CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 ottobre 2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Noia in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 del tipo hashish e crack oltre che dell'art. 385 cod. pen. 2. Rilevato che con ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione rilevando: a) che sarebbe stata travisata la prova per avere omesso di valutare elementi decisivi ai fini della assoluzione; in particolare la dose di crack era una sola e destinata all'uso personale, le "stecche" di hashish solo nove e comunque il ricorrente aveva tenuto un atteggiamento collaborativo; b) che la Corte ha respinto immotivatamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente nella previsione di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990; c) che del pari immotivatamente la Corte ha respinto la invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen; d) che la pena è eccessiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell'imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello. La Corte, invero, non ha mancato di evidenziare che il ricorrente è stato sorpreso al di fuori dell'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari e nello stesso luogo in cui era stato arrestato un mese prima in quanto sorpreso a cedere stupefacente, mentre confabulava con un'altra persona tenendo in mano una bustina di cellophane. Che alla vista degli operatori quest'ultimo si allontanava mentre il ricorrente, che si trovava affacciato alla finestra del piano terra fuggiva e veniva rintracciato al sesto piano della palazzina. Che in occasione della perquisizione oltre nove stecche di hashish già confezionate in dosi singole, del peso di 27,30 grammi di hashish e della dose di crack, era rinvenuta, all'interno del borsello da costui indossato la somma di euro 574. Con la motivazione, il ricorso non si confronta. 3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo atteso che con congrui richiami giurisprudenziali e motivazione affatto illogica né carente la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riqualificare il fatto nell'alveo della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. cit. sulla scorta della valutazione complessiva del fatto attribuendo rilievo assorbente alla circostanza che l'imputato è stato sorpreso per due volte nell'arco di un mese, intento all'attività di spaccio. 3.3. Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete è coerente con le emergenze acquisite, dal che discende che detta motivazione che non si presta ad essere censurata in questa sede. 3.4. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio rapportato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. del quale la Corte ha fatto buon governo ritenendo che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025