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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10811/2026

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te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cattaneo, domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026controNieri Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1662/2023depositata il 31/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Nieri per ottenerne la condanna al risarcimento del dannopatrimoniale corrispondente alla perdita del finanziamento regionale afondo perduto di 100.000 euro collegato a un piano e programma dimiglioramento agricolo, relativo a un intervento di ristrutturazione di unfabbricato da trasformare in struttura ricettiva agrituristica, per cui l’attoreesponeva di aver dato incarico ai due architetti;il Tribunale, davanti al quale resistevano i professionisti chiamandoin garanzia la compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] PLC, che sicostituiva difendendosi anche nei confronti degli assicurati, accoglieva ledomande per quanto di ragione osservando in particolare che:- vi era stato il dedotto conferimento dell’incarico professionaleavente ad oggetto sia il procedimento urbanistico relativo alprogramma di miglioramento agricolo, sia la presentazione el’istruzione del correlato finanziamento;- era stato altresì provato che, a causa di un’omessa integrazionedocumentale da parte dei professionisti, il procedimentourbanistico era stato archiviato e Pellegrini avevaconseguentemente perso il finanziamento;Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- andava invece respinta, per carenza di prova, la pretesa inerenteal danno da perdita di chance, inteso quale perdita dellapossibilità di conseguire il vantaggio economico derivantedall’esercizio della programmata attività di impresa;- doveva accogliersi la domanda di manleva di Nieri, nei limiti dellascopertura di polizza, e al contrario rigettarsi quella di DelCheccolo per la fondatezza delle eccezioni di prescrizione edecadenza;la Corte di appello riformava la decisione rigettando la domandache:- vi era stata dimostrazione del conferimento dell’allegato incaricoe dell’inadempimento, posto che i professionisti, pur nonritenendo necessario produrre la documentazione integrativa inquanto indicata come già in possesso dell’ente locale, avevanocomunque assunto l’obbligazione di fare quanto necessario percompletare utilmente il procedimento amministrativo, voltoall’ottenimento del titolo edilizio e quindi del connessofinanziamento, nell’interesse dell’assistito;- sussisteva la legittimazione passiva personale dei convenuti che,intrattenendo rapporti diretti con il cliente, avevano agito in nomee per conto dell’associazione professionale allora esistente traloro e poi estinta;- doveva invece dirsi mancante la prova del nesso causale trainadempimento e pregiudizio, ovvero del fatto che, una voltaeffettuata l’integrazione documentale omessa, la richiestaautorizzatoria edilizia sarebbe stata approvata;- del pari sfornita di prova era restata la circostanza che, secondo ilcriterio del “più probabile che non”, in quel caso sarebbe statoerogato il finanziamento: la riapertura della finanziabilità delleNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026pratiche relative ai piani di sviluppo rurale già inserite ingraduatoria, non implicava, cioè, l’erogazione del finanziamento,condizionato e subordinato all’effettiva ammissibilità delle spesesostenute, nonché alla verifica della tempistica di esecuzionedelle opere secondo le prescrizioni;- Pellegrini non aveva infatti fornito elementi da cui poter inferireche tutti gli interventi rientrassero tra quelli assentiti, né chesarebbe stato in grado di completare le opere entro il previstotermine decadenziale;- i testimoni escussi avevano inoltre confermato l’ostativo diniegopervenuto dall’Autorità di Bacino superabile con opere dimitigazione, nella specie una palificazione, il cui ingente costo ilPellegrini aveva infine detto allo studio professionale di non volersopportare, sicché l’invio della documentazione non poteva dirsiimplicare l’ottenimento del finanziamento, dal momento che ilprocedimento doveva essere compiutamente istruito;avverso questa decisione ricorre per cassazione AlessandroPellegrini, articolando tre motivi;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eZurich Insurance PLC;le parti hanno depositato plurime memorie.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, cod. proc. civ., 1218, 2697, cod. civ., poiché la Corte diappello avrebbe errato, in particolare, mancando di considerare che:- era rimasto accertato non solo il conferimento dell’incarico el’imputabile omissione del deposito della discussadocumentazione integrativa, ma anche l’ammissione alfinanziamento comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre2005, condizionata conclusivamente all’esibizione del titoloNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026edilizio infine non prodotto stante l’archiviazione delprocedimento presso il Comune per l’omessa integrazionedocumentale, con perdita dei fondi in parola;- l’inadempimento dei professionisti aveva perciò determinato laperdita economica oggetto di domanda poiché non si trattava distabilire «se la pratica, una volta integrata, sarebbe stataapprovata, ma se sarebbe stato possibile approvare –da parte delComune- una pratica con delle lacune di allegazionedocumentale», laddove la decadenza della richiesta autorizzatoriane aveva confermato la risposta negativa;- non poteva dirsi che l’attore creditore avrebbe dovuto provareanche fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, rimastainadempiuta con i visti effetti, posto che gravava sul debitore faretutto quanto necessario per il buon esito della richiestaamministrativa, sicché perdeva rilievo stabilire se, nel caso non vifosse stata l’omissione, il titolo edilizio non sarebbe statoconseguito, poiché il mancato conseguimento sarebbe comunquestato imputabile al professionista;- le spese ammissibili e gli interventi assentiti erano già presentinella domanda di finanziamento, mentre la possibilità diterminare tempestivamente le opere era anch’essa riferibile alleobbligazioni dei professionisti che avrebbero dovuto progettarle inmodo utile per l’assistito, il quale, proprio a tal fine, si eraavvalso della competenza tecnica degli incaricati;con il secondo e terzo motivo, che la stessa difesa ricorrente esponecongiuntamente, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 132, n. 3, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato:- incorrendo in una motivazione irresolubilmente contraddittoria,da un canto riconoscendo l’inadempimento del professionista, perNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026non aver fatto tutto quanto necessario all’utile definizione delprocedimento amministrativo, d’altro canto affermando che nonera stato provato che, evitata l’omissione imputabile, ilfinanziamento sarebbe stato ottenuto;- riferendosi al parere indicato come negativo dell’Autorità diBacino, richiesto però non per il procedimento del 2004, ma perquello incardinato successivamente nel 2006, non correlato,quest’ultimo, a una richiesta di finanziamento;- mancando di considerare che il suddetto parere, al contempo,non era stato negativo poiché aveva prescritto opere dimitigazione, relativamente alle quali era stata illogicamenterichiamata la testimonianza del geologo incaricato dallo studioprofessionale, secondo cui quest’ultimo aveva riferito chePellegrini non intendeva sopportare i costi di quegli interventi:tale deposizione de relato non aveva valore, ferma la suairrilevanza poiché la mancata prosecuzione del distintoprocedimento nel 2006, come tale qualificato dagli stessi giudicidi appello, non era più correlata alla perdita del finanziamento giàirrimediabilmente intervenuta con riferimento al precedenteprocedimento;- mancando di considerare che il Comune, nel procedimento del2004, non aveva richiesto il parere dell’Autorità di Bacino ma«chiarimenti in merito alla compatibilità degli interventi…con leprevisioni degli elaborati geologico-tecnico del RegolamentoUrbanistico, con i contenuti del [OSCURATO:PERSONA] diCoordinamento e con le valutazioni della carta della franositàdella Autorità di Bacino»;- mancando di considerare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell’atto diappello, aveva infatti espressamente ammesso che, nelprocedimento del 2004, non era necessario alcun preventivoNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026parere dell’Autorità di Bacino, poiché l’obbligatorietà formale dellostesso era stata introdotta solo nel 2013;- conclusivamente statuendo in modo solo assertivo eapparentemente motivato sulla mancanza di prova dellaricorrenza di quanto necessario, se non vi fosse stata l’omissionedei professionisti, all’ottenimento del finanziamento, contravisamento rispetto ad atti, quali quelli della [OSCURATO:PERSONA] giugno 2005, considerati gli ultimi e ancora interlocutori, cosìobliterando quello della medesima Comunità del novembre 2005che aveva confermato il finanziamento allora richiesto.Considerato che:il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte territoriale, una volta accertato il conferimento dell’incaricoprofessionale e l’imputabile inadempimento per la mancata produzionedella documentazione integrativa richiesta dal Comune, ha osservato che,quale elemento costitutivo, necessario all’accoglimento del domandatorisarcimento dei danni, sarebbe occorsa la dimostrazione, risultatamancante, del nesso di causa con la perdita patrimoniale, ovvero conquella del finanziamento a fondo perduto;in tal modo non vi è stata alcuna violazione delle regole di ripartodegli oneri della prova, poiché non si è richiesto al creditore di dimostrarel’inesistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell’obbligazionerisarcitoria, ma di dimostrare che, secondo il criterio del “più probabile chenon”, necessariamente prognostico e pacificamente riferibile allafattispecie, qualora non vi fosse stato quell’inadempimento ilfinanziamento sarebbe stato infine ottenuto (cfr. infatti, molto di recente,ancora, Cass., 6/05/2025, n. 11925, pag. 6, citata pure in memoria dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA]);questa Corte, in tema di responsabilità contrattuale delprofessionista, ha ripetutamente affermato che:Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) edanno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regolagenerale di cui all'art. 2697 cod. civ., non essendo neppureipotizzabile una dimostrazione liberatoria in capo al convenuto amente del principio di cd. vicinanza della prova, trattandosi dielemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe leparti (Cass., 17/07/2023, n. 20707);- la prova in parola dev’essere riferita non solo all’evento di danno,bensì anche al danno conseguenza, ovvero al pregiudizioanch’esso così determinato, secondo la prospettazione attorea,dall’inadempimento (cfr., ad esempio, per una coerenteapplicazione in punto di prescrizione, Cass., 14/03/2024, n.6947; cfr., ancora più di recente, Cass., 12/05/2025, n. 12627,in cui è ribadito che la domanda di condanna di un professionistaper responsabilità contrattuale – cioè per aver violato gli obblighiprofessionali – può essere accolta, secondo le regole generali chegovernano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno sisia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare seil cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, lasituazione economicamente vantaggiosa pretesa, qualora ilprofessionista avesse diligentemente adempiuto la propriaprestazione): in altri e ancor più esplicativi termini, il dannoevento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale allacui soddisfazione è preposta l'obbligazione professionale, bensìnella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quellocontrattualmente regolato) del creditore, ovvero il conseguimentoe l’azionabilità dei diritti nascenti dall'atto utile al cliente per cui laprestazione professionale è stata dallo stesso richiesta, fermarestando la necessità della prova, a carico del danneggiato, delNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il dannoconseguenza (Cass., 24/12/2024, n. 34414);- quando il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento è allegato neitermini di perdita di una utilità altrimenti conseguibile, il giudiziosarà, secondo logica, necessariamente prognostico (cfr., sempretra le molte, Cass., 6/07/2020, n. 13873, a riprova di unanomofilachia costante nel tempo);nella fattispecie, ne deriva che non era sufficiente dimostrare ildanno evento determinato dal mancato rilascio del titolo edilizio perl’omessa integrazione documentale, e quindi l’esclusione, già in relazionea ciò, dal finanziamento, poiché sarebbe dovuta risultare anche laragionevole quanto concreta probabilità che i fondi, senzaquell’inadempimento, sarebbero stati accordati;in questo senso la Corte territoriale ha accertato che, al di là diquanto sarebbe ragionevolmente conseguito da una corretta produzionedella documentazione integrativa richiesta dal Comune, il finanziamento,che non poteva dirsi per ciò solo certo, era legato ad altre circostanze,ovvero non solo alla dimostrazione che si trattava di un interventoassentito e di spese ammissibili – profili su cui vi è come sopra vistocensura – ma anche che Pellegrini sarebbe stato nelle condizioni dicompletare le opere nei tempi, e dunque che sarebbe stato innanzi tuttonelle acconsentite condizioni di realizzare, nell’ambito dell’investimento indiscussione, le opere di mitigazione plausibilmente necessarie secondo leindicazioni dell’Autorità di Bacino;a quest’ultimo riguardo, non si trattava, quindi, di adempimentitecnici iscrivibili nel perimetro di quelli in capo ai professionisti, ma dicircostanze di fatto riferibili a scelte e possibilità di Pellegrini: sul punto lecensure finiscono col non misurarsi compiutamente con la corretta ragionedecisoria del Collegio di merito, così come finiscono per assumere che ilfinanziamento era stato già accordato, salvo conclusive verifiche soloNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026formali, in tal modo chiedendo, per altro verso, un riesame fattualeestraneo alla presente sede di sola legittimità;in particolare, dal documento n. 23, ovvero la comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, su cui si tornerà scrutinando gliultimi due motivi, prodotto anche in questa sede, non risulta essere statoaccordato il finanziamento, bensì essere stata indicata la documentazionenecessaria e da esaminare, all’esito delle ulteriori disponibilità finanziarieregistrate, quindi suscettibili di nuova assegnazione;ciò non escludeva che il titolo edilizio fosse ricostruttivamenterilasciabile solo all’esito delle sopra viste prescrizioni, ovvero opere che ilrichiedente avrebbe dovuto avere la volontà e concreta possibilità direalizzare per tempo, come, in fatto, la Corte di appello ha escluso chefosse prognosticamene risultato;il secondo e terzo motivo – da esaminare congiuntamente per lastrettissima connessione come confermato dalla stessa esposizioneinscindibilmente unitaria fatta dalla difesa ricorrente – sono in parteinammissibili, in parte infondati;fermo quanto osservato scrutinando il primo mezzo cui è affidato ilricorso – sui cui contenuti torna la difesa ricorrente nell’esporre gli ultimidue anche in chiave di motivazione contraddittoria, posto il riconosciutoobbligo del professionista di fare tutto quanto necessario all’esito utile delprocedimento – le residue censure ruotano, in conclusiva sostanza, sulleallegazioni per cui la Corte distrettuale:- avrebbe sovrapposto i procedimenti amministrativi del 2004 e del2006, il secondo non correlato alla richiesta di finanziamentorelativa alla domanda risarcitoria e rispetto al quale sarebbe statavalorizzata una testimonianza de relato priva di valore oltre che,comunque, irrilevante proprio perché riferita alla mancata ripresaprocedimentale del 2006;Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- avrebbe obliterato la mancanza di un previo parere obbligatoriodell’Autorità di Bacino nel 2004, cui il Comune, in quel caso,aveva richiesto solo chiarimenti;- avrebbe obliterato che, ad ogni modo, il parere dell’Autorità diBacino era stato favorevole, sia pure con la prescrizione di operedi mitigazione;- avrebbe conclusivamente obliterato la comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, con cui era stataconfermata la finanziabilità del progetto;ora, premesso che, come visto nell’esame del primo motivo, non vi èalcuna contraddizione tra imputare l’inadempimento al professionista eaffermare la riscontrata sussistenza di circostanze di fatto, ulteriori ediverse da quelle nel perimetro dei suoi compiti, probabilisticamenteostative all’ottenimento del finanziamento (ovvero l’insussistenza dellaprova che ve ne fossero d’idonee a superare quanto di possibilmenteostativo), la Corte distrettuale ha accertato, come anticipato, che non eraemersa dimostrazione della concreta volontà e possibilità non,genericamente, di procedere all’investimento ipotizzato (relativamente alquale Pellegrini confermò la sua intenzione con la comunicazionerichiamata a pag. 5, primo capoverso, del ricorso, riscontrabile neidocumenti nn. 22 e 34 prodotti «ex art. 369 n. 4, cod. proc. civ.» inquesta sede) bensì di realizzare le opere necessarie al rilascio del titoloedilizio, e correlate alle indicazioni riferibili all’Autorità di Bacino;la difesa ricorrente muove inoltre dall’indimostrato e non accertatoassunto fattuale che si trattasse di procedimenti, quelli del 2004 e del2006, con presupposti differenti: non a caso, invece, i chiarimenti che nelprimo procedimento, secondo le allegazioni del ricorrente medesimo,erano stati comunque legittimamente richiesti dall’ente locale all’Autoritàin parola, riguardavano anche le valutazioni relative alla «carta dellafranosità dell’Autorità di Bacino» (pag. 29 del ricorso);Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026pertanto, al di là della testimonianza de relato complessivamentevalorizzata dalla Corte di appello sebbene temporalmente riferita alprecorrimento del 2006, e solo assertivamente indicata dalla difesaricorrente come di per sé priva di valore, ciò che la stessa Corteterritoriale ha affermato è che non risultava idonea dimostrazione inordine alla probabilità di una tempestiva disponibilità a realizzare, anche intermini di conclusiva sostenibilità economica, tutte le richiamate opereconnesse, pur progettate da professionisti, emerse appunto cometecnicamente necessarie all’ottenimento dei fondi: questo accertamento èfattuale, e come tale non rivedibile in questa sede;né risulta alcun omesso esame decisivo della comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, posto che, come pure visto, nonimplicava la certezza del finanziamento, come la Corte di appello harimarcato essere stato confermato dalle deposizioni testimoniali,comprensive di quella del tecnico comunale responsabile nel 2004 (pagg.20-21 della sentenza in questa sede gravata);l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alleconseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione dellaregola eziologica posta dall'art. 1223 cod. civ., costituisce, al pari di quellorelativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno,nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto,come esposto, da idonea motivazione (Cass., 30/06/2021, n. 18509);ne consegue quanto anticipato;spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna,in 4.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali.Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cattaneo, domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026controNieri Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1662/2023depositata il 31/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Nieri per ottenerne la condanna al risarcimento del dannopatrimoniale corrispondente alla perdita del finanziamento regionale afondo perduto di 100.000 euro collegato a un piano e programma dimiglioramento agricolo, relativo a un intervento di ristrutturazione di unfabbricato da trasformare in struttura ricettiva agrituristica, per cui l’attoreesponeva di aver dato incarico ai due architetti;il Tribunale, davanti al quale resistevano i professionisti chiamandoin garanzia la compagnia di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] PLC, che sicostituiva difendendosi anche nei confronti degli assicurati, accoglieva ledomande per quanto di ragione osservando in particolare che:- vi era stato il dedotto conferimento dell’incarico professionaleavente ad oggetto sia il procedimento urbanistico relativo alprogramma di miglioramento agricolo, sia la presentazione el’istruzione del correlato finanziamento;- era stato altresì provato che, a causa di un’omessa integrazionedocumentale da parte dei professionisti, il procedimentourbanistico era stato archiviato e Pellegrini avevaconseguentemente perso il finanziamento;Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- andava invece respinta, per carenza di prova, la pretesa inerenteal danno da perdita di chance, inteso quale perdita dellapossibilità di conseguire il vantaggio economico derivantedall’esercizio della programmata attività di impresa;- doveva accogliersi la domanda di manleva di Nieri, nei limiti dellascopertura di polizza, e al contrario rigettarsi quella di DelCheccolo per la fondatezza delle eccezioni di prescrizione edecadenza;la Corte di appello riformava la decisione rigettando la domandache:- vi era stata dimostrazione del conferimento dell’allegato incaricoe dell’inadempimento, posto che i professionisti, pur nonritenendo necessario produrre la documentazione integrativa inquanto indicata come già in possesso dell’ente locale, avevanocomunque assunto l’obbligazione di fare quanto necessario percompletare utilmente il procedimento amministrativo, voltoall’ottenimento del titolo edilizio e quindi del connessofinanziamento, nell’interesse dell’assistito;- sussisteva la legittimazione passiva personale dei convenuti che,intrattenendo rapporti diretti con il cliente, avevano agito in nomee per conto dell’associazione professionale allora esistente traloro e poi estinta;- doveva invece dirsi mancante la prova del nesso causale trainadempimento e pregiudizio, ovvero del fatto che, una voltaeffettuata l’integrazione documentale omessa, la richiestaautorizzatoria edilizia sarebbe stata approvata;- del pari sfornita di prova era restata la circostanza che, secondo ilcriterio del “più probabile che non”, in quel caso sarebbe statoerogato il finanziamento: la riapertura della finanziabilità delleNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026pratiche relative ai piani di sviluppo rurale già inserite ingraduatoria, non implicava, cioè, l’erogazione del finanziamento,condizionato e subordinato all’effettiva ammissibilità delle spesesostenute, nonché alla verifica della tempistica di esecuzionedelle opere secondo le prescrizioni;- Pellegrini non aveva infatti fornito elementi da cui poter inferireche tutti gli interventi rientrassero tra quelli assentiti, né chesarebbe stato in grado di completare le opere entro il previstotermine decadenziale;- i testimoni escussi avevano inoltre confermato l’ostativo diniegopervenuto dall’Autorità di Bacino superabile con opere dimitigazione, nella specie una palificazione, il cui ingente costo ilPellegrini aveva infine detto allo studio professionale di non volersopportare, sicché l’invio della documentazione non poteva dirsiimplicare l’ottenimento del finanziamento, dal momento che ilprocedimento doveva essere compiutamente istruito;avverso questa decisione ricorre per cassazione AlessandroPellegrini, articolando tre motivi;resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eZurich Insurance PLC;le parti hanno depositato plurime memorie.Rilevato che:con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, cod. proc. civ., 1218, 2697, cod. civ., poiché la Corte diappello avrebbe errato, in particolare, mancando di considerare che:- era rimasto accertato non solo il conferimento dell’incarico el’imputabile omissione del deposito della discussadocumentazione integrativa, ma anche l’ammissione alfinanziamento comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre2005, condizionata conclusivamente all’esibizione del titoloNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026edilizio infine non prodotto stante l’archiviazione delprocedimento presso il Comune per l’omessa integrazionedocumentale, con perdita dei fondi in parola;- l’inadempimento dei professionisti aveva perciò determinato laperdita economica oggetto di domanda poiché non si trattava distabilire «se la pratica, una volta integrata, sarebbe stataapprovata, ma se sarebbe stato possibile approvare –da parte delComune- una pratica con delle lacune di allegazionedocumentale», laddove la decadenza della richiesta autorizzatoriane aveva confermato la risposta negativa;- non poteva dirsi che l’attore creditore avrebbe dovuto provareanche fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, rimastainadempiuta con i visti effetti, posto che gravava sul debitore faretutto quanto necessario per il buon esito della richiestaamministrativa, sicché perdeva rilievo stabilire se, nel caso non vifosse stata l’omissione, il titolo edilizio non sarebbe statoconseguito, poiché il mancato conseguimento sarebbe comunquestato imputabile al professionista;- le spese ammissibili e gli interventi assentiti erano già presentinella domanda di finanziamento, mentre la possibilità diterminare tempestivamente le opere era anch’essa riferibile alleobbligazioni dei professionisti che avrebbero dovuto progettarle inmodo utile per l’assistito, il quale, proprio a tal fine, si eraavvalso della competenza tecnica degli incaricati;con il secondo e terzo motivo, che la stessa difesa ricorrente esponecongiuntamente, si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 132, n. 3, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato:- incorrendo in una motivazione irresolubilmente contraddittoria,da un canto riconoscendo l’inadempimento del professionista, perNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026non aver fatto tutto quanto necessario all’utile definizione delprocedimento amministrativo, d’altro canto affermando che nonera stato provato che, evitata l’omissione imputabile, ilfinanziamento sarebbe stato ottenuto;- riferendosi al parere indicato come negativo dell’Autorità diBacino, richiesto però non per il procedimento del 2004, ma perquello incardinato successivamente nel 2006, non correlato,quest’ultimo, a una richiesta di finanziamento;- mancando di considerare che il suddetto parere, al contempo,non era stato negativo poiché aveva prescritto opere dimitigazione, relativamente alle quali era stata illogicamenterichiamata la testimonianza del geologo incaricato dallo studioprofessionale, secondo cui quest’ultimo aveva riferito chePellegrini non intendeva sopportare i costi di quegli interventi:tale deposizione de relato non aveva valore, ferma la suairrilevanza poiché la mancata prosecuzione del distintoprocedimento nel 2006, come tale qualificato dagli stessi giudicidi appello, non era più correlata alla perdita del finanziamento giàirrimediabilmente intervenuta con riferimento al precedenteprocedimento;- mancando di considerare che il Comune, nel procedimento del2004, non aveva richiesto il parere dell’Autorità di Bacino ma«chiarimenti in merito alla compatibilità degli interventi…con leprevisioni degli elaborati geologico-tecnico del RegolamentoUrbanistico, con i contenuti del [OSCURATO:PERSONA] diCoordinamento e con le valutazioni della carta della franositàdella Autorità di Bacino»;- mancando di considerare che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], nell’atto diappello, aveva infatti espressamente ammesso che, nelprocedimento del 2004, non era necessario alcun preventivoNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026parere dell’Autorità di Bacino, poiché l’obbligatorietà formale dellostesso era stata introdotta solo nel 2013;- conclusivamente statuendo in modo solo assertivo eapparentemente motivato sulla mancanza di prova dellaricorrenza di quanto necessario, se non vi fosse stata l’omissionedei professionisti, all’ottenimento del finanziamento, contravisamento rispetto ad atti, quali quelli della [OSCURATO:PERSONA] giugno 2005, considerati gli ultimi e ancora interlocutori, cosìobliterando quello della medesima Comunità del novembre 2005che aveva confermato il finanziamento allora richiesto.Considerato che:il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte territoriale, una volta accertato il conferimento dell’incaricoprofessionale e l’imputabile inadempimento per la mancata produzionedella documentazione integrativa richiesta dal Comune, ha osservato che,quale elemento costitutivo, necessario all’accoglimento del domandatorisarcimento dei danni, sarebbe occorsa la dimostrazione, risultatamancante, del nesso di causa con la perdita patrimoniale, ovvero conquella del finanziamento a fondo perduto;in tal modo non vi è stata alcuna violazione delle regole di ripartodegli oneri della prova, poiché non si è richiesto al creditore di dimostrarel’inesistenza di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell’obbligazionerisarcitoria, ma di dimostrare che, secondo il criterio del “più probabile chenon”, necessariamente prognostico e pacificamente riferibile allafattispecie, qualora non vi fosse stato quell’inadempimento ilfinanziamento sarebbe stato infine ottenuto (cfr. infatti, molto di recente,ancora, Cass., 6/05/2025, n. 11925, pag. 6, citata pure in memoria dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA]);questa Corte, in tema di responsabilità contrattuale delprofessionista, ha ripetutamente affermato che:Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) edanno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regolagenerale di cui all'art. 2697 cod. civ., non essendo neppureipotizzabile una dimostrazione liberatoria in capo al convenuto amente del principio di cd. vicinanza della prova, trattandosi dielemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe leparti (Cass., 17/07/2023, n. 20707);- la prova in parola dev’essere riferita non solo all’evento di danno,bensì anche al danno conseguenza, ovvero al pregiudizioanch’esso così determinato, secondo la prospettazione attorea,dall’inadempimento (cfr., ad esempio, per una coerenteapplicazione in punto di prescrizione, Cass., 14/03/2024, n.6947; cfr., ancora più di recente, Cass., 12/05/2025, n. 12627,in cui è ribadito che la domanda di condanna di un professionistaper responsabilità contrattuale – cioè per aver violato gli obblighiprofessionali – può essere accolta, secondo le regole generali chegovernano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno sisia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare seil cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, lasituazione economicamente vantaggiosa pretesa, qualora ilprofessionista avesse diligentemente adempiuto la propriaprestazione): in altri e ancor più esplicativi termini, il dannoevento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale allacui soddisfazione è preposta l'obbligazione professionale, bensìnella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quellocontrattualmente regolato) del creditore, ovvero il conseguimentoe l’azionabilità dei diritti nascenti dall'atto utile al cliente per cui laprestazione professionale è stata dallo stesso richiesta, fermarestando la necessità della prova, a carico del danneggiato, delNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il dannoconseguenza (Cass., 24/12/2024, n. 34414);- quando il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento è allegato neitermini di perdita di una utilità altrimenti conseguibile, il giudiziosarà, secondo logica, necessariamente prognostico (cfr., sempretra le molte, Cass., 6/07/2020, n. 13873, a riprova di unanomofilachia costante nel tempo);nella fattispecie, ne deriva che non era sufficiente dimostrare ildanno evento determinato dal mancato rilascio del titolo edilizio perl’omessa integrazione documentale, e quindi l’esclusione, già in relazionea ciò, dal finanziamento, poiché sarebbe dovuta risultare anche laragionevole quanto concreta probabilità che i fondi, senzaquell’inadempimento, sarebbero stati accordati;in questo senso la Corte territoriale ha accertato che, al di là diquanto sarebbe ragionevolmente conseguito da una corretta produzionedella documentazione integrativa richiesta dal Comune, il finanziamento,che non poteva dirsi per ciò solo certo, era legato ad altre circostanze,ovvero non solo alla dimostrazione che si trattava di un interventoassentito e di spese ammissibili – profili su cui vi è come sopra vistocensura – ma anche che Pellegrini sarebbe stato nelle condizioni dicompletare le opere nei tempi, e dunque che sarebbe stato innanzi tuttonelle acconsentite condizioni di realizzare, nell’ambito dell’investimento indiscussione, le opere di mitigazione plausibilmente necessarie secondo leindicazioni dell’Autorità di Bacino;a quest’ultimo riguardo, non si trattava, quindi, di adempimentitecnici iscrivibili nel perimetro di quelli in capo ai professionisti, ma dicircostanze di fatto riferibili a scelte e possibilità di Pellegrini: sul punto lecensure finiscono col non misurarsi compiutamente con la corretta ragionedecisoria del Collegio di merito, così come finiscono per assumere che ilfinanziamento era stato già accordato, salvo conclusive verifiche soloNumero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026formali, in tal modo chiedendo, per altro verso, un riesame fattualeestraneo alla presente sede di sola legittimità;in particolare, dal documento n. 23, ovvero la comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, su cui si tornerà scrutinando gliultimi due motivi, prodotto anche in questa sede, non risulta essere statoaccordato il finanziamento, bensì essere stata indicata la documentazionenecessaria e da esaminare, all’esito delle ulteriori disponibilità finanziarieregistrate, quindi suscettibili di nuova assegnazione;ciò non escludeva che il titolo edilizio fosse ricostruttivamenterilasciabile solo all’esito delle sopra viste prescrizioni, ovvero opere che ilrichiedente avrebbe dovuto avere la volontà e concreta possibilità direalizzare per tempo, come, in fatto, la Corte di appello ha escluso chefosse prognosticamene risultato;il secondo e terzo motivo – da esaminare congiuntamente per lastrettissima connessione come confermato dalla stessa esposizioneinscindibilmente unitaria fatta dalla difesa ricorrente – sono in parteinammissibili, in parte infondati;fermo quanto osservato scrutinando il primo mezzo cui è affidato ilricorso – sui cui contenuti torna la difesa ricorrente nell’esporre gli ultimidue anche in chiave di motivazione contraddittoria, posto il riconosciutoobbligo del professionista di fare tutto quanto necessario all’esito utile delprocedimento – le residue censure ruotano, in conclusiva sostanza, sulleallegazioni per cui la Corte distrettuale:- avrebbe sovrapposto i procedimenti amministrativi del 2004 e del2006, il secondo non correlato alla richiesta di finanziamentorelativa alla domanda risarcitoria e rispetto al quale sarebbe statavalorizzata una testimonianza de relato priva di valore oltre che,comunque, irrilevante proprio perché riferita alla mancata ripresaprocedimentale del 2006;Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026- avrebbe obliterato la mancanza di un previo parere obbligatoriodell’Autorità di Bacino nel 2004, cui il Comune, in quel caso,aveva richiesto solo chiarimenti;- avrebbe obliterato che, ad ogni modo, il parere dell’Autorità diBacino era stato favorevole, sia pure con la prescrizione di operedi mitigazione;- avrebbe conclusivamente obliterato la comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, con cui era stataconfermata la finanziabilità del progetto;ora, premesso che, come visto nell’esame del primo motivo, non vi èalcuna contraddizione tra imputare l’inadempimento al professionista eaffermare la riscontrata sussistenza di circostanze di fatto, ulteriori ediverse da quelle nel perimetro dei suoi compiti, probabilisticamenteostative all’ottenimento del finanziamento (ovvero l’insussistenza dellaprova che ve ne fossero d’idonee a superare quanto di possibilmenteostativo), la Corte distrettuale ha accertato, come anticipato, che non eraemersa dimostrazione della concreta volontà e possibilità non,genericamente, di procedere all’investimento ipotizzato (relativamente alquale Pellegrini confermò la sua intenzione con la comunicazionerichiamata a pag. 5, primo capoverso, del ricorso, riscontrabile neidocumenti nn. 22 e 34 prodotti «ex art. 369 n. 4, cod. proc. civ.» inquesta sede) bensì di realizzare le opere necessarie al rilascio del titoloedilizio, e correlate alle indicazioni riferibili all’Autorità di Bacino;la difesa ricorrente muove inoltre dall’indimostrato e non accertatoassunto fattuale che si trattasse di procedimenti, quelli del 2004 e del2006, con presupposti differenti: non a caso, invece, i chiarimenti che nelprimo procedimento, secondo le allegazioni del ricorrente medesimo,erano stati comunque legittimamente richiesti dall’ente locale all’Autoritàin parola, riguardavano anche le valutazioni relative alla «carta dellafranosità dell’Autorità di Bacino» (pag. 29 del ricorso);Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026pertanto, al di là della testimonianza de relato complessivamentevalorizzata dalla Corte di appello sebbene temporalmente riferita alprecorrimento del 2006, e solo assertivamente indicata dalla difesaricorrente come di per sé priva di valore, ciò che la stessa Corteterritoriale ha affermato è che non risultava idonea dimostrazione inordine alla probabilità di una tempestiva disponibilità a realizzare, anche intermini di conclusiva sostenibilità economica, tutte le richiamate opereconnesse, pur progettate da professionisti, emerse appunto cometecnicamente necessarie all’ottenimento dei fondi: questo accertamento èfattuale, e come tale non rivedibile in questa sede;né risulta alcun omesso esame decisivo della comunicazione dellaComunità Montana del novembre 2005, posto che, come pure visto, nonimplicava la certezza del finanziamento, come la Corte di appello harimarcato essere stato confermato dalle deposizioni testimoniali,comprensive di quella del tecnico comunale responsabile nel 2004 (pagg.20-21 della sentenza in questa sede gravata);l'accertamento del nesso di causalità giuridica, che lega l'evento alleconseguenze dannose risarcibili e che va compiuto in applicazione dellaregola eziologica posta dall'art. 1223 cod. civ., costituisce, al pari di quellorelativo al nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno,nonché dell'accertamento circa la prevedibilità del danno medesimo, unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto,come esposto, da idonea motivazione (Cass., 30/06/2021, n. 18509);ne consegue quanto anticipato;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna,in 4.500,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie eaccessori legali.Numero registro generale 22252/2023Numero sezionale 656/2026Numero di raccolta generale 10811/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 10811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris