CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17077/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza in verifica o per l'assoluzione del Garanzini per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato o, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, per la rideterminazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 14 luglio 2021 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., ha affermato la penale responsabilità del Garanzini in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, comma 3, 223, comma 1, n. 4, e 224 legge fall. perché, quale liquidatore della società di capitali Aqua s.r.I., in concorso con l'amministratore unico, aveva aggravato il dissesto della società omettendo di richiedere la dichiarazione di fallimento, nonostante l'insolvenza della medesima risalente al novembre 2011, e aveva eseguito, prima della procedura fallimentare e mentre la società era in liquidazione, il pagamento di taluni crediti a danno della massa dei creditori e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, applicando le pene accessorie previste ex lege per la durata di anni uno. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo carente, apparente, illogico e contraddittorio: -quanto al delitto di bancarotta impropria semplice e di bancarotta preferenziale, dando rilievo solo ad alcune risultanze istruttorie e non ad altre, non avendo tenuto nella dovuta considerazione né la documentazione versata in atti, né le dichiarazioni rese dai testi della difesa, né le giustificazioni addotte dal ricorrente, convinto, sulla base di quanto verificatosi in occasione pregresse e stante l'assenza di azioni giudiziarie nei confronti della società medesima, di evitare il fallimento attraverso la vendita di immobili; -quanto al trattamento sanzionatorio, operando una valutazione di mera equivalenza, anziché di prevalenza, tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata, sulla base dell'unico precedente penale specifico dal quale l'imputato è gravato, risalente al 1998; -omettendo di valutare, in sede di dosimetria della pena, la circostanza che l'età del ricorrente, ultrasettantenne al momento del fatto, avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., pur a fronte dell'unico precedente penale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Le questioni giuridiche sollevate appaiono prive di pregio in quanto non si confrontano con l'iter argomentativo seguito dai giudici di primo e secondo grado.2. Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2.1 La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendo gli stessi essere considerati non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, Rv. 272808). E' evidente che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la mera riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto alla pronuncia della Corte territoriale. 2.2 Esula dai poteri della Corte di cassazione, avuto riguardo ai vizi di motivazione, procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). I motivi di ricorso, dunque, non tendere, a pena di inammissibilità, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante possono 3 criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che il ricorrente ritenga maggiormente plausibili, senza tuttavia addurre contraddizioni decisive o manifeste illogicità nell'analisi probatoria e nel ragionamento ricostruttivo sviluppato dal provvedimento impugnato, il quale, invece, si muova entro direttrici di coerenza e chiarezza argomentative. 2.3 Nella specie, il ricorrente non si confronta con i percorsi completi, logici e adeguati sviluppati nelle decisioni di primo e secondo grado che hanno messo in luce: -le ragioni per le quali il ricorrente, esperto qualificato e consapevole, in ragione del ruolo ricoperto, della situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava la società di capitali, avrebbe potuto stimare come rischiosa la prospettiva liquidatoria e, di contro, come plausibile, a causa della ritardata istanza di fallimento, l'aggravamento del dissesto, tutte desumibili dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi sul punto; -i motivi di non plausibilità della convinzione del ricorrente, soggetto qualificato, di poter evitare il fallimento attraverso la vendita di immobili, fondata su esperienze pregresse e sull'assenza di azioni giudiziarie intraprese nei confronti della società medesima, nonché di irrilevanza, ai fini dell'esclusione di responsabilità, della dedotta attribuzione della gestione societaria nelle mani del curatore, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi della difesa, "intrise di reticenza" e, comunque, prive di elementi di supporto alla tesi del ricorrente; -te circostanze per le quali l'ordine e la tempistica di soddisfazione di taluni crediti e non di altri, evincibile dalla lettura dell'estratto conto, non appariva coerente con il ruolo di liquidatore svolto dal Garanzini, consapevole dell'incapienza del patrimonio; - la correttezza sia della valutazione, in termini di equivalenza con l'aggravante contestata, delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'entità del dissesto, della pluralità degli ingiustificati pagamenti preferenziali nonché del precedente penale specifico da cui il Garanzini è gravato, sia della dosimetrìa della pena, calcolata in termini minimi, incompatibile con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163, terzo comma, cod. pen. 3. Sulla base delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. e della 4 v() Così deciso il 10/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e x Akj jer) (