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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30364/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12640/23 R.G.

Motívi della deds;one

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei cilft:.2nsore avverso la seen. aa ai - cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. per . in quanto la condotta posta in essere non presenterebbe i connotati della resistenza a pub- blico ufficiale e con un secondo motivo vizio motivazionale quanto alla rThnute destinazione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e, comunque, alia man- cata riconduzione del fatto all'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 cc. 5 Dor. 309/90.

Chiede, pertanto, annuiiarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte !e !oro articolazioni e del tutto assertivi.

Con gli stessi si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura dei provvedimento impugnato dimostra, inve.ce, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa-- mina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con I dato normativa e con la consolidata giurisprudenza ci: eqttim:tà- Ne deriva che i proposto ricorso va dichiarato lnarnrnissihie.

Ti ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con !a moti azione della corte di appello, che appare logica e donarne, nonché corretta in p_.:niteci diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. i giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli eiementi el prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. 4), provato dalle dichiarazioni richiamate in sentenza circa il fatto che per sfuggire al controllo, nel tentativo Ci darsi alla fuga, l'odierno ricor- rente ebbe a colpire con il casco l'appuntato Giovannini, provocandogli un trauma cranico.

Pienamente e logicamente motivata è anche l'affermazione di responsabilità per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente (cfr. pag. 5 ove si dà atto che„ pur non essendovi prova di cessioni, la destinazione allo spaccio è cie‘3Limibile dalla diversa tipologia dello stupefacente detenuto e dalla presenza nell'abitazione dei materiale per il confezionamento in dosi dello stesso) e la qualificazione della fattispecie ai sensi del primo comma dell 'art. 73 Dor. 309/90Qn ragione della di- versità delle sostanze, della quantità e dei principio attivo).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia corrente rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri ci; ricostruzione e valui:a7ione.

Ma un siffatto ;no procedere è inammissibile perché trasformerebbe c.iiesta Carte di , nell'ennesimo giudice del fatto, N. 12640/23 R.C.

3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al di( tum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del Fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 dei D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desurnibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente della di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze delliazionP), con una valuta che deve essere complessiva, ma ai cui esito è possibile che uno degli indie pi-evisti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione a, -,1..anh(ii priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez.

Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rirndrigoHc. pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 dei 24/06/2010, Rico, Rv.. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex rnuitis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nei tempo dell'attività di spaccio„ per i quan- titiativi di droga acquistati e ceduti, per li possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo ai riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnksi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della il>ai-i- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr-ern

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12640/23 R.G. Motívi della deds;one 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei cilft:.2nsore avverso la seen. aa ai - cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. per . in quanto la condotta posta in essere non presenterebbe i connotati della resistenza a pub- blico ufficiale e con un secondo motivo vizio motivazionale quanto alla rThnute destinazione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro e, comunque, alia man- cata riconduzione del fatto all'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 cc. 5 Dor. 309/90. Chiede, pertanto, annuiiarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte !e !oro articolazioni e del tutto assertivi. Con gli stessi si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura dei provvedimento impugnato dimostra, inve.ce, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa-- mina dei dati probatori e si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con I dato normativa e con la consolidata giurisprudenza ci: eqttim:tà- Ne deriva che i proposto ricorso va dichiarato lnarnrnissihie. Ti ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con !a moti azione della corte di appello, che appare logica e donarne, nonché corretta in p_.:niteci diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. i giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli eiementi el prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. 4), provato dalle dichiarazioni richiamate in sentenza circa il fatto che per sfuggire al controllo, nel tentativo Ci darsi alla fuga, l'odierno ricor- rente ebbe a colpire con il casco l'appuntato Giovannini, provocandogli un trauma cranico. Pienamente e logicamente motivata è anche l'affermazione di responsabilità per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente (cfr. pag. 5 ove si dà atto che„ pur non essendovi prova di cessioni, la destinazione allo spaccio è cie‘3Limibile dalla diversa tipologia dello stupefacente detenuto e dalla presenza nell'abitazione dei materiale per il confezionamento in dosi dello stesso) e la qualificazione della fattispecie ai sensi del primo comma dell 'art. 73 Dor. 309/90Qn ragione della di- versità delle sostanze, della quantità e dei principio attivo). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia corrente rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri ci; ricostruzione e valui:a7ione. Ma un siffatto ;no procedere è inammissibile perché trasformerebbe c.iiesta Carte di , nell'ennesimo giudice del fatto, N. 12640/23 R.C. 3. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al di( tum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del Fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 dei D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desurnibile sia dal dato quali- tativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente della di- sposizione (mezzi, modalità e circostanze delliazionP), con una valuta che deve essere complessiva, ma ai cui esito è possibile che uno degli indie pi-evisti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione a, -,1..anh(ii priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rirndrigoHc. pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 dei 24/06/2010, Rico, Rv.. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex rnuitis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'at- tenuante in esame per la protrazione nei tempo dell'attività di spaccio„ per i quan- titiativi di droga acquistati e ceduti, per li possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo ai riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamrnksi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della il>ai-i- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr-ern