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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23336/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Invero, la Corte territoriale, richiamando la conforme statuizione del primo giudice, ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato contestato, in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

A sua volta, il Tribunale aveva evidenziato come nonostante l'atto di pignoramento fosse stato notificato a mani proprie dell'imputato, nominato custode del mezzo, con l'intimazione a consegnarlo entro dieci giorni all'IVG, il predetto non solo non consegnava il veicolo ma continuava a circolarvi.

Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva (così, Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo, Rv. 284882 - 01).

Evidente è altresì l'esistenza del dolo di fattispecie, che ha natura di dolo generico e richiede solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio, Rv. 263810 - 01).

In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata ("l'imputato ha dimostrato una totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge a suo carico") risulta adeguata, specie tenuto conto che la violazione ha avuto ad oggetto un'autovettura (e dunque un bene di valore rilevante).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. Invero, la Corte territoriale, richiamando la conforme statuizione del primo giudice, ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato contestato, in riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. A sua volta, il Tribunale aveva evidenziato come nonostante l'atto di pignoramento fosse stato notificato a mani proprie dell'imputato, nominato custode del mezzo, con l'intimazione a consegnarlo entro dieci giorni all'IVG, il predetto non solo non consegnava il veicolo ma continuava a circolarvi. Pertanto, risulta integrata la fattispecie contestata, dal momento che il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva (così, Sez. 6, n. 25368 del 17/05/2023, Spagnuolo, Rv. 284882 - 01). Evidente è altresì l'esistenza del dolo di fattispecie, che ha natura di dolo generico e richiede solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice (Sez. 6, n. 25905 del 16/04/2015, Limodio, Rv. 263810 - 01). In riferimento al secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata ("l'imputato ha dimostrato una totale incuranza per gli obblighi stabiliti dalla legge a suo carico") risulta adeguata, specie tenuto conto che la violazione ha avuto ad oggetto un'autovettura (e dunque un bene di valore rilevante). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il onsiglier
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