CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11888-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio della prima in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 35. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del suo curatore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata in data 01/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Roma dell’1 aprile 2021, n. 2395, reiettiva del reclamo dalla stessa promosso, ex art.18 l.fall., avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal tribunale di quella stessa città, con sentenza dell’11 novembre 2020, n. 348, su istanza di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo ed il fallimento sono rimasti solo intimati. 1.1. Quella corte, premettendo che «parte reclamante si duole che lo stato di insolvenza sia stato accertato in relazione alla situazione esistente alla data di presentazione dell’originaria istanza di fallimento che era poi sfociata nella sentenza di fallimento annullata da questa Corte con sentenza n. 6639/2019, per vizi di notificazione, e non alla data della nuova sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]», ha opinato che: i) «Il Tribunale ha accertato la permanenza dello stato di insolvenza “atteso che la parte debitrice non ha contestato lo stato di insolvenza, né l’esposizione debitoria, né i requisiti di fallibilità” ed ha ribadito la “permanenza dello stato di insolvenza atteso che il debito non risulta pagato, nonostante l’impegno assunto dal legale rappresentante all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Il Tribunale ha pertanto effettuato un accertamento all’attualità, con una situazione peraltro aggravata come allegato dal Fallimento in questa sede»; ii) «Gli elementi addotti dalla reclamante non superano, quindi, l’accertamento del Tribunale, ma, anzi, lo confermano, sostanziandosi in una generica non imputabilità degli inadempimenti connessi alla vicenda fallimentare. Sul piano Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 oggettivo risulta, infatti, che i debiti sono rimasti inadempiuti e che non risulta in alcun modo che la reclamante possa adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni». [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente I) «Mancata considerazione di un fatto storico decisivo, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.», ascrivendosi alla corte distrettuale di avere del tutto omesso di valutare, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, che, dallo svolgimento della revocata procedura fallimentare, era residuato un attivo per € 333.610,00, che, ove effettivamente considerato, non avrebbe potuto far ritenere sussistente lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; II) «Nullità della sentenza con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», tacciandosi di mera apparenza la motivazione utilizzata dalla corte distrettuale per giustificare la ritenuta sussistenza o permanenza dello stato di insolvenza della reclamante. 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, sono insuscettibili di accoglimento. 2.1. Giova innanzitutto ricordare che, come ancora recentemente ribadito da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 5869 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 11229 del 2021 e Cass. n. 395 del 2021), per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l’1 aprile 2021), è ormai denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass, n. 24395 del 2020). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 2.1.1. Un simile vizio, da apprezzare qui non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva, è, nella specie, palesemente insussistente, avendo la corte territoriale chiaramente indicato (cfr. § 1.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui integralmente richiamato) - con motivazione che, sebbene stringata, soddisfa comunque il «minimo costituzionale» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 - le ragioni per cui ha ravvisato, come già il tribunale, lo stato di insolvenza della odierna ricorrente. 2.2. E’ opportuno rimarcare, poi, che: i) la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006), mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (cfr. Cass. n. 5856 del 2022); ii) l'accertamento di fatto circa la solvibilità, o meno, dell'imprenditore compete al giudice del merito, in base alla regola per cui spetta a quest'ultimo il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25915 del 2021; Cass. n. 12815 del 2019; Cass. n. 24679 del 2013; Cass. n. 27197 del 2011). 2.2.1. Nella specie, dunque, il valore probatorio attribuito dalla corte distrettuale a quanto da essa valorizzato per l'affermazione della sussistenza o permanenza dello stato di insolvenza della odierna ricorrente sfugge al sindacato di legittimità. 2.2.2. A ciò va solo aggiunto che l’affermazione secondo cui, ove fosse stato preso in considerazione l’attivo residuato alla revoca della prima dichiarazione di fallimento della odierna ricorrente sarebbe altresì venuto meno il requisito di cui all’art. 15, comma 9, l.fall., non persuade. Invero, detto requisito postula la sussistenza - all’esito Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dell’istruttoria prefallimentare ed al fine di precludere la dichiarazione di fallimento - di debiti “scaduti e non pagati” complessivamente inferiori ad € 30.000,00. Nella specie, invece, è innegabile che il credito del Lazzarini non fosse stato soddisfatto al momento della pronuncia di fallimento di cui ancora oggi si discute («il debito non risulta pagato, nonostante l’impegno assunto dal legale rappresentante all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»), né rilevando, in questa sede, eventuali profili di responsabilità potenzialmente ascrivibili a terzi circa le ragioni di tanto (cfr. la già citata Cass. n. 5856 del 2022). 2.2.2. La corte capitolina, del resto, laddove ha affermato che «Gli elementi addotti dalla reclamante non superano, quindi, l’accertamento del Tribunale, ma, anzi, lo confermano, sostanziandosi in una generica non imputabilità degli inadempimenti connessi alla vicenda fallimentare. Sul piano oggettivo risulta, infatti, che i debiti sono rimasti inadempiuti e che non risulta in alcun modo che la reclamante possa adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni», indubbiamente mostra di avere valutato anche il concreto iter seguito alla revoca della precedente dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ed alla ivi lamentata tardiva o mancata restituzione, alla menzionata società, dell’attivo fino ad allora maturato dalla procedura): da un lato, quindi, non sussiste il lamentato omesso esame di tale circostanza; dall’altro, le argomentazioni esposte, su questo aspetto, nei motivi in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio, mirando, affatto inammissibilmente, a ridiscuterne gli esiti sfavorevoli al ricorrente sostituendoli con una diversa valutazione più consona alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022). 2.3. Nemmeno possono sottacersi, infine, i profili di genericità della censura di cui all’odierno primo motivo, che si rivela privo di qualsivoglia puntuale descrizione della complessiva situazione economico patrimoniale della menzionata società, nonché della sua effettiva situazione debitoria, al momento della seconda sua dichiarazione di fallimento, impedendo, così, a questa Corte la possibilità di valutare la effettiva decisività dell’asserito omesso esame imputato alla corte d’appello. 3. Il ricorso, dunque, deve essere respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati il fallimento ed il creditore istante, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera Ric. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11888/2021 Numero sezionale 4650/2022 Numero di raccolta generale 15022/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022. Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11888 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l