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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20187/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20429/2020R.G. proposto da Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n. 135/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, della Commissione tributaria regionale della Sardegna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con sentenza n. 135/2020, depositata in data 11 maggio2020, e notificata il 29 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello del Comune di Villasimius , così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 02520170003076113) emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al periodo di imposta 2014. 1.1 – A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che: -non avevano fondamento le censure articolate dall’appellante con riferimento al rilevato difetto di motivazione della cartella di pagamento in quanto il giudice del primo grado, - nel rilevare che la cartella costituiva il primo atto di imposizione, - co rrettamente era pervenuto alla conclusione che il difetto di motivazione dell’atto aveva precluso la comprensione della pretesa impositiva in relazione a «superficie tassata … tariffa applicata … categoria di attività tassabile»; -per quanto, poi, il porto turistico di Villasimius, - in concessione demaniale marittima alla contribuente, - non rientrasse nell’àmbito di competenza di un’Autorità portuale (l. 28 gennaio 1994, n. 84), e ciò non di meno, la gestione dei rifiuti ivi prodotti andava ascritta alla disciplina posta dal d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 , disciplina, questa, applicabile a tutte le aree portuali e che, -contemplando una gestione separata dei rifiuti, -escludeva ogni competenza dell’Ente territoriale; -non aveva, pertanto, fondamento normativo la pretesa impositiva esercitata dal Comune di Villasimius il cui regolamento andava, sul punto, disapplicato.

2. – Il Comune di Villasimius ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato con memoria.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c omma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedi legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto radicata la competenza dell’Autorità marittima in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nell’area portuale(d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5) senza considerare che controparte non aveva offerto prova del fatto costitutivo della propria pretesa qual integrato dall’adozione di un piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (art. 5, comma4, cit.).

2. –Il ricorso è inammissibile.3. –Come anticipato, l’impugnata sentenza ha disatteso il gravame proposto dalla parte, odierna ricorrente, sul fondamento di una duplice ratio decidendisiccome rilevato, per un verso, il difetto di motivazione dell’atto impositivo (una cartella di pagamento costituente primo atto di imposizione) e, per il restante, il difetto di potere impositivo con riferimento alla disciplina della gestione dei rifiuti prodotti in area portuale soggetta al governo dell’Autorità marittima.

E’, allora, inammissibile il ricorso che, - nel censurare la ratio decidendiincentrata sulla rilevata insussistenza del potere impositivo, - non si fa carico di quell’autonoma ragione di decisione che ex se è pur idonea a reggere il decisum con riferimento al contenuto motivazionale dell’atto impugnato.

Come, difatti, la Corte ha statuito, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, «il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti», così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez.

U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 14 agosto 20 20, n. 17182 ; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293).

4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite , seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20429/2020R.G. proposto da Comune di Villasimius, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente – e Agenzia delle entrate-Riscossione; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] Accertamento avverso la sentenza n. 135/2020, depositata in data 11 maggio 2020, e notificata il 29 maggio 2020, della Commissione tributaria regionale della Sardegna; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 135/2020, depositata in data 11 maggio2020, e notificata il 29 maggio 2020, la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato l’appello del Comune di Villasimius , così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 02520170003076113) emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al periodo di imposta 2014. 1.1 – A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha considerato che: -non avevano fondamento le censure articolate dall’appellante con riferimento al rilevato difetto di motivazione della cartella di pagamento in quanto il giudice del primo grado, - nel rilevare che la cartella costituiva il primo atto di imposizione, - co rrettamente era pervenuto alla conclusione che il difetto di motivazione dell’atto aveva precluso la comprensione della pretesa impositiva in relazione a «superficie tassata … tariffa applicata … categoria di attività tassabile»; -per quanto, poi, il porto turistico di Villasimius, - in concessione demaniale marittima alla contribuente, - non rientrasse nell’àmbito di competenza di un’Autorità portuale (l. 28 gennaio 1994, n. 84), e ciò non di meno, la gestione dei rifiuti ivi prodotti andava ascritta alla disciplina posta dal d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 , disciplina, questa, applicabile a tutte le aree portuali e che, -contemplando una gestione separata dei rifiuti, -escludeva ogni competenza dell’Ente territoriale; -non aveva, pertanto, fondamento normativo la pretesa impositiva esercitata dal Comune di Villasimius il cui regolamento andava, sul punto, disapplicato. 2. – Il Comune di Villasimius ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria; resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c omma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazionedi legge in relazione all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva ritenuto radicata la competenza dell’Autorità marittima in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti nell’area portuale(d.lgs. 24 giugno 2003 n. 182, art. 5) senza considerare che controparte non aveva offerto prova del fatto costitutivo della propria pretesa qual integrato dall’adozione di un piano di raccolta e di gestione dei rifiuti (art. 5, comma4, cit.). 2. –Il ricorso è inammissibile.3. –Come anticipato, l’impugnata sentenza ha disatteso il gravame proposto dalla parte, odierna ricorrente, sul fondamento di una duplice ratio decidendisiccome rilevato, per un verso, il difetto di motivazione dell’atto impositivo (una cartella di pagamento costituente primo atto di imposizione) e, per il restante, il difetto di potere impositivo con riferimento alla disciplina della gestione dei rifiuti prodotti in area portuale soggetta al governo dell’Autorità marittima. E’, allora, inammissibile il ricorso che, - nel censurare la ratio decidendiincentrata sulla rilevata insussistenza del potere impositivo, - non si fa carico di quell’autonoma ragione di decisione che ex se è pur idonea a reggere il decisum con riferimento al contenuto motivazionale dell’atto impugnato. Come, difatti, la Corte ha statuito, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, «il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti», così che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (v., per tutte, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 14 agosto 20 20, n. 17182 ; Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293). 4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo tra le parti costituite , seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
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