CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20141/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. N. 606/2011 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] N 606/11 [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul ricorso iscritto al n. 20749/2023 R.G. proposto da: n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- entrambi proposti avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.4814/2023 depositata il 04/07/2023 e notificata in data 10 luglio 2023. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, quanto al primo ricorso, per l’accoglimento del primo mot ivo con l’assorbimento degli ulteriori motivie, quanto al secondo ricorso, per l’accoglimento del secondo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 2 maggio 2018 , ha accolto l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., proposta dal FALLIMENTO s.d.f. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA], nonché dai fallimenti dei singoli soci e di [OSCURATO:PERSONA] Inc. , [OSCURATO:PERSONA] Ltd. (RU) e [OSCURATO:PERSONA] L td. (IRL) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e GIAVELLOTTO Ltd. relativamente all’atto di trasferimento in data 27 gennaio 2011, registrato in data 30 gennaio 2011 del diritto di leasehold(proprietà temporanea) di proprietà d i [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile sito in Londra, GrosvenorSquare 48 int. 12/a in favore di [OSCURATO:PERSONA] per sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene (£ 1.350.000,00 in luogo di £ 2.650.000,00) , trasferimento avvenuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del venditore; il fallimento ha chiesto anche revocarsi l’atto di costituzione del charge in data 9 febbraio 2012 sul medesimo immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a garanzia della restituzione del finanziamento effettuato da quest’ultima all’acquirente per l’acquisto della proprietà temporanea. 2. In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto decisiva la circostanza in fatto che i convenuti non avessero assolto all’onere di provare l’avvenuto pagamento di parte del prezzo con CCT (Certificati di credito del tesoro) , non essendovi prova della disponibilità dei CCT utilizzati in pagamento dell’acquisto del leasehold (Certificati del [OSCURATO:PERSONA] –CTZ) da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore del Landee che l’acquirente non avesse dato prova di essere all’oscuro dello stato di insolvenza del venditore. 3. I l Tribunale di Roma ha, inoltre, accolto l’azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall. e 2901, quarto comma, cod. civ., in relazione all’atto di costituzione del c h arqe sul medesimo immobile da parte del Lande a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a garanzia del credito dl finanziamento concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Giavellotto per l'acquisto dell'immobilein quanto atto a titolo gratuito. n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. 4. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza q ui impugnata, ha rigettato gli appelli separatamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (appellante principale) e da [OSCURATO:PERSONA]. (appellante principale e appellante incidentalenell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.). Ha ritenuto il giudice di appello decisiva la dichiarazione del liquidatore della società di gestione detentrice del portafoglio titoli utilizzato per il pagamento del prezzo, nonché del [OSCURATO:PERSONA] della medesima società, attinenti all’assenza di disponibilità degli originari titolari dei titoli utilizzati in pagamento del leasehold («consistenze economiche dei coniugi Schiano»); di contro, ha rilevato il giudice di appello l’assenza di documentazione bancaria idonea ad attestare l’esistenza dei mezzi di pagamento, risultando insufficiente l’indicazione del codice ISIN ([OSCURATO:PERSONA]), relativo all’indicazione di emissione di titoli di massa e inidoneo a identificare i singoli titoli, ritenendo inidonea la documentazione contabile della società di gestione, nonché non fornita la prova della inscientia decoctionis. 5. Ha, infine, ritenuto il giudice di appello che il charge è stato costituito a garanzia del finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] a Giavellotto per l’acquisto del diritto reale. 6. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivie ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento della s.d.f. e dei singoli soci, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115/02, il quale ha depositato memoria. 7. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il medesimo Fallimento. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato per primo (6 ottobre 2023) , va qualificato quale ricorso principale, rispetto al quale diviene incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (notificato il 9 ottobre 2023). 2. C on il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione agli artt. 111 Cost. e all’art. 112 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che non sarebbe stato versato il prezzo per l’acquisto del leasehold. [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente di avere denunciato con il primo motivo di appello come la motivazione del giudice di primo grado fosse incoerente con la domanda iniziale delFallimento, in quanto motivazione incentrata sull’inadempimento dell’acquirente alle proprie obbligazioni e non sulla sproporzione tra valore del bene e prezzo versato, argomentazione estranea all’azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. per sproporzione, motivo sul quale il giudice di appello non si sarebbe pronunciato. Analoga mente, si deduce che una motivazione incentrata sull’omesso pagamento del prezzo è estranea a una domanda di revocatoria fallimentare per sproporzione delle prestazioni, laddove la motivazione deve attenere al disequilibrio economico qualificato (oltre un quarto) tra le prestazioni corrispettive. 3. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., extrapetizione in relazione agli artt. 111 Cost. e all’art. 112 cod. proc. civ., nonchédifetto di integrità del contraddittorio in relazione agli artt. 111 Cost. e 101 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. impugnata ha ritenuto inesistenti sia l’esistenza degli strumenti di pagamento da parte dei detentori della provvista, sia il successivo trasferimento di tali mezzi di pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente come l’argomentazione utilizzata versi in extrapetizione, nonché in difetto di contraddittorio con gli originari detentori dei CCT (CTZ), i coniugi Schiano, difetto di contraddittorio rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione alla prova della mancata inscientia decoctionisda parte dell’acquirente. 5. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’accoglimento dell’azione revocatoria del charge. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 67 l. fall., nonché degli artt. 2193, 2697, 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto provata la sproporzione tra valore del bene trasferito a Giavellotto LTD e prezzo pagato senza accertare l’effettivo prezzo di mercato del bene , nonché nella parte in cui ha ritenuto che l’operazione fosse avvenuta a favore di un soggetto a conoscenza dello stato di insolvenza. 7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sul primo motivo di appello in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sul primo motivo di appello, con cui si denunciava la modifica della causa petendi da parte del giudice di primo grado. n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente come in primo grado la Curatela del Fallimento avesse fatto leva sullo strumento di pagamento costituito da titoli di [OSCURATO:PERSONA] e non su CCT e non avesse posto a fondamento della domanda il mancato pagamento del prezzo. Deduce parte ricorrente incidentale che il giudice di primo grado avrebbe modificato la domanda sia ponendo a fondamento della stessa il pagamento del corrispettivo mediante CCT, sia rilevando l’omesso pagamento dei CCT, sia rilevando l’omessa prova dell’investimento originario degli originari detentori del CCT (coniugi Schiano), a fronte dell’originaria contestazione della Curatela relativa alla inesistenza dei titoli [OSCURATO:PERSONA], laddove le altre circostanze in fatto risultassero non contestate, con conseguente extrapetizione della statuizione del giudice di primo grado, denunciata in appello. 8. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, violazione dell’art. 32 d. lgs. n. 213/1998 e degli artt. 83 e ss. d. lgs. n. 27/2010, per avere la sentenza impugnata ritenuto insufficiente la documentazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a sostegno dell’esistenza dei titoli. Si osserva che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conferì alla società di gestione EGP l’incarico di gestire i medesimi titoli di Stato, laddove la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo alle dichiarazioni del liquidatore, il quale non ha qualifica di pubblico ufficiale.[OSCURATO:SOCIETA], inoltre, come la disciplina finanziaria di settore attribuisce efficacia probatoria alle registrazioni tenute dall’intermediario . Invoca, inoltre,l’applicazione di una sentenza di questa Corte (Cass., pen., n. 11936/2020). 9. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione agli artt. 111, sesto n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’accoglimento dell’azione revocatoria del charge. 10.Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il motivo sovrappone mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ., prospettando una medesima questione sotto profili incompatibili(omessa pronuncia e violazione di legge), in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, attribuendo al giudice di legittimità il compito (inammissibile) di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., n. 3397/2024; Cass., n. 26874/2018). 11.In secondo (e conseguente) luogo, il motivo sovrappone censure, proposte in via simultanea (e non alternativa), tra di loro contraddittorie, perché denuncia in unico contesto l’omessa pronuncia sul motivo di gravame e l’erroneità della stessa pronuncia sulla questione sostanziale, argomentazioni tra loro incompatibili, in quanto l’erroneità in diritto presuppone la pronuncia che contestualmente si nega esservi stata. 12.Il secondo motivo del ricorso incidentale – vertente sulle medesime questioni ma articolato come omessa pronuncia («Error in procedendo – omessa decisione sul primo motivo di appello – violazione art. 112 cpc – art. 111 Cost. ») – è infondato. Come osservato dal controricorrente, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente l’implicito rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. proposito (Cass., n. 2334/2020) ; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). 13.Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto decisiva - a fondamento della domanda articolata dal Fallimento –la circostanza che i CCT (CTZ) utilizzati in pagamento da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in realtà sarebbero inesistenti, stante l’assenza di disponibilità finanziarie degli originari titolari degli stessititoli, così implicitamente rigettando il motivo di appello secondo cui vi sarebbe stata mutazione della causa petendi rispetto al primo grado di giudizio, ove era stato prospettato il mancato pagamenti dell’ulteriore strumento di pagamento, costituito dai titoli [OSCURATO:PERSONA]. 14.Il secondo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente al primo e al terzo motivo del ricorso incidentale. I motivi sono inammissibili perché si risolvono in una revisione della valutazione delle prove preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla questione della sproporzionee della relativa extrapetizione rispetto al petitum originario, il giudice di appello ha ritenuto che la mancata prova dell’esistenza dei CTZ è elemento decisivo ai fini della prova della fondatezza della domanda di revocatoria per sproporzione del prezzo e, quanto alla prova contraria della inscientia decoctionis, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti le testimonianze che il cedente non avrebbe mostrato segni di difficoltà economica, ritenendo invece decisiva l’anomalia di una operazione «fondate su un trasferimento di titoli la cui esistenza era accertabile con il conto corrente dei titolari presso n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. gli istituti bancari depositari», incompatibile con un normale esercizio dell’impresa. 15.Con riferimento, poi, specificamente al secondo motivo del ricorso principale, l’implicito raffronto con petitum e causa petendi proposti dal fallimento vi è stato, peraltro, anche in considerazione della circostanza che – come nota il controricorrente - un corrispettivo tendente a zero a fronte di un bene con un valore di mercato non oggetto di contestazione (leasehold di un immobile sito in Londra, [OSCURATO:PERSONA] (zona londinese centralissima) comporta implicitamente una sproporzione superiore a un quarto come indicato dall’art. 67, primo comma, n. 1, l. fall. 16.Negli stessi termini, il terzo motivo del ricorso incidentale si risolve in un sindacato alle valutazione delle prove effettuata dal giudice di appello in ordine all’attendibilità della documentazione prodotta dall’appellante, non deducibile con la censura di violazione di legge. 17.Quanto, poi, alla questione della nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio con gli originari titolari della posizione finanziaria accesa presso la società di gestione ( censura contenuta nel secondo motivo del ricorso principale),va evidenziato che si tratta di due rapporti negoziali distinti e autonomi , quello tra gli originari pretesi titolari della provvista finanziaria detenuta presso la società di gestione (CCT del tipo CTZ) e il finanziatore dell’acquirente e quello corrente tra il finanziatore dell’acquirente del leasehold e l’acquirente medesimo, la cui autonomia esclude l’unicità dei rapporti e il conseguente litisconsorzio necessario. 18.Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, in quanto la motivazione non appare inferiore al «minimo costituzionale» imposto al giudice per indicare il percorso logico-giuridico ai fini della decisione (Cass., Sez. n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. U., n. 8053/2014). Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto che non fosse stata fornita la prova della inscientia decoctionis, sia operando una relatio alla sentenza di primo grado, la cui motivazione è stata riportata nella sentenza impugnata (pag. 7 sent. imp.:«Ai fini della prova della mancata conoscenza dello stato di decozione, peraltro, non può sicuramente bastare la circostanza (peraltro soltanto allegata) che il Lande operasse in ambienti lussuosi, dal momento che la diligenza richiesta ad operatori professionali q uali sono le società convenute nel presente giudizio nella valutazione della solidità finanziariadelle proprie controparti contrattuali non può che andare oltre l'apparenza esteriore dell'ambiente in cui operano queste ultime»), sia in quanto inscientia incompatibile con le modalità di esecuzione dell’operazione (pag. 12 sent. imp.: «Sul piano oggettivo poi, l’anomalia delle operazioni fondate su un trasferimento di titoli la cui esistenza era accertabile con il conto corrente dei titolari presso gli istituti bancari depositari rende poi conto della conoscibilità dello stato (quanto meno) di “non normale esercizio dell’impresa”»). 19.Analogamente, compiuto appare l’iter logico seguito ai fini della revocabilità del charge, in quanto costituito a garanzia del credito da finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] (pag. 12 sent. imp.,loc. cit.: «nella sentenza si dà atto (pag. 11) che l’atto era stato invece “compiuto, per ammissione delle stesse convenute (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione [OSCURATO:PERSONA], pag. 4 memora ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Giavellotto) a garanzia del credito di finanziamento concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Giavellotto per l’acquisto dell’immobile” : tale valutazione del primo giudice (non contestazione delle parti sulla natura e finalità dell’atto) non è oggetto di impugnazione, e pertanto deve essere confermata»). 20.I ricorsi riuniti vanno, pertanto, rigettati, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio n. 20141/2023 R.G. n. 20749/2023 R.G. del contributo unificato.Le spese, stante l’avvenuta ammissione del Fallimento controricorrenteal patrocinio pubblico , sono liquidate in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna entrambi i ricorrenti , in solido tra loro , al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge , disponendo che il pagamento avvenga a favore dello Stato; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della su