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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per D'AGOSTINO Marcello, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile, CICCARELLI Pietro, per infondatezza dei motivi di gravame, con condanna alle spese di assistenza e difesa; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile, CICCARELLI Pietro, per infondatezza dei motivi di gravame; l'avv, [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il responsabile civile Comune di Isola delle Femmine, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni assolutorie quantomeno con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Isola delle Femmine, n.q. di responsabile civile, con vittoria di spese e competenze di causa; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per CICCARELLI Pietro, ha depositato note di replica e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice di pace cittadino, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gaetano e D'AGOSTINO Marcello dal reato di lesioni colpose ai danni di CICCARELLI Pietro perché il fatto non sussiste.

Nella specie, si era contestato ai predetti, nelle rispettive qualità di responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale, operaio addetto agli interventi di manutenzione ordinaria e titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione del Comune di Isola delle Femmine, di avere o messo, nella esecuzione dei lavori di sostituzione del corpo illuminante dei lampioni di una via pubblica ch quel comune, di verificare e mettere in sicurezza i lampioni stessi, così cagionando alla persona offesa le lesioni descritte in imputazione, riportate per la caduta improvvisa e repentina di un lampione che colpiva il CICCARELLI, seduto su una sedia posta sul marciapiedi della via, ove era stata sostituita la lampada di quell'impianto.

2. In base alla ricostruzione operata dal giudice del gravame sulla scorta del contratto di appalto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la società del D'AGOSTINO e del progetto esecutivo dei lavori, era stato accertato che essi consistevano nella manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali e dell'illuminazione pubblica, compresi gli interventi atti a consentire il completamento del lavoro stesso; inoltre, quanto alla dinamica dei fatti, era stato accertato che il sinistro si era verificato per il cedimento della porzione di intonaco alla quale era agganciata una delle due estremità del cavo, al quale, a sua volta, era appeso il corpo illuminante sostituito, che aveva iniziato a oscillare, precipitando e urtando dapprima alcune vetture parcheggiate, quindi, la persona offesa.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice d'appello ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni alle quali era addivenuto il primo giudice, reputando impossibile ricondurre agli imputati, senza margini di ragionevole dubbio, la responsabilità del sinistro, alla stregua dei principi giurisprudenziali in tema di causalità penalmente rilevante che ha richiamato nel corpo della sentenza ce isurata.

In particolare, era emerso che i lavori esecutivi del contratto di appalto tra il comune e la società del D'AGOSTINO avevano riguardato solo la sostituzione del corpo illuminante e non quella del cavo o del sistema di ancoraggio ai muri; non era stato fatto alcun accertamento per verificare scientificamente l'eventuale differenza di peso tra i due corpi illuminanti (essendo emerso solo che la seconda lampada era più grande, ciò non essendo stato considerato però indicativo anche di un suo maggior peso) e l'idoneità del cavo esistente a sorreggere la nuova lampada.

Per il giudice del gravame si era trattato di carenze istruttorie, tali da lasciar persistere un ragionevole dubbio sulla riconducibilità eziologica dell'evento alla condotta degli imputati, dubbio ancor maggior considerato che l'unico lampione di quella via - tra quelli per i quali vi era stata sostituzione della lampada - era stato quello incriminato, il che aveva indotto il Tribunale a dubitare anche dell'idoneità del cavo a sorreggere il nuovo corpo illuminante.

Dal panorama delle ipotetiche cause alternative non erano state escluse con certezza alcune emerse nel corso della istruttoria: l'imputato D'AGOSTINO aveva riferito di aver notato che, a seguito di lavori di ristrutturazione, erano stati alterati i ganci dei fari, ma tale spiegazione non era stata approfondita dal pubblico ministero, anche solo per escluderla, iniziativa tanto più doverosa alla luce delle stesse affermazioni della persona offesa, a mente delle quali gli edifici erano stati "solo tinteggiati" e non restaurati, così implicitamente riconosciuti interventi edili su quelle superfici.

Infine, secondo il Tribunale, non era emerso alcun elemento alla stregua del quale potersi ritenere che l'agente, nel momento in cui si era apprestato alla sostituzione del corpo illuminante, si fosse trovato di fronte a inequivocabili segnali di allarme sulla tenuta del muro al quale erano ancorate le estremità del cavo di sostegno.

3. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio che ha riguardato il nesso causale.

Rileva la difesa che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di verificare il collegamento tra la condotta omissiva (vale a dire la mancata verifica della stabilità dei ganci di tenuta ai quali attaccare lampada sostituita) e la caduta del cavo e dell'elemento centrale che attinse il ricorrente.

Sul punto, rileva che l'oggetto dell'appalto, secondo quanto ricavabile dal relativo contratto, era anche quello di effettuare tutti i lavori, prestazioni e forniture per il completamento del lavoro, la verifica dei supporti così come la messa in sicurezza di quelli non sicuri ponendosi quali momenti esplicativi del lavoro appaltato, rilevanti sia nella fase progettuale, che in quella esecutiva di essi.

Nonostante la corretta individuazione delle singole posizioni di garanzia, il Tribunale sarebbe incorso in un macroscopico malgoverno del principio della causalità adeguata di stampo probabilistico, ulteriormente corretta dalla verifica controfattuale.

Ciò a fronte di alcuni dati rilevanti, rimasti accertati in maniera incontrovertibile: ciascuno aveva ricoperto una posizione di garanzia (il [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi della progettazione e di verifica e supervisione, gli altri due in quella esecutiva); l'azione pericolosa era rappresentata dai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica; la lampada sostituita era più grande di quella preesistente; i ganci di tenuta rappresentano elementi strutturali del sistema illuminante, la cui manutenzione rientrava, dunque, in quella ordinaria appaltata.

Nella specie, proprio il cedimento degli intonaci e dei ganci di tenuta della lampada, con successivo crollo dell'intero gruppo illuminante, aveva integrato e concretizzato il rischio che l'osservanza delle regole era intesa a scongiurare.

Anche la valutazione in base al giudizio controfattuale, nella specie, avrebbe condotto alla conferma del nesso di causa tra omissioni ed evento: il comportamento alternativo doveroso, infatti, avrebbe consentito all'agente di apprezzare la concreta possibilità del cedimento dell'intonaco verificatosi e approntare i necessari correttivi, cosicché il crollo sarebbe stato evitato con percentuale probabilistica pari a certezza.

Viceversa, il Tribunale ha rinvenuto una percentuale di dubbio sulla esistenza di percorsi causali alternativi, applicando una regola di tipo logico/statistico, concepita però per decifrare processi causali atipici, non assistiti da leggi scientifiche certe, laddove, nella specie, si trattava di attività umane non soggette a interpretazioni, non residuando alcun margine di incertezza a discolpa degli imputati.

Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio proprio con riferimento al dubbio circa l'esistenza di un decorso causale atipico, avendo il giudice d'appello applicato una regola non pertinente, con palese violazione di legge, atteso che la corretta esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto, avrebbe reso possibile all'agente di accorgersi dei profili di rischio dovuti alla mancata sostituzione del gancio o alla sua messa in sicurezza, ciò a prescindere dalla esistenza o meno di inequivocabili segnali di allarme, la cui mancanza il giudice del gravame ha posto a base del verdetto assolutorio.

Così facendo, però, avrebbe omesso di considerare che la regola di cui all'art. 41, cod. pen. impone di considerare come fattori alternativi solo quelli che siano effettivamente tali, che abbiano dato cioè evidenza di sé nella realtà fenomenica e nella sua rappresentazione processuale.

Nella specie, il giudicante sarebbe andato al di là di tale regola, creando un fattore alternativo del quale non vi è evidenza processuale, eccezion fatta per un cenno della persona offesa a una tinteggiatura degli edifici, il che, secondo il deducente, avrebbe semmai contribuito a escludere un nesso di causa tra tale attività (tinteggiatura) e il distacco di un gancio che, per definizione, dovrebbe essere saldamente infisso agli strati più profondi della muratura.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano ha depositato conclusioni :scritte, chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile per infondatezza dei motivi di gravame ivi enunciati.

5. La difesa di D'AGOSTINO Marcello ha depositato conclusioni scritte, chiedendo chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi enunciati, con rifusione delle spese.

6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

7. La difesa del responsabile civile ha depositato conclusioni scritte, chidendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conferma delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza quantomeno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Isola delle Femmine, con vittoria di spese e competenze di causa.

8. La difesa della parte civile ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.2.

Deve premettersi, ma di ciò lo stesso ricorrente si dice consapevole, che le sentenze del tribunale, quale giudice d'appello avverso le sentenze del giudice di pace, possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), cosicché deve escludersi la deducibilità di vizi che attengono invece alla motivazione della sentenza (artt. 39 bis, d.

Igs. n. 274/2000 e 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen.).

3. Ciò posto, il Tribunale ha fondato le sue conclusioni su alcuni assunti: si era accertato (sia per averne parlato uno degli imputati, ma soprattutto per averlo confermato la stessa persona offesa) che il muro sul quale insisteva l'ancoraggio del gruppo illuminante era stato interessato, prima dell'intervento di sostituzione della ampada, da lavori edili, quantomeno di tinteggiatura; l'oggetto del contratto di appalto e del progetto esecutivo era soltanto la sostituzione delle lampade e non ricomprendeva opere di verifica del sistema di ancoraggio al muro; non erano emersi elementi certi sulle caratteristiche della lampada sostituita, dai quali potesse farsi discendere la necessità di interventi preliminari alla sostituzione, da espletarsi sul cavo e sul sistema di ancoraggio, per esempio ricollegabili al suo maggior peso, essendo emerso soltanto che la lampada aveva dimensioni maggiori, ma non anche che fosse più pesante di quella sostituita; non erano stati accertati evidenti segnali d'allarme rispetto al meccanismo d'aggancio; quella che aveva colpito la persona offesa era stata l'unica lampada a cadere e la stessa era agganciata a un muro che era stato interessato da un intervento edile.

Orbene, il ricorrente, con motivazioni anche pertinenti in ordine alla congruità del ragionamento probatorio seguito dal Tribunale, lo ha censurato con riferimento alla valutazione di tali dati fattuali, ritenendo che la semplice tinteggiatura (intervento ammesso dalla stessa parte civile) non potesse determinare una compromissione dell'ancoraggio del gancio al muro, cosicché il suo cedimento andava ricondotto a interventi più strutturali che avevano indebolito la presa del gancio al muro stesso (il che introduce una censura di contraddittorietà della motivazione).

Ha ritenuto che il rischio di cedimento fosse facilmente prevedibile, sia in sede di progettazione che in fase di esecuzione del lavoro e che le conclusioni del giudice d'appello non fossero sostenute da dati tecnici, ma piuttosto frutto di una sorta di scienza privata, in virtù della quale il giudicante aveva sostanzialmente "creato" un fattore causale alternativo che, nella specie, era però superato dal tipo di condotta addebitata e che, in ogni caso, non era idoneo a Interrompere il nesso causale, evidenziando semmai un equivalente determinismo causale.

4. Il ricorso fallisce però rispetto ai limiti di impugnazione della sentenza oggetto d'impugnazione, nessuna delle censure prospettando una violazione di legge.

Il Tribunale ha escluso che i tre imputati fossero tenuti a gestire il rischio specifico rappresentato dalla scarsa tenuta dell'ancoraggio della lampada al muro, proprio perché oggetto dell'intervento era solo la sostituzione delle lampade e non, come di contro ritiene il ricorrente, la manutenzione ordinaria dei lampioni.

È di tutta evidenza che le censure non investono le ,g/ regole di giudizio applicabili nella specie, richiamate dal Tribunale in premessa, ma il ragionamento svolto dal giudice del gravame sulla scorta di quei presupposti fattuali, alla luce dei quali ha ritenuto introdotto nel processo un dubbio ragionevole che imponeva il verdetto assolutorio.

Pertanto, muovendo da tali premesse fattuali, gli addebiti contestati agli imputati non sono stati ritenuti etiologicamente collegati all'evento, sia sul piano materiale che su quello giuridico, quali concretizzazioni, cioè, del rischio che le omissioni contestate e le regole violate erano intese a prevenire.

Sul punto, va intanto ribadito che costituisce violazione di legge (come tale deducibile anche in ipotesi di ricorso avverso le sentenze pronunciate dal tribunale quale giudice d'appello delle sentenze del giudice di pace) soltanto l'inesistenza della motivazione o la sua apparenza, ma non anche l'erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916-01).

Né il deducente ha prospettato la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo che potrebbe configurare un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 39 bis cit. (sez. 5, n. 20877 del 23/4/2021, Amjad, Rv. 281113-01), avendo la parte, al contrario, censurato la indicazione di decorsi causali alternativi che assume non sorretti da elementi fattuali, viceversa indicati dal Tribunale.

5. Ne consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000), nonché la rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità da D'AGOSTINO Marcello e dal Comune di Isola delle Femmine che ne hanno fatto richiesta e che si liquidano per ciascuno come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità in favore di D'AGOSTINO Marcello e del Comune di Isola delle Femmine, liquidate per ciascuno in eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesto l'annullamento con rinvio; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per D'AGOSTINO Marcello, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile, CICCARELLI Pietro, per infondatezza dei motivi di gravame, con condanna alle spese di assistenza e difesa; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile, CICCARELLI Pietro, per infondatezza dei motivi di gravame; l'avv, [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il responsabile civile Comune di Isola delle Femmine, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con conferma delle statuizioni assolutorie quantomeno con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] e al Comune di Isola delle Femmine, n.q. di responsabile civile, con vittoria di spese e competenze di causa; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per CICCARELLI Pietro, ha depositato note di replica e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo, in riforma della sentenza del Giudice di pace cittadino, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Gaetano e D'AGOSTINO Marcello dal reato di lesioni colpose ai danni di CICCARELLI Pietro perché il fatto non sussiste. Nella specie, si era contestato ai predetti, nelle rispettive qualità di responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale, operaio addetto agli interventi di manutenzione ordinaria e titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione del Comune di Isola delle Femmine, di avere o messo, nella esecuzione dei lavori di sostituzione del corpo illuminante dei lampioni di una via pubblica ch quel comune, di verificare e mettere in sicurezza i lampioni stessi, così cagionando alla persona offesa le lesioni descritte in imputazione, riportate per la caduta improvvisa e repentina di un lampione che colpiva il CICCARELLI, seduto su una sedia posta sul marciapiedi della via, ove era stata sostituita la lampada di quell'impianto. 2. In base alla ricostruzione operata dal giudice del gravame sulla scorta del contratto di appalto stipulato dal [OSCURATO:PERSONA] con la società del D'AGOSTINO e del progetto esecutivo dei lavori, era stato accertato che essi consistevano nella manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali e dell'illuminazione pubblica, compresi gli interventi atti a consentire il completamento del lavoro stesso; inoltre, quanto alla dinamica dei fatti, era stato accertato che il sinistro si era verificato per il cedimento della porzione di intonaco alla quale era agganciata una delle due estremità del cavo, al quale, a sua volta, era appeso il corpo illuminante sostituito, che aveva iniziato a oscillare, precipitando e urtando dapprima alcune vetture parcheggiate, quindi, la persona offesa. Alla luce degli elementi raccolti, il giudice d'appello ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni alle quali era addivenuto il primo giudice, reputando impossibile ricondurre agli imputati, senza margini di ragionevole dubbio, la responsabilità del sinistro, alla stregua dei principi giurisprudenziali in tema di causalità penalmente rilevante che ha richiamato nel corpo della sentenza ce isurata. In particolare, era emerso che i lavori esecutivi del contratto di appalto tra il comune e la società del D'AGOSTINO avevano riguardato solo la sostituzione del corpo illuminante e non quella del cavo o del sistema di ancoraggio ai muri; non era stato fatto alcun accertamento per verificare scientificamente l'eventuale differenza di peso tra i due corpi illuminanti (essendo emerso solo che la seconda lampada era più grande, ciò non essendo stato considerato però indicativo anche di un suo maggior peso) e l'idoneità del cavo esistente a sorreggere la nuova lampada. Per il giudice del gravame si era trattato di carenze istruttorie, tali da lasciar persistere un ragionevole dubbio sulla riconducibilità eziologica dell'evento alla condotta degli imputati, dubbio ancor maggior considerato che l'unico lampione di quella via - tra quelli per i quali vi era stata sostituzione della lampada - era stato quello incriminato, il che aveva indotto il Tribunale a dubitare anche dell'idoneità del cavo a sorreggere il nuovo corpo illuminante. Dal panorama delle ipotetiche cause alternative non erano state escluse con certezza alcune emerse nel corso della istruttoria: l'imputato D'AGOSTINO aveva riferito di aver notato che, a seguito di lavori di ristrutturazione, erano stati alterati i ganci dei fari, ma tale spiegazione non era stata approfondita dal pubblico ministero, anche solo per escluderla, iniziativa tanto più doverosa alla luce delle stesse affermazioni della persona offesa, a mente delle quali gli edifici erano stati "solo tinteggiati" e non restaurati, così implicitamente riconosciuti interventi edili su quelle superfici. Infine, secondo il Tribunale, non era emerso alcun elemento alla stregua del quale potersi ritenere che l'agente, nel momento in cui si era apprestato alla sostituzione del corpo illuminante, si fosse trovato di fronte a inequivocabili segnali di allarme sulla tenuta del muro al quale erano ancorate le estremità del cavo di sostegno. 3. La difesa della parte civile ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio che ha riguardato il nesso causale. Rileva la difesa che erroneamente il Tribunale avrebbe omesso di verificare il collegamento tra la condotta omissiva (vale a dire la mancata verifica della stabilità dei ganci di tenuta ai quali attaccare lampada sostituita) e la caduta del cavo e dell'elemento centrale che attinse il ricorrente. Sul punto, rileva che l'oggetto dell'appalto, secondo quanto ricavabile dal relativo contratto, era anche quello di effettuare tutti i lavori, prestazioni e forniture per il completamento del lavoro, la verifica dei supporti così come la messa in sicurezza di quelli non sicuri ponendosi quali momenti esplicativi del lavoro appaltato, rilevanti sia nella fase progettuale, che in quella esecutiva di essi. Nonostante la corretta individuazione delle singole posizioni di garanzia, il Tribunale sarebbe incorso in un macroscopico malgoverno del principio della causalità adeguata di stampo probabilistico, ulteriormente corretta dalla verifica controfattuale. Ciò a fronte di alcuni dati rilevanti, rimasti accertati in maniera incontrovertibile: ciascuno aveva ricoperto una posizione di garanzia (il [OSCURATO:PERSONA] nelle fasi della progettazione e di verifica e supervisione, gli altri due in quella esecutiva); l'azione pericolosa era rappresentata dai lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica; la lampada sostituita era più grande di quella preesistente; i ganci di tenuta rappresentano elementi strutturali del sistema illuminante, la cui manutenzione rientrava, dunque, in quella ordinaria appaltata. Nella specie, proprio il cedimento degli intonaci e dei ganci di tenuta della lampada, con successivo crollo dell'intero gruppo illuminante, aveva integrato e concretizzato il rischio che l'osservanza delle regole era intesa a scongiurare. Anche la valutazione in base al giudizio controfattuale, nella specie, avrebbe condotto alla conferma del nesso di causa tra omissioni ed evento: il comportamento alternativo doveroso, infatti, avrebbe consentito all'agente di apprezzare la concreta possibilità del cedimento dell'intonaco verificatosi e approntare i necessari correttivi, cosicché il crollo sarebbe stato evitato con percentuale probabilistica pari a certezza. Viceversa, il Tribunale ha rinvenuto una percentuale di dubbio sulla esistenza di percorsi causali alternativi, applicando una regola di tipo logico/statistico, concepita però per decifrare processi causali atipici, non assistiti da leggi scientifiche certe, laddove, nella specie, si trattava di attività umane non soggette a interpretazioni, non residuando alcun margine di incertezza a discolpa degli imputati. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio proprio con riferimento al dubbio circa l'esistenza di un decorso causale atipico, avendo il giudice d'appello applicato una regola non pertinente, con palese violazione di legge, atteso che la corretta esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto, avrebbe reso possibile all'agente di accorgersi dei profili di rischio dovuti alla mancata sostituzione del gancio o alla sua messa in sicurezza, ciò a prescindere dalla esistenza o meno di inequivocabili segnali di allarme, la cui mancanza il giudice del gravame ha posto a base del verdetto assolutorio. Così facendo, però, avrebbe omesso di considerare che la regola di cui all'art. 41, cod. pen. impone di considerare come fattori alternativi solo quelli che siano effettivamente tali, che abbiano dato cioè evidenza di sé nella realtà fenomenica e nella sua rappresentazione processuale. Nella specie, il giudicante sarebbe andato al di là di tale regola, creando un fattore alternativo del quale non vi è evidenza processuale, eccezion fatta per un cenno della persona offesa a una tinteggiatura degli edifici, il che, secondo il deducente, avrebbe semmai contribuito a escludere un nesso di causa tra tale attività (tinteggiatura) e il distacco di un gancio che, per definizione, dovrebbe essere saldamente infisso agli strati più profondi della muratura. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano ha depositato conclusioni :scritte, chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile per infondatezza dei motivi di gravame ivi enunciati. 5. La difesa di D'AGOSTINO Marcello ha depositato conclusioni scritte, chiedendo chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi enunciati, con rifusione delle spese. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 7. La difesa del responsabile civile ha depositato conclusioni scritte, chidendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conferma delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza quantomeno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Isola delle Femmine, con vittoria di spese e competenze di causa. 8. La difesa della parte civile ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.2. Deve premettersi, ma di ciò lo stesso ricorrente si dice consapevole, che le sentenze del tribunale, quale giudice d'appello avverso le sentenze del giudice di pace, possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), cosicché deve escludersi la deducibilità di vizi che attengono invece alla motivazione della sentenza (artt. 39 bis, d. Igs. n. 274/2000 e 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen.). 3. Ciò posto, il Tribunale ha fondato le sue conclusioni su alcuni assunti: si era accertato (sia per averne parlato uno degli imputati, ma soprattutto per averlo confermato la stessa persona offesa) che il muro sul quale insisteva l'ancoraggio del gruppo illuminante era stato interessato, prima dell'intervento di sostituzione della ampada, da lavori edili, quantomeno di tinteggiatura; l'oggetto del contratto di appalto e del progetto esecutivo era soltanto la sostituzione delle lampade e non ricomprendeva opere di verifica del sistema di ancoraggio al muro; non erano emersi elementi certi sulle caratteristiche della lampada sostituita, dai quali potesse farsi discendere la necessità di interventi preliminari alla sostituzione, da espletarsi sul cavo e sul sistema di ancoraggio, per esempio ricollegabili al suo maggior peso, essendo emerso soltanto che la lampada aveva dimensioni maggiori, ma non anche che fosse più pesante di quella sostituita; non erano stati accertati evidenti segnali d'allarme rispetto al meccanismo d'aggancio; quella che aveva colpito la persona offesa era stata l'unica lampada a cadere e la stessa era agganciata a un muro che era stato interessato da un intervento edile. Orbene, il ricorrente, con motivazioni anche pertinenti in ordine alla congruità del ragionamento probatorio seguito dal Tribunale, lo ha censurato con riferimento alla valutazione di tali dati fattuali, ritenendo che la semplice tinteggiatura (intervento ammesso dalla stessa parte civile) non potesse determinare una compromissione dell'ancoraggio del gancio al muro, cosicché il suo cedimento andava ricondotto a interventi più strutturali che avevano indebolito la presa del gancio al muro stesso (il che introduce una censura di contraddittorietà della motivazione). Ha ritenuto che il rischio di cedimento fosse facilmente prevedibile, sia in sede di progettazione che in fase di esecuzione del lavoro e che le conclusioni del giudice d'appello non fossero sostenute da dati tecnici, ma piuttosto frutto di una sorta di scienza privata, in virtù della quale il giudicante aveva sostanzialmente "creato" un fattore causale alternativo che, nella specie, era però superato dal tipo di condotta addebitata e che, in ogni caso, non era idoneo a Interrompere il nesso causale, evidenziando semmai un equivalente determinismo causale. 4. Il ricorso fallisce però rispetto ai limiti di impugnazione della sentenza oggetto d'impugnazione, nessuna delle censure prospettando una violazione di legge. Il Tribunale ha escluso che i tre imputati fossero tenuti a gestire il rischio specifico rappresentato dalla scarsa tenuta dell'ancoraggio della lampada al muro, proprio perché oggetto dell'intervento era solo la sostituzione delle lampade e non, come di contro ritiene il ricorrente, la manutenzione ordinaria dei lampioni. È di tutta evidenza che le censure non investono le ,g/ regole di giudizio applicabili nella specie, richiamate dal Tribunale in premessa, ma il ragionamento svolto dal giudice del gravame sulla scorta di quei presupposti fattuali, alla luce dei quali ha ritenuto introdotto nel processo un dubbio ragionevole che imponeva il verdetto assolutorio. Pertanto, muovendo da tali premesse fattuali, gli addebiti contestati agli imputati non sono stati ritenuti etiologicamente collegati all'evento, sia sul piano materiale che su quello giuridico, quali concretizzazioni, cioè, del rischio che le omissioni contestate e le regole violate erano intese a prevenire. Sul punto, va intanto ribadito che costituisce violazione di legge (come tale deducibile anche in ipotesi di ricorso avverso le sentenze pronunciate dal tribunale quale giudice d'appello delle sentenze del giudice di pace) soltanto l'inesistenza della motivazione o la sua apparenza, ma non anche l'erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, dep. 2023, Toninelli, Rv. 283916-01). Né il deducente ha prospettato la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo che potrebbe configurare un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 39 bis cit. (sez. 5, n. 20877 del 23/4/2021, Amjad, Rv. 281113-01), avendo la parte, al contrario, censurato la indicazione di decorsi causali alternativi che assume non sorretti da elementi fattuali, viceversa indicati dal Tribunale. 5. Ne consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000), nonché la rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità da D'AGOSTINO Marcello e dal Comune di Isola delle Femmine che ne hanno fatto richiesta e che si liquidano per ciascuno come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità in favore di D'AGOSTINO Marcello e del Comune di Isola delle Femmine, liquidate per ciascuno in eur
Sentenza Cassazione n. 33894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris