CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 settembre 2025
Cassazione n. 30292/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1078/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16457/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell’Avvocato Generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice di appello ex artt. 322-bis, 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa in data 28.1. 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura Audi A3 tg. [OSCURATO:TARGA]. In particolare, tale autovettura, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stata acquistata con i proventi di attività delittuosa consistita nei delitti di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.p.r. 309/1990, riferibili alla figura apicale di [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, a propria volta indagato per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30292/2025 Roma, lì, 04/09/2025 2. Avverso l’indicata ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, violazione di legge, sul presupposto dell’ erronea applicazione dell’art. 240-bis c.p., in quanto l’ordinanza impugnata non avrebbe correttamente soppesato gli elementi della sproporzione tra valore dell’acquisto del bene e redditi o attività economiche del prevenuto e della sua famiglia, e la giustificazione riguardo alla lecita provenienza delle risorse finanziarie impiegate per l’acquisto del bene medesimo. In particolare, si contesta il passaggio motivazionale attraverso cui il Tribunale non solo avrebbe tentato di spostare il punto focale sulla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, così obliterando la circostanza che il ricorrente nell'anno 2021, anno d'imposta precedente a quello in cui effettuò l'acquisto dell'autovettura, prestò attività lavorativa alle dipendenze del “Caffè del Corso” di [OSCURATO:PERSONA], producendo un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 7.136,31, ma addirittura, in evidente contrasto rispetto al pacifico principio di diritto secondo cui bisogna avere riguardo - in relazione ai termini di raffronto dello squilibrio - esclusivamente al momento del singolo acquisto, avrebbe valorizzato una costante sproporzione già negli anni precedenti. In buona sostanza, il provvedimento impugnato cerca di eludere un dato obiettivo certo, vale a dire la pacifica proporzione tra l'acquisto effettuato e la capienza patrimoniale del ricorrente, focalizzando l’attenzione su dati che non hanno alcun rilievo dirimente, così alimentando il vizio della violazione di legge. Parimenti il provvedimento impugnato incorre in evidenti salti logici che concretizzano una violazione di legge nella parte in cui afferma: “si tratta di una vettura di un certo valore e di alta cilindrata che il [OSCURATO:PERSONA] non può aver pagato nel 2022 appena 1.900 € in quanto il vizio della fusione del motore posto a fondamento dello sconto, non può trovare giustificazione nella modesta fattura di appena 350 € emessa dall'officina Lavarra per la riparazione. Ne consegue che la vettura è stata pagata in nero in misura ben superiore a quanto indicato nella scrittura privata non presentando difetti così gravi da giustificare l’irrisorio prezzo di euro 1900. Orbene se si considera che nel 2021 il padre [OSCURATO:PERSONA] era pienamente coinvolto nel lucroso traffico di sostanze stupefacenti e i redditi del nucleo familiare a stento potevano garantire i minimi mezzi di sussistenza, è corretto ritenere che l'autovettura sia stata acquistata con denaro di illecita provenienza, certamente ad un prezzo superiore a quello riportato in atti, giustificato in termini inattendibili dall'indicazione di un grave danno al motore che non poteva essere riparato con una spesa di appena 350 €.”. 3. L’Avvocato Generale presso questa Corte, in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Ed invero, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. tra tante, Sez. 2, Sentenza n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01). E nel caso di specie, il Tribunale, decidendo in sede di appello a fronte di una richiesta di revoca del sequestro fondata sulla contestazione della sussistenza della sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza (supportata dall’allegazione della scrittura privata del 22.7.2022 di acquisto dell’autovettura da parte del ricorrente per il modesto prezzo di soli euro 1900,00, nell’ottica dell’istante dovuto alle condizioni del veicolo al momento dell’acquisto - fusione del motore - e pienamente compatibile con le risorse economiche del ragazzo), ha fornito risposte esaurienti nell’ambito valutativo ad esso devoluto (risultando peraltro, secondo quanto si precisa nel provvedimento impugnato, analoga istanza di restituzione già stata avanzata dal ricorrente e rigettata dal giudice). In particolare, riguardo al fatto che a [OSCURATO:PERSONA] fosse contestata unicamente la fattispecie di cui all’art. 512-bis c.p. relativa all’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli e che la vettura sarebbe stata regolarmente acquistata dal ricorrente, in data 22.7.2022, al prezzo di euro 1.900,00, con i risparmi del reddito da lavoro conseguito nel 2021 per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell’impresa Caffè del Corso di [OSCURATO:PERSONA] (per complessivi euro 7.136,31), il Tribunale, ha, per prima cosa, precisato che il procedimento penale di cui trattasi “attiene a vicende associative accertate nel territorio del comune tarantino di [OSCURATO:PERSONA], inquadrabili nella fattispecie delittuosa di cui agli artt. 416-bis e 74 DPR 309/90 e riconducibili alla figura di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]”. Ha quindi inteso evidenziare, il giudice della cautela, come l’ambito valutativo non fosse affatto circoscritto alla fattispecie specificamente ascritta al ricorrente e come l’acquisto fosse in buona sostanza da ricondurre all’attività delittuosa nel suo complesso, riconducibile innanzitutto al padre del ricorrente (d’altra parte il ricorso non fa questione sulla disponibilità del bene da parte del proposto che è il presupposto della confisca e che è stato ritenuto dal Tribunale). E’ opportuno a tal punto precisare che al capo 1) dell’imputazione elevata nel procedimento in questione – che secondo quanto si precisa nel provvedimento impugnato pende in primo grado in fase di giudizio abbreviato - è contestato a [OSCURATO:PERSONA] il delitto p. e p. dall' art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 c.p. (associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata), per avere fatto parte, con ruolo organizzativo e direttivo, del sodalizio criminale di stampo mafioso denominato "clan BELLOMASTROCHJCCO", in Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e Crispiano, fino all' attualità, e che al capo 90) dell’imputazione è altresì contestato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il delitto p. e p. dagli artt. 81 - 110- 512-bis- 416-bis.1 c.p. (trasferimento fraudolento di valori aggravato) per avere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in concorso con ZlGRINO [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente attribuito la titolarità del chiosco adibito alla vendita di frutta e verdura, ubicato in [OSCURATO:PERSONA] snc, dapprima a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mediante la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] 01 [OSCURATO:PERSONA]", e successivamente al figlio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mediante la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]", mantenendone il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi, la titolarità di fatto. Con l'aggravante, per il [OSCURATO:PERSONA], di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] (TA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 19.05.2022, data di attribuzione della partita IVA delle attività sopra indicate (pag. 512-517 c.n.r. finale richiamata in atti). Ha poi dato atto che “[p]oiché dalle indagini è emersa sproporzione tra le acquisizioni patrimoniali del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] ed i redditi di origine lecita, il G.i.p. ha disposto il sequestro di alcuni beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], della moglie e dei figli tra cui l'autovettura Audi A3 targata [OSCURATO:TARGA], che risultava intestata ad [OSCURATO:PERSONA] ma era utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]”. Ha quindi osservato, il Tribunale, sulla base dei dati riportati nelle tabelle indicate nel provvedimento genetico, che il reddito complessivo del nucleo familiare, di cui faceva parte anche il ricorrente, nel 2021, non sufficiente a coprire le spese affrontate dalla famiglia, a malapena avrebbe garantito le spese di sussistenza, maturando una sproporzione quantificata dagli inquirenti in circa 27.000 euro in considerazione della spesa media familiare determinata secondo gli indici Istat; aggiungendo che, pur volendo ritenere eccessiva la spesa media familiare indicata in tabella, negli anni precedenti le risultanze di indagine avevano registrato una costante sproporzione attestando come il nucleo familiare non disponesse di risorse sufficienti per acquistare vetture e gestire le relative spese di carburante e manutenzione. L’impostazione seguita dal Tribunale, che riflette quanto accertato dagli inquirenti e già oggetto di ampia valutazione complessiva da pare del G.i.p. nel provvedimento genetico, è corretta e non è suscettibile di essere scalfita dagli argomenti posti sul tappeto dalla difesa, che riguardo alla sproporzione relativa agli anni antecedenti all’acquisto ha peraltro formulato una contestazione aspecifica, limitandosi, genericamente, ad evidenziare che bisogna avere riguardo esclusivamente alla sproporzione al momento del singolo acquisto e non a quella degli anni precedenti (richiamando Sez. U del 19.1.2004, Montella). Tuttavia se è vero che ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, è altrettanto vero che in questa analisi i saldi negativi di un anno possono essere riportati tra le passività delle annualità successive, non per effetto di mero trascinamento, ma solo dopo un'analitica valutazione del loro concreto impatto su tali successive annualità (così tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166-10). Un siffatto modus operandi, anzi, a ben vedere s’impone se si vuole giungere ad un’esatta ricostruzione della sproporzione al momento dell’acquisto del bene, avendo indubbia influenza sul risultato le eventuali pregresse sproporzioni, ove puntualmente determinate e trasferite nella valutazione finale con approccio analitico quanto alla verifica del loro impatto su di essa. Laddove nel caso di specie la difesa nulla di specifico ha contestato riguardo alla valutazione in concreto svolta al riguardo, limitandosi, come detto, a censurare il solo fatto che si sia tenuto conto dei saldi negativi precedenti. D’altra parte, in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, Sentenza n. 1555 del 21/09/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282407 – 02). La stessa pronuncia Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Rv. 226491 – 01, citata in ricorso dal ricorrente, oltre a ribadire la necessità che il raffronto venga effettuato al momento dei singoli acquisti, ha anche precisato che la "giustificazione" credibile consiste nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Sicché si deve concludere che, al fine di disporre la confisca – e quindi il sequestro - conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 240-bis cod. pen. è necessario: 1) che sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi; 2) che ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, circostanza che non implica tuttavia l’esclusione tout court della considerazione degli anni antecedenti ai fini della ricostruzione della sproporzione; 3) che, a fronte della prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, sia la parte che deduce eccezioni o argomenti difensivi, a giustificare la sproporzione o quanto meno ad allegare concreti ed oggettivi elementi fattuali idonei a supportare la legittima provenienza dei beni; e la "giustificazione" credibile consiste nella allegazione della positiva liceità della provenienza del bene e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Il ricorso non ha tenuto in conto l’effettiva portata dei parametri interpretativi dettati da questa Corte in materia, non si è adeguatamente confrontato con il contenuto del provvedimento impugnato, e non ha raggiunto, con gli argomenti opposti, neppure la soglia negativa di giustificazione della liceità della provenienza del bene. Il Tribunale non ha, in vero, omesso di considerare la circostanza addotta dalla difesa secondo cui il veicolo, a differenza di quanto riportato dagli inquirenti, era stato acquistato dal ricorrente dalla precedente proprietaria [OSCURATO:PERSONA] con la scrittura privata del 22.7.2022 esibita dalla difesa (che trova riscontro nelle registrazioni al P.R.A.), ma rileva la inattendibilità del prezzo di acquisto indicato in tale scrittura in euro 1.900, a fronte di un costo di euro 19.000 sostenuto dal primo acquirente nel 2020 e di euro 14.500 sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla fine dell’anno 2020, rappresentando che trattasi di vettura di un certo valore e di alta cilindrata che il [OSCURATO:PERSONA] non può aver pagato nel 2022 appena 1.900 euro. In particolare, espone, il Tribunale, che il vizio della fusione del motore, posto a fondamento dello sconto, non può trovare giustificazione nella modesta fattura di appena 350 euro emessa dall’officina Lavarra per la riparazione. Il Tribunale, in virtù di tali argomentazioni, che non presentano carenze ed illogicità tali da integrare il vizio dell’apparenza di motivazione, ha in buona sostanza ritenuto che l’appellante, in definitiva, non abbia fornito elementi idonei a smentire gli accertamenti patrimoniali e tutti i presupposti che hanno determinato il sequestro di beni nella disponibilità del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], ivi compreso l’effettivo, sproporzionato, valore del bene in argomento. Come efficacemente, ha concluso l’avvocato generale nella requisitoria scritta, il quadro generale dei reati per i quali si procede con il coinvolgimento dei componenti della famiglia del prevenuto e massimamente del padre di quest’ultimo, gli accertamenti patrimoniali giustamente ricondotti all’intero nucleo familiare del ricorrente hanno consentito di rilevare introiti leciti talmente modesti da potere garantire appena la sussistenza di tutti i suoi componenti. Tale rilievo oggettivamente desunto dalle tabelle riepilogative del reddito riportate nel provvedimento genetico si pone in rapporto d’incompatibilità con i beni e il tenore di vita del prevenuto, il quale, con i propri guadagni non avrebbe potuto procedere all’acquisto dell’autovettura oggetto di sequestro, il cui prezzo d’acquisto - è stato ritenuto con motivazione plausibile ed adeguata - non deve individuarsi nella cifra dichiarata in contratto, ma in somma per certo superiore, che il ricorrente, se avesse fatto affidamento esclusivamente sulle sue entrate lecite, non si sarebbe potuto in assoluto consentire (ciò senza considerare le spese necessarie per l’utilizzo di un veicolo di elevata cilindrata). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/7/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]