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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 04537/2023

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10410-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - nonchè contro E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 10410 sez.

S2 -ud. 30-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 1438/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni sollevate con i motivi di ricorso investono — tra l'altro - la compatibilità delle previsioni dell'art. 5 bis della L.21/1992 con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza; -con ordinanza interlocutoria n. 6781/2022 è stata rimessa alle S.U. la questione circa la sospensione, fino al dicembre 2017, dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1-quater, D.L. 207/2008, norma che ha introdotto anche l'art. 5 bis dellalegge 21/1992; [OSCURATO:PERSONA]: -il tema dell'eventuale sospensione dell'entrata in vigore della citata disposizione è rilevante e decisiva anche nel presente giudizio, discutendosi di sanzioni irrogate nel corso del 2012; -che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle S.U..

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10410-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - nonchè contro E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he lo rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 10410 sez. S2 -ud. 30-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 1438/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 06/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - le questioni sollevate con i motivi di ricorso investono — tra l'altro - la compatibilità delle previsioni dell'art. 5 bis della L.21/1992 con le norme costituzionali e con la normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza; -con ordinanza interlocutoria n. 6781/2022 è stata rimessa alle S.U. la questione circa la sospensione, fino al dicembre 2017, dell'entrata in vigore dell'art. 29, comma 1-quater, D.L. 207/2008, norma che ha introdotto anche l'art. 5 bis dellalegge 21/1992; [OSCURATO:PERSONA]: -il tema dell'eventuale sospensione dell'entrata in vigore della citata disposizione è rilevante e decisiva anche nel presente giudizio, discutendosi di sanzioni irrogate nel corso del 2012; -che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle S.U.. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile