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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 15675/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata; riteneva la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite tenuto conto che la stessa era stata contestata "in fatto" ed emergeva dal capo di imputazione; denegava le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.; art. 522 cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione: vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto l'aggravante delle più persone riunite sarebbe stata applicata senza che dalla descrizione della condotta emergessero gli elementi per ritenerla e senza che fossero indicate le norme del codice penale violate.

2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello, in coerenza con quanto si rileva dagli atti, affermava che il capo d'imputazione descriveva dettagliatamente la condotta indicando la presenza di più persone all'interno dell'autovettura e la suddivisione dei ruoli.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, nella rubrica del capo di imputazione si indicava albe l'art. 628 comma 3 n. 1) che descrive l'aggravante contestata.

2.2. Violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche sarebbe stato deciso senza una adeguata valorizzazione della condotta del ricorrente, che avrebbe ammesso le sue responsabilità e avrebbe risarcito il danno.

2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte d'appello con motivazione accurata ed ineccepibile riteneva che fossero ostative la concessione delle circostanze generiche - pur a fronte della giovane età e dell'incensuratezza del ricorrente - la gravità e la brutalità della condotta posta in essere, unitamente al comportamento processuale che manifestava un'indole spiccatamente aggressiva.

Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente DEPCSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata; riteneva la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite tenuto conto che la stessa era stata contestata "in fatto" ed emergeva dal capo di imputazione; denegava le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.; art. 522 cod. proc. pen.) e correlato vizio di motivazione: vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto l'aggravante delle più persone riunite sarebbe stata applicata senza che dalla descrizione della condotta emergessero gli elementi per ritenerla e senza che fossero indicate le norme del codice penale violate. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello, in coerenza con quanto si rileva dagli atti, affermava che il capo d'imputazione descriveva dettagliatamente la condotta indicando la presenza di più persone all'interno dell'autovettura e la suddivisione dei ruoli. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto, nella rubrica del capo di imputazione si indicava albe l'art. 628 comma 3 n. 1) che descrive l'aggravante contestata. 2.2. Violazione di legge (art. 62 -bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche sarebbe stato deciso senza una adeguata valorizzazione della condotta del ricorrente, che avrebbe ammesso le sue responsabilità e avrebbe risarcito il danno. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte d'appello con motivazione accurata ed ineccepibile riteneva che fossero ostative la concessione delle circostanze generiche - pur a fronte della giovane età e dell'incensuratezza del ricorrente - la gravità e la brutalità della condotta posta in essere, unitamente al comportamento processuale che manifestava un'indole spiccatamente aggressiva. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente DEPCSITATO
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