Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 03976/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 marzo 1982 (CUI 05ESQX6); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1980 (CUI 073MA3Q) avverso la sentenza del 29 maggio 2025 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Venezia, in accoglimento della richiesta avanzata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la pena dalle parti concordata in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., a loro ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati; - che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi di censura, a mezzo dei quali si denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di violazione di domicilio) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo di censura, formulato in termini sovrapponibili al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato; - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte con il primo motivo di ricorso non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie contestata.

E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è ugualmente indeducibile non essendo illegale la pena pecuniaria (unica oggetto della censura difensiva) applicata al ricorrente (euro 1.500 di multa), inferiore al massimo edittale previsto per il reato contestato (1.667 euro, pari ai due terzi di 3.750, massimo previsto per il furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 5, e 61 n. 5 e 99, comma 2, cod. pen.), non essendo l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per il rito, un'ipotesi di pena illegale (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 2 ( P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il C sigl e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 marzo 1982 (CUI 05ESQX6); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1980 (CUI 073MA3Q) avverso la sentenza del 29 maggio 2025 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Venezia, in accoglimento della richiesta avanzata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] la pena dalle parti concordata in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., a loro ascritto in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati; - che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi di censura, a mezzo dei quali si denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti (invocata in termini di violazione di domicilio) e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo di censura, formulato in termini sovrapponibili al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del coimputato; - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte con il primo motivo di ricorso non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie contestata. E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente (anche alla luce dell'analitica motivazione offerta a pag. 1 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è ugualmente indeducibile non essendo illegale la pena pecuniaria (unica oggetto della censura difensiva) applicata al ricorrente (euro 1.500 di multa), inferiore al massimo edittale previsto per il reato contestato (1.667 euro, pari ai due terzi di 3.750, massimo previsto per il furto in abitazione aggravato ai sensi degli artt. 625 nn. 2 e 5, e 61 n. 5 e 99, comma 2, cod. pen.), non essendo l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per il rito, un'ipotesi di pena illegale (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 2 ( P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 Il C sigl e
Sentenza Cassazione n. 03976/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris