44477/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris