Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07633/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità con riferimento alla droga rinvenuta a Napoli, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito l'affermazione della penale responsabilità in quanto il Novaca è stato visto fare la spola tra il vano in questione e l'unità immobiliare sita al civico n. 3, ove era situata la centrale di spaccio gestita insieme al Galdi, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che il vano posto al civico n. 5 costituiva il deposito dello stupefacente, anche considerando la rilevante sproporzione tra la quantità di droga pronta per la cessione e l'ingente somma di denaro di cui disponevano gli imputati (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché fattuali e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base dell'ingente quantitativo di droga sequestrata, della non trascurabile somma di denaro parimenti sequestrata nonché delle modalità di esercizio dell'attività di spaccio, attuata avvalendosi di vedette e all'interno di uno stabile presidiato da una sistema di videocamere a circuito chiuso; rilevato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denunciano il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha logicamente giustificato tale diniego, in relazione sia all'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena - elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito dagli imputati, tale da non consentire una riduzione della pena; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità con riferimento alla droga rinvenuta a Napoli, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito ribadito l'affermazione della penale responsabilità in quanto il Novaca è stato visto fare la spola tra il vano in questione e l'unità immobiliare sita al civico n. 3, ove era situata la centrale di spaccio gestita insieme al Galdi, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile sul piano logico, che il vano posto al civico n. 5 costituiva il deposito dello stupefacente, anche considerando la rilevante sproporzione tra la quantità di droga pronta per la cessione e l'ingente somma di denaro di cui disponevano gli imputati (cfr. p. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché fattuali e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente escluso l'invocata derubricazione sulla base dell'ingente quantitativo di droga sequestrata, della non trascurabile somma di denaro parimenti sequestrata nonché delle modalità di esercizio dell'attività di spaccio, attuata avvalendosi di vedette e all'interno di uno stabile presidiato da una sistema di videocamere a circuito chiuso; rilevato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che denunciano il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito ha logicamente giustificato tale diniego, in relazione sia all'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena - elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito dagli imputati, tale da non consentire una riduzione della pena; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 07633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris