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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31795/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 2 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Enna il 31 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, considerato eccessivo anche alla luce del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 2 e 3), rappresentati dalla attendibilità del teste, dal carattere non episodico e di considerevole allarme sociale del fatto, nonché dalla propensione dell'imputato a violare disposizioni di legge.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l'assenza di elementi positivi a carico dell'imputato e la mancata collaborazione dello stesso vengono adeguatamente valorizzati dai Giudici di merito per spiegare la congruità della pena applicata.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 2 marzo 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Enna il 31 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, considerato eccessivo anche alla luce del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pagine 2 e 3), rappresentati dalla attendibilità del teste, dal carattere non episodico e di considerevole allarme sociale del fatto, nonché dalla propensione dell'imputato a violare disposizioni di legge. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'assenza di elementi positivi a carico dell'imputato e la mancata collaborazione dello stesso vengono adeguatamente valorizzati dai Giudici di merito per spiegare la congruità della pena applicata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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