CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 5503/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; P.I. 03492850361),rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rustichelli (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Modena, con studio inModena (MO), via [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso cui ha eletto domicilio.- ricorrente -contrononché del socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ambeduecorrenti in Concordia sulla Secchia (Mo) via Provinciale per Mirandola n. 24,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Modena, depositato in data 22/12/2021;Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Modena - decidendosull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], promossa da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale accoglimentodell’opposizione, ha così deciso: ha ammesso al passivo il credito delricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in prededuzione per la somma di € 66.202,00, oltreaccessori; ha dichiarato compensate le spese di lite nella misura di 1/5 e perl’effetto ha condannato l’opponente al pagamento in favore del resistente dei4/5 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 4.804, giàridotta di 1/5.2. Con ricorso depositato in data 12.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva infattiproposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo resodal giudice delegato, con cui era stata parzialmente rigettata la domandadell’opponente di essere ammesso al passivo, in via prededuttiva per lasomma complessiva di € 593.164,00, oltre interessi.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva invero ammesso al passivo parzialmente il creditodel Dott. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 50.000,00.4. Nell’opposizione ex art. 98 l.f. il ricorrente aveva dedotto, in fatto, che indata 26/7/2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a lui e all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rustichelli un incarico di “a) assistenza, rappresentanza, consulenza e difesaper la predisposizione di domanda di concordato preventivo ex artt. 160 eseguenti RD 267/42, compresa l’attività/opera avanti agli Organi dellaprocedura; b) assistenza e consulenza nell’attività di ricerca, redazionecontratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti italiani ed esterianche tramite affitto di azienda o di rami di essa, degli assets della societàMartini [OSCURATO:SOCIETA]. necessari e utili al miglior soddisfacimento delceto creditorio in ipotesi di procedura concorsuale tra cui anche quellaconcordataria ai sensi della vigente legge fallimentare”. Ciò premesso in fatto,Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha dedotto in diritto che aveva correttamente adempiuto al mandato ricevuto,avendo predisposto tanto il ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, l.f.,quanto la proposta e il piano nel termine concesso.4.1 Il fallimento, con memoria depositata il 2/2/2021, si era costituitadeducendo: - la revocabilità del contratto con cui era stato pattuito ilcompenso su cui si basavano le pretese dell’opponente; - la nullità delcontratto di conferimento dell’incarico professionale, stante la pattuizione diun compenso forfettario sganciato dall’attività concretamente resa; - lacorrettezza della quantificazione del compenso effettuata dal giudicedelegato, in ragione non solo della parziarietà della prestazione (rispettoall’intera opera prospettata nell’incarico professionale), ma anchedell’inadeguatezza della stessa (da qui la proposizione dell’eccezione diinadempimento).4.2 Il Tribunale, nell’accogliere parzialmente la proposta opposizione, harilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) in relazione al profilo dellanullità della clausola determinativa del compenso e sulla revocabilità dellarelativa pattuizione, le pattuizioni contrattuali regolanti la determinazione delcompenso erano contrarie al disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., postoche, nel caso di specie, il parametro dell’adeguatezza non era stato rispettatoin ragione del fatto che la somma pattuita con riguardo ad un’attivitàsemplice, come quella di predisporre un ricorso c.d. “in bianco”, era statacorrelata ad un compenso pari ad euro 40.000 che - considerata la circostanzache il medesimo importo era stato previsto anche per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -determinava un compenso complessivo di euro 80.000; (ii) era inoltreevidente non solo la sproporzione, ma anche la natura a forfait della clausoladi determinazione del compenso; (iii) la medesima considerazione dovevaessere ripetuta per la pattuizione di “Euro 260.000,00” per il deposito delricorso di concordato definitivo; (iv) anche in tal caso, sebbene non potessedubitarsi della maggiore complessità della prestazione ivi contemplata, lastessa non era in alcun modo correlata all’esito o agli eventuali sviluppisuccessivi alla fase di ammissione, essendo il relativo compenso statodeterminato in maniera fissa; (v) doveva considerarsi nulla anche l’ulterioreprevisione contrattuale in base alla quale l’importo per l’attività di assistenzaNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella ricerca di potenziali acquirenti sarebbe stato “da corrispondersi aprescindere dall’esito positivo delle attività prestate in unica soluzione entroe non oltre il mese di gennaio 2018”; (vi) le predette clausole, pertanto, nonsolo contrastavano con il principio di imprescindibile correlazione fraprestazione e corrispettivo, ma “dissonavano” con la “causa concreta” cheispirava l’intera pattuizione negoziale; (vii) ad abundantiam, doveva ritenersifondata altresì l’eccezione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fformulata dalla curatela, posto che, nella fattispecie in esame, era statapacifica la stipulazione del contratto di prestazione d’opera da cui traevaorigine la pretesa creditoria nel semestre anteriore alla dichiarazione difallimento come anche la scientia decoctionis (in re ipsa, nell’oggettodell’incarico ed espressamente ammessa dallo stesso opponente); (viii)poteva conseguentemente essere incidentalmente accertata - con effettilimitati al giudizio di accertamento del passivo - la revocabilità del contrattodi conferimento di incarico professionale, con conseguente inefficacia deltitolo su cui si fondava il credito nei confronti della massa dei creditori; (ix)in ordine alla natura dell’incarico, non potevano sorgere dubbi sulla unitarietàdella prestazione posta in essere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], inquanto era priva di pregio la tesi della distinzione tra l’attività di assistenza,rappresentanza, consulenza e difesa per la predisposizione della domanda diconcordato preventivo e quella di assistenza e consulenza nell’attività diricerca, redazione contratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti,ciò altresì in ragione della dirimente argomentazione che il piano era basatosulla cessione o l’affitto dell’azienda; (x) inoltre, per espressa previsionedell’art. 1, comma 3, del D.M. 140/2012, i compensi liquidati secondo iparametri del citato decreto devono intendersi onnicomprensivi, in quanto“comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, inclusele attività accessorie alla stessa”; (xi) in ordine al quantum debeatur, al finedi determinare il compenso del dottore commercialista, occorre tenere inconsiderazione (art. 5): “a) valore e natura della pratica; b) importanza,difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza perl'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici,ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026f) pregio dell'opera prestata”; (xii) sebbene la prestazione fosse certamentecomplessa, i risultati dell’attività svolta non potevano essere valutatipositivamente, considerato che l’aggiudicatario si era rifiutato di procedereall’acquisto del ramo di azienda e alla stipula dei contratti connessi; (xiii)quanto al pregio dell’opera prestata, il fallimento resistente aveva eccepitol’inesatto adempimento del professionista incaricato, questione che rilevavaai fini della determinazione del compenso e che non poteva ritenersi copertadal giudicato endofallimentare, in quanto non solo il giudice delegato avevarilevato il non completo adempimento della prestazione, ma ciò che avevaespressamente escluso era solo un totale inadempimento; (xiv) a carico delprofessionista - al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successopieno della procedura - ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suoadempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale edeontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con lapropria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti eimprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella suacessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguentefallimento (così, richiamando: Cass., Sez. Un., 14/11/2021, n. 42093); (xv)a fronte di una tale ripartizione dell’onere della prova, il curatore avevaeccepito la non corretta esecuzione della prestazione, nonché l’incompletoadempimento, mentre sarebbe ricaduto sull’opponente dimostrare il propriocorretto adempimento; (xvi) l’opponente si era limitato tuttavia a ribaltare -erroneamente - l’onere della prova del proprio inadempimento sul curatore,quando in realtà l’eccezione della curatela era sufficientemente circostanziatain termini di allegazione; (xvii) nel caso di specie, i profili di criticità dellaproposta e del piano di concordato non si limitavano alla loro manifestainettitudine sotto il profilo economico, causalmente in parte riconducibileall’inadempimento dell’aggiudicataria ma esistevano diversi profili diinammissibilità anche dal punto di vista giuridico; (xviii) in buona sostanza,se anche Coemar si fosse resa acquirente del ramo di azienda, ciò sarebbeavvenuto sulla base di valori ben inferiori rispetto a quelli previsti nel piano(fondato sulla necessità di un’offerta ma non sui suoi valori effettivi) eavrebbe riguardato un solo ramo di azienda, rendendo così difficile ipotizzareNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026la fattibilità del concordato; (xix) ciò doveva essere considerato al fine dideterminare il quantum del compenso, unitamente alla circostanza chel’incarico era stato conferito con identico contenuto e in pari data altresìall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; (xx) in ragione di tutte le suindicate circostanze, non solonon ci si poteva discostare dai parametri minimi per la determinazione delcompenso, ma occorreva altresì applicare ulteriori diminuenti; (xxi) in baseall’art. 27 del D.M. 140/2012, il quantum è determinato in funzione del totaledelle passività e secondo i parametri indicati nel riquadro 9 della tabella C -Dottori commercialisti ed esperti contabili, con la precisazione che “lepercentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sonoridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esitonegativo”; (xxii) nel caso di specie, in considerazione anche del fatto che ivalori indicati nel piano si erano rivelati non attendibili, occorreva prenderequale riferimento il passivo risultante dall’ultimo bilancio, sostanzialmentecoincidente con il passivo accertato in sede fallimentare; (xxiii) sideterminava in tal modo un compenso, nei minimi, pari a 264.807,19, chedoveva essere dimezzato, essendosi la procedura conclusa con esito negativo(così per euro 132.403,59); (xxiv) tale somma doveva essere ulteriormenteridotta della metà in ragione della generale possibilità di diminuire ilcompenso del 50% prevista dall’art. 18 del sopra ricordato decreto, nonchéin ragione della parziarietà dell’adempimento e della diligenza impiegata, daparametrare alla sua limitata utilità per la massa dei creditori in ragione dellediverse criticità riscontrate nel piano; (xxv) il credito doveva quindi essereammesso nella misura di euro 66.202,00 (arrotondato per eccesso l’importodi euro 66.201,79), oltre accessori di legge, nella categoria prededuzioni;(xxv) per le spese di lite, sebbene si fosse giunti ad una quantificazione delcredito non superiore alla formulata proposta conciliativa, il rifiutodell’opponente nell’accettare la proposta non poteva ritenersi immotivato,posto che il passivo preso a riferimento per il calcolo del compenso ai finidell’art. 27 D.M. 140/2012 era diverso da quello considerato nella propostaanzidetta.5. Il decreto, pubblicato il 22/12/2021, è stato impugnato dal Dott. MarioMasella con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui il FallimentoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio accomandatarioYoulight S.r.l. hanno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418e 1419 c.c., 2233, comma 2°, c.c., nonché degli artt. 1325, 1343 e segg.c.c., per avere il Tribunale ritenuto nullo l’intero contratto inter partesanziché, semmai, ritenere parzialmente nulla la sola clausola contrattuale dicui al punto b) del mandato professionale, che predeterminava, relativamentealle attività relative alla cessione dell’azienda, l’individuazione di un compensoa forfait svincolandolo dalla valutazione della reale attività svolta dalprofessionista in favore della cliente.1.1 Il motivo è inammissibile perché la doglianza è completamente decentratarispetto alla ratio decidendi che sostiene - sul profilo qui in esame - ilprovvedimento impugnato. Ed invero, non corrisponde al vero - come invecepredicato dalla parte ricorrente - che il Tribunale avesse dichiarato la nullitàdell’intero contratto di opera professionale intercorso tra le parti, madiversamente e come auspicato dalla stessa ricorrente, la declaratoria dinullità, per contrarietà all’art. 2233, comma 2°, c.c., ha riguardato le soleclausole negoziali afferenti la determinazione del compenso per lasproporzione dello stesso ed in ragione della sua determinazione a forfait,senza alcun riferimento alla tipologia di prestazione offerta dai professionisti.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c.,nonché degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., per avere il Tribunale interpretato ilmandato professionale come prevedente un incarico unitario, anziché duedistinte prestazioni. Deduce, inoltre, il ricorrente vizio di “omesso esame circafatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.)”, per non aver il Tribunale esaminato alcuni fatti ritualmenteallegati dal ricorrente, nella specie la redazione di contratto estimatorio, dicontratto di cessione d’azienda, di contratto di affitto d’azienda, di contrattoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026di locazione e di cinquantasei accordi sindacali, tutti oggetto di contraddittoriotra le parti.2.1 Anche il secondo motivo - così articolato - risulta palesementeinammissibile.2.1.1 Da un lato, le doglianze pretendono un nuovo apprezzamento delcontenuto delle clausole negoziali previste nel contratto di operaprofessionale stipulato tra le parti, in punto di determinazione unitaria o menodelle prestazioni concordate, scrutinio quest’ultimo che, riguardandol’apprezzamento sul merito della controversia, esula dal sindacato del giudicedi legittimità.Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressada questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto daquesti esaminati (Sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciòva aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoniermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legalidi interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i qualiil giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità edautosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale dellaregolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione,ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo inparte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione deldiverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. ancheSez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede diNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1,Sentenza n. 4178 del 2007).2.1.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente sotto l’egidaapplicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,non superano il vaglio di ammissibilità, perché declinate fuori dal paradigmaapplicativo delineato dalla norma processuale da ultimo menzionata, percome perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass, Sez., Un. n.8053/2014). Ed invero, il ricorrente - lungi dall’indicare i “fatti storici”, decisivied oggetto di dibattito processuale, nel cui omesso esame sarebbe incorso ilgiudicante del merito - si è invece limitato ad elencare una serie diargomentazioni difensive che - secondo il suo parere - non sarebbero stateadeguatamente apprezzate dal Tribunale nel suo percorso decisionale.Si tratta con evidenza della richiesta di un nuovo apprezzamento dellaquaestio facti, come tale inibita a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 67 l. fall. e 2697 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenutorevocabile il mandato professionale.3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha interesse adimpugnare quella parte della motivazione sopra indicata (e riguardante ladeclaratoria di revoca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.f., del contrattodi mandato professionale) che è stata resa, in realtà, dal Tribunaleespressamente ad abundantiam, non integrando la stessa, dunque, una ratiodecidendi autonomamente impugnabile (Cass, Sez. Un. n. 8087/2007).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96,98 e 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere ilTribunale ritenuto inammissibile l’eccezione di inadempimento formulata dallaCuratela nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l.fall, inquanto coperta da giudicato endofallimentare, stante la mancataimpugnazione dello stato passivo sul punto da parte della Curatela”.4.1 Il quarto motivo è infondato.Sostiene in buona sostanza il ricorrente che il Tribunale avrebbe accoltol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela invece “coperta” dalNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudicato endofallimentare per la mancata impugnazione, sul punto qui indiscussione, dello stato passivo da parte della curatela fallimentare.Tuttavia le carte processuali, e ciò con particolare riferimento allaricostruzione della vicenda processuale contenuta nel decreto qui impugnato(per come riassunto in premessa), descrivono un percorso delle questionitrattate, tra udienza di verifica dei crediti e successiva impugnazione, diversoda quello predicato dall’odierno ricorrente.In realtà, il Tribunale ha spiegato - senza ricevere tuttavia una smentitaarticolata in termini di autosufficienza da parte dell’odierno ricorrente - che ilg.d. si era pronunciato (rigettandola) sull’eccezione di inadempimento“integrale” della prestazione sollevata dalla curatela fallimentare, e cioè sulladedotta mancata esecuzione della prestazione professionale per ilsopraggiungere del fallimento. Mentre in sede di opposizione allo statopassivo - precisa sempre il Tribunale, nella sua ricostruzione della vicendaprocessuale - la curatela fallimentare aveva sollevato la diversa eccezione di“inesatto” inadempimento, che rappresentava, dunque, un’eccezioneontologicamente nuova (e diversa) rispetto a quella sollevata in sede diverifica (ed oggetto di pronuncia da parte del g.d., poi non impugnata dallacuratela), eccezione come tale deducibile in sede di opposizione allo statopassivo per la mancanza del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. nelgiudizio oppositivo (v. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass.,Sez. 6-1, ordinanza n. 27902 del 04/12/2020; vedi anche Cass. n.19003/2017) e non coperta, pertanto, da alcun giudicato endofallimentare.5. Il quinto mezzo declina vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1256 e 2697 c.c., nonché Violazione e falsa applicazione degli artt.2223, 2234, 1458 c.c. in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto provato l’inadempimentodel professionista ricorrente, benché il Fallimento resistente non abbiasoddisfatto l’onere probatorio a suo carico”.5.1 Il quinto motivo presenta, allo stesso tempo, profili di infondatezza e diinammissibilità.5.1.1 Quanto ai primi, va subito detto che il Tribunale ha correttamenteapplicato (espressamente richiamandoli) i principi di diritto affermati dallaNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione degli oneri probatori, nellamateria qui in esame.Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai fermanell’affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, ilcreditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negozialeo legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione delfatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, odall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018: principi affermati in tema diopposizione allo stato passivo; vedi anche: Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 5847del 03/03/2021 che ha espressamente affermato che ”Il procedimento diopposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero eproprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regolegenerali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente ètenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto dicredito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fattimodificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”; vedi anche: Cass. Sez.Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024).Ciò posto, il provvedimento qui in esame non si è discostato dai principi quisopra ricordati e dai suoi corollari applicativi in tema di “inesattoadempimento” della prestazione, eccezione quest’ultima che - per quantosopra ricordato - è stata sollevata (ammissibilmente) dalla curatela in sededi costituzione nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo.5.1.2 Sotto altro profilo, va osservato che le ulteriori censure - sollevate,peraltro, dalla parte ricorrente sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - risultano all’evidenza inammissibili,in quanto tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivisitazionedalla quaestio facti sul profilo, ampiamente argomentato dal Tribunale,dell’inesatto adempimento del professionista alle obbligazioni discendenti dalcontratto di mandato professionale, cercando di sovvertirne, in questoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio di cassazione, l’esito decisorio (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Del pari inammissibile, perché versata in fatto, la censura in ordine al profilo- esaurientemente affrontato dal Tribunale dal punto di vista argomentativonel decreto qui impugnato (per come sopra riassunto in premessa) - delladescrizione, adeguatamente dettagliata, da parte della curatela dellainesattezza degli inadempimenti contestati in sede di giudizio di opposizioneallo stato passivo.6. Si articola anche un sesto motivo col quale si denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21 D.M. 55/2014 e art. 27 D.M. 140/2012 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale determinatoi compensi del professionista utilizzando le passività inserite nel bilancio al31/12/2016 anziché il valore del passivo indicato nel piano concordatario”.7.1 Anche per il sesto motivo possono essere richiamate integralmente leriflessioni spese in relazione ai motivi che precedono per decretarne, anchein questo caso, l’inammissibilità.Si contesta, cioè, da parte della ricorrente il ragionamento in fatto operatodal Tribunale per l’accertamento dell’entità del passivo sulla cui base calcolareil compenso del professionista, sulla base della regola tabellare.Accertamento quest’ultimo che esula dal sindacato di legittimità, per lo menonei termini esposti nel motivo di ricorso qui in esame.Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, cit. supra; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/20267. Con il settimo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt.27 e 18 D.M. 140/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peravere il Tribunale illegittimamente ridotto del 50% il compenso spettante alDott. [OSCURATO:PERSONA]”.7.1 Anche il settimo motivo è inammissibile perché attinge il merito delladecisione in ordine alla quantificazione del compenso liquidabile alprofessionista, profilo quest’ultimo che - per quanto ricostruito in premessa -è stato adeguatamente motivato da parte del Tribunale, le cui conclusioniargomentative non possono essere dunque rimesse qui in discussione, tantomeno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ..8. L’ottavo ed ultimo motivo articola vizio di “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peraver il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento dei 4/5 delle speselegali del giudizio”.8.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile perché, da un lato, la decisione èconforme al principio di soccombenza e perché, dall’altro, il motivo di ricorsoimpinge di nuovo il merito della decisione in ordine alla determinazione dellespese di lite.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019).Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoOpposizione statopassivo; creditoDott. [OSCURATO:PERSONA] professionale;Dott. [OSCURATO:PERSONA] eccezioneinadempimentoDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 5503/2022 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; P.I. 03492850361),rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rustichelli (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Modena, con studio inModena (MO), via [OSCURATO:PERSONA] n. 63, presso cui ha eletto domicilio.- ricorrente -contrononché del socio accomandatario [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ambeduecorrenti in Concordia sulla Secchia (Mo) via Provinciale per Mirandola n. 24,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Modena, depositato in data 22/12/2021;Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Modena - decidendosull’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA], promossa da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale accoglimentodell’opposizione, ha così deciso: ha ammesso al passivo il credito delricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in prededuzione per la somma di € 66.202,00, oltreaccessori; ha dichiarato compensate le spese di lite nella misura di 1/5 e perl’effetto ha condannato l’opponente al pagamento in favore del resistente dei4/5 delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 4.804, giàridotta di 1/5.2. Con ricorso depositato in data 12.12.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva infattiproposto opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo resodal giudice delegato, con cui era stata parzialmente rigettata la domandadell’opponente di essere ammesso al passivo, in via prededuttiva per lasomma complessiva di € 593.164,00, oltre interessi.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva invero ammesso al passivo parzialmente il creditodel Dott. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 50.000,00.4. Nell’opposizione ex art. 98 l.f. il ricorrente aveva dedotto, in fatto, che indata 26/7/2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito a lui e all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rustichelli un incarico di “a) assistenza, rappresentanza, consulenza e difesaper la predisposizione di domanda di concordato preventivo ex artt. 160 eseguenti RD 267/42, compresa l’attività/opera avanti agli Organi dellaprocedura; b) assistenza e consulenza nell’attività di ricerca, redazionecontratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti italiani ed esterianche tramite affitto di azienda o di rami di essa, degli assets della societàMartini [OSCURATO:SOCIETA]. necessari e utili al miglior soddisfacimento delceto creditorio in ipotesi di procedura concorsuale tra cui anche quellaconcordataria ai sensi della vigente legge fallimentare”. Ciò premesso in fatto,Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026ha dedotto in diritto che aveva correttamente adempiuto al mandato ricevuto,avendo predisposto tanto il ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, l.f.,quanto la proposta e il piano nel termine concesso.4.1 Il fallimento, con memoria depositata il 2/2/2021, si era costituitadeducendo: - la revocabilità del contratto con cui era stato pattuito ilcompenso su cui si basavano le pretese dell’opponente; - la nullità delcontratto di conferimento dell’incarico professionale, stante la pattuizione diun compenso forfettario sganciato dall’attività concretamente resa; - lacorrettezza della quantificazione del compenso effettuata dal giudicedelegato, in ragione non solo della parziarietà della prestazione (rispettoall’intera opera prospettata nell’incarico professionale), ma anchedell’inadeguatezza della stessa (da qui la proposizione dell’eccezione diinadempimento).4.2 Il Tribunale, nell’accogliere parzialmente la proposta opposizione, harilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) in relazione al profilo dellanullità della clausola determinativa del compenso e sulla revocabilità dellarelativa pattuizione, le pattuizioni contrattuali regolanti la determinazione delcompenso erano contrarie al disposto dell’art. 2233, comma 2, c.c., postoche, nel caso di specie, il parametro dell’adeguatezza non era stato rispettatoin ragione del fatto che la somma pattuita con riguardo ad un’attivitàsemplice, come quella di predisporre un ricorso c.d. “in bianco”, era statacorrelata ad un compenso pari ad euro 40.000 che - considerata la circostanzache il medesimo importo era stato previsto anche per l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -determinava un compenso complessivo di euro 80.000; (ii) era inoltreevidente non solo la sproporzione, ma anche la natura a forfait della clausoladi determinazione del compenso; (iii) la medesima considerazione dovevaessere ripetuta per la pattuizione di “Euro 260.000,00” per il deposito delricorso di concordato definitivo; (iv) anche in tal caso, sebbene non potessedubitarsi della maggiore complessità della prestazione ivi contemplata, lastessa non era in alcun modo correlata all’esito o agli eventuali sviluppisuccessivi alla fase di ammissione, essendo il relativo compenso statodeterminato in maniera fissa; (v) doveva considerarsi nulla anche l’ulterioreprevisione contrattuale in base alla quale l’importo per l’attività di assistenzaNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026nella ricerca di potenziali acquirenti sarebbe stato “da corrispondersi aprescindere dall’esito positivo delle attività prestate in unica soluzione entroe non oltre il mese di gennaio 2018”; (vi) le predette clausole, pertanto, nonsolo contrastavano con il principio di imprescindibile correlazione fraprestazione e corrispettivo, ma “dissonavano” con la “causa concreta” cheispirava l’intera pattuizione negoziale; (vii) ad abundantiam, doveva ritenersifondata altresì l’eccezione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fformulata dalla curatela, posto che, nella fattispecie in esame, era statapacifica la stipulazione del contratto di prestazione d’opera da cui traevaorigine la pretesa creditoria nel semestre anteriore alla dichiarazione difallimento come anche la scientia decoctionis (in re ipsa, nell’oggettodell’incarico ed espressamente ammessa dallo stesso opponente); (viii)poteva conseguentemente essere incidentalmente accertata - con effettilimitati al giudizio di accertamento del passivo - la revocabilità del contrattodi conferimento di incarico professionale, con conseguente inefficacia deltitolo su cui si fondava il credito nei confronti della massa dei creditori; (ix)in ordine alla natura dell’incarico, non potevano sorgere dubbi sulla unitarietàdella prestazione posta in essere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], inquanto era priva di pregio la tesi della distinzione tra l’attività di assistenza,rappresentanza, consulenza e difesa per la predisposizione della domanda diconcordato preventivo e quella di assistenza e consulenza nell’attività diricerca, redazione contratti, trattative con potenziali investitori e acquirenti,ciò altresì in ragione della dirimente argomentazione che il piano era basatosulla cessione o l’affitto dell’azienda; (x) inoltre, per espressa previsionedell’art. 1, comma 3, del D.M. 140/2012, i compensi liquidati secondo iparametri del citato decreto devono intendersi onnicomprensivi, in quanto“comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, inclusele attività accessorie alla stessa”; (xi) in ordine al quantum debeatur, al finedi determinare il compenso del dottore commercialista, occorre tenere inconsiderazione (art. 5): “a) valore e natura della pratica; b) importanza,difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza perl'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici,ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026f) pregio dell'opera prestata”; (xii) sebbene la prestazione fosse certamentecomplessa, i risultati dell’attività svolta non potevano essere valutatipositivamente, considerato che l’aggiudicatario si era rifiutato di procedereall’acquisto del ramo di azienda e alla stipula dei contratti connessi; (xiii)quanto al pregio dell’opera prestata, il fallimento resistente aveva eccepitol’inesatto adempimento del professionista incaricato, questione che rilevavaai fini della determinazione del compenso e che non poteva ritenersi copertadal giudicato endofallimentare, in quanto non solo il giudice delegato avevarilevato il non completo adempimento della prestazione, ma ciò che avevaespressamente escluso era solo un totale inadempimento; (xiv) a carico delprofessionista - al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successopieno della procedura - ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suoadempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale edeontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con lapropria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti eimprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella suacessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguentefallimento (così, richiamando: Cass., Sez. Un., 14/11/2021, n. 42093); (xv)a fronte di una tale ripartizione dell’onere della prova, il curatore avevaeccepito la non corretta esecuzione della prestazione, nonché l’incompletoadempimento, mentre sarebbe ricaduto sull’opponente dimostrare il propriocorretto adempimento; (xvi) l’opponente si era limitato tuttavia a ribaltare -erroneamente - l’onere della prova del proprio inadempimento sul curatore,quando in realtà l’eccezione della curatela era sufficientemente circostanziatain termini di allegazione; (xvii) nel caso di specie, i profili di criticità dellaproposta e del piano di concordato non si limitavano alla loro manifestainettitudine sotto il profilo economico, causalmente in parte riconducibileall’inadempimento dell’aggiudicataria ma esistevano diversi profili diinammissibilità anche dal punto di vista giuridico; (xviii) in buona sostanza,se anche Coemar si fosse resa acquirente del ramo di azienda, ciò sarebbeavvenuto sulla base di valori ben inferiori rispetto a quelli previsti nel piano(fondato sulla necessità di un’offerta ma non sui suoi valori effettivi) eavrebbe riguardato un solo ramo di azienda, rendendo così difficile ipotizzareNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026la fattibilità del concordato; (xix) ciò doveva essere considerato al fine dideterminare il quantum del compenso, unitamente alla circostanza chel’incarico era stato conferito con identico contenuto e in pari data altresìall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; (xx) in ragione di tutte le suindicate circostanze, non solonon ci si poteva discostare dai parametri minimi per la determinazione delcompenso, ma occorreva altresì applicare ulteriori diminuenti; (xxi) in baseall’art. 27 del D.M. 140/2012, il quantum è determinato in funzione del totaledelle passività e secondo i parametri indicati nel riquadro 9 della tabella C -Dottori commercialisti ed esperti contabili, con la precisazione che “lepercentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sonoridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esitonegativo”; (xxii) nel caso di specie, in considerazione anche del fatto che ivalori indicati nel piano si erano rivelati non attendibili, occorreva prenderequale riferimento il passivo risultante dall’ultimo bilancio, sostanzialmentecoincidente con il passivo accertato in sede fallimentare; (xxiii) sideterminava in tal modo un compenso, nei minimi, pari a 264.807,19, chedoveva essere dimezzato, essendosi la procedura conclusa con esito negativo(così per euro 132.403,59); (xxiv) tale somma doveva essere ulteriormenteridotta della metà in ragione della generale possibilità di diminuire ilcompenso del 50% prevista dall’art. 18 del sopra ricordato decreto, nonchéin ragione della parziarietà dell’adempimento e della diligenza impiegata, daparametrare alla sua limitata utilità per la massa dei creditori in ragione dellediverse criticità riscontrate nel piano; (xxv) il credito doveva quindi essereammesso nella misura di euro 66.202,00 (arrotondato per eccesso l’importodi euro 66.201,79), oltre accessori di legge, nella categoria prededuzioni;(xxv) per le spese di lite, sebbene si fosse giunti ad una quantificazione delcredito non superiore alla formulata proposta conciliativa, il rifiutodell’opponente nell’accettare la proposta non poteva ritenersi immotivato,posto che il passivo preso a riferimento per il calcolo del compenso ai finidell’art. 27 D.M. 140/2012 era diverso da quello considerato nella propostaanzidetta.5. Il decreto, pubblicato il 22/12/2021, è stato impugnato dal Dott. MarioMasella con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, cui il FallimentoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026della società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del socio accomandatarioYoulight S.r.l. hanno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418e 1419 c.c., 2233, comma 2°, c.c., nonché degli artt. 1325, 1343 e segg.c.c., per avere il Tribunale ritenuto nullo l’intero contratto inter partesanziché, semmai, ritenere parzialmente nulla la sola clausola contrattuale dicui al punto b) del mandato professionale, che predeterminava, relativamentealle attività relative alla cessione dell’azienda, l’individuazione di un compensoa forfait svincolandolo dalla valutazione della reale attività svolta dalprofessionista in favore della cliente.1.1 Il motivo è inammissibile perché la doglianza è completamente decentratarispetto alla ratio decidendi che sostiene - sul profilo qui in esame - ilprovvedimento impugnato. Ed invero, non corrisponde al vero - come invecepredicato dalla parte ricorrente - che il Tribunale avesse dichiarato la nullitàdell’intero contratto di opera professionale intercorso tra le parti, madiversamente e come auspicato dalla stessa ricorrente, la declaratoria dinullità, per contrarietà all’art. 2233, comma 2°, c.c., ha riguardato le soleclausole negoziali afferenti la determinazione del compenso per lasproporzione dello stesso ed in ragione della sua determinazione a forfait,senza alcun riferimento alla tipologia di prestazione offerta dai professionisti.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c.,nonché degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., per avere il Tribunale interpretato ilmandato professionale come prevedente un incarico unitario, anziché duedistinte prestazioni. Deduce, inoltre, il ricorrente vizio di “omesso esame circafatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.)”, per non aver il Tribunale esaminato alcuni fatti ritualmenteallegati dal ricorrente, nella specie la redazione di contratto estimatorio, dicontratto di cessione d’azienda, di contratto di affitto d’azienda, di contrattoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026di locazione e di cinquantasei accordi sindacali, tutti oggetto di contraddittoriotra le parti.2.1 Anche il secondo motivo - così articolato - risulta palesementeinammissibile.2.1.1 Da un lato, le doglianze pretendono un nuovo apprezzamento delcontenuto delle clausole negoziali previste nel contratto di operaprofessionale stipulato tra le parti, in punto di determinazione unitaria o menodelle prestazioni concordate, scrutinio quest’ultimo che, riguardandol’apprezzamento sul merito della controversia, esula dal sindacato del giudicedi legittimità.Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressada questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartieneall'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce soloalla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza elogicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ognicritica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di meritoche si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto daquesti esaminati (Sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciòva aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoniermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legalidi interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i qualiil giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità edautosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale dellaregolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione,ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo inparte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione deldiverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. ancheSez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede diNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1,Sentenza n. 4178 del 2007).2.1.2 Ma anche le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente sotto l’egidaapplicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,non superano il vaglio di ammissibilità, perché declinate fuori dal paradigmaapplicativo delineato dalla norma processuale da ultimo menzionata, percome perimetrato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass, Sez., Un. n.8053/2014). Ed invero, il ricorrente - lungi dall’indicare i “fatti storici”, decisivied oggetto di dibattito processuale, nel cui omesso esame sarebbe incorso ilgiudicante del merito - si è invece limitato ad elencare una serie diargomentazioni difensive che - secondo il suo parere - non sarebbero stateadeguatamente apprezzate dal Tribunale nel suo percorso decisionale.Si tratta con evidenza della richiesta di un nuovo apprezzamento dellaquaestio facti, come tale inibita a questa Corte di legittimità.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 67 l. fall. e 2697 c.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenutorevocabile il mandato professionale.3.1 Il terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha interesse adimpugnare quella parte della motivazione sopra indicata (e riguardante ladeclaratoria di revoca, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.f., del contrattodi mandato professionale) che è stata resa, in realtà, dal Tribunaleespressamente ad abundantiam, non integrando la stessa, dunque, una ratiodecidendi autonomamente impugnabile (Cass, Sez. Un. n. 8087/2007).4. Il quarto mezzo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96,98 e 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere ilTribunale ritenuto inammissibile l’eccezione di inadempimento formulata dallaCuratela nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l.fall, inquanto coperta da giudicato endofallimentare, stante la mancataimpugnazione dello stato passivo sul punto da parte della Curatela”.4.1 Il quarto motivo è infondato.Sostiene in buona sostanza il ricorrente che il Tribunale avrebbe accoltol’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela invece “coperta” dalNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudicato endofallimentare per la mancata impugnazione, sul punto qui indiscussione, dello stato passivo da parte della curatela fallimentare.Tuttavia le carte processuali, e ciò con particolare riferimento allaricostruzione della vicenda processuale contenuta nel decreto qui impugnato(per come riassunto in premessa), descrivono un percorso delle questionitrattate, tra udienza di verifica dei crediti e successiva impugnazione, diversoda quello predicato dall’odierno ricorrente.In realtà, il Tribunale ha spiegato - senza ricevere tuttavia una smentitaarticolata in termini di autosufficienza da parte dell’odierno ricorrente - che ilg.d. si era pronunciato (rigettandola) sull’eccezione di inadempimento“integrale” della prestazione sollevata dalla curatela fallimentare, e cioè sulladedotta mancata esecuzione della prestazione professionale per ilsopraggiungere del fallimento. Mentre in sede di opposizione allo statopassivo - precisa sempre il Tribunale, nella sua ricostruzione della vicendaprocessuale - la curatela fallimentare aveva sollevato la diversa eccezione di“inesatto” inadempimento, che rappresentava, dunque, un’eccezioneontologicamente nuova (e diversa) rispetto a quella sollevata in sede diverifica (ed oggetto di pronuncia da parte del g.d., poi non impugnata dallacuratela), eccezione come tale deducibile in sede di opposizione allo statopassivo per la mancanza del divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c. nelgiudizio oppositivo (v. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018; Cass.,Sez. 6-1, ordinanza n. 27902 del 04/12/2020; vedi anche Cass. n.19003/2017) e non coperta, pertanto, da alcun giudicato endofallimentare.5. Il quinto mezzo declina vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1256 e 2697 c.c., nonché Violazione e falsa applicazione degli artt.2223, 2234, 1458 c.c. in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto provato l’inadempimentodel professionista ricorrente, benché il Fallimento resistente non abbiasoddisfatto l’onere probatorio a suo carico”.5.1 Il quinto motivo presenta, allo stesso tempo, profili di infondatezza e diinammissibilità.5.1.1 Quanto ai primi, va subito detto che il Tribunale ha correttamenteapplicato (espressamente richiamandoli) i principi di diritto affermati dallaNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giurisprudenza di legittimità in punto di ripartizione degli oneri probatori, nellamateria qui in esame.Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai fermanell’affermare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, ilcreditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negozialeo legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione delfatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, odall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 25584 del 12/10/2018: principi affermati in tema diopposizione allo stato passivo; vedi anche: Cass., Sez. 6-L, ordinanza n. 5847del 03/03/2021 che ha espressamente affermato che ”Il procedimento diopposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero eproprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regolegenerali in tema di onere della prova; da ciò consegue che l'opponente ètenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto dicredito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fattimodificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”; vedi anche: Cass. Sez.Un. n. 13533/2001; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3922 del 13/02/2024).Ciò posto, il provvedimento qui in esame non si è discostato dai principi quisopra ricordati e dai suoi corollari applicativi in tema di “inesattoadempimento” della prestazione, eccezione quest’ultima che - per quantosopra ricordato - è stata sollevata (ammissibilmente) dalla curatela in sededi costituzione nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo.5.1.2 Sotto altro profilo, va osservato che le ulteriori censure - sollevate,peraltro, dalla parte ricorrente sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - risultano all’evidenza inammissibili,in quanto tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivisitazionedalla quaestio facti sul profilo, ampiamente argomentato dal Tribunale,dell’inesatto adempimento del professionista alle obbligazioni discendenti dalcontratto di mandato professionale, cercando di sovvertirne, in questoNumero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026giudizio di cassazione, l’esito decisorio (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).Del pari inammissibile, perché versata in fatto, la censura in ordine al profilo- esaurientemente affrontato dal Tribunale dal punto di vista argomentativonel decreto qui impugnato (per come sopra riassunto in premessa) - delladescrizione, adeguatamente dettagliata, da parte della curatela dellainesattezza degli inadempimenti contestati in sede di giudizio di opposizioneallo stato passivo.6. Si articola anche un sesto motivo col quale si denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 21 D.M. 55/2014 e art. 27 D.M. 140/2012 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale determinatoi compensi del professionista utilizzando le passività inserite nel bilancio al31/12/2016 anziché il valore del passivo indicato nel piano concordatario”.7.1 Anche per il sesto motivo possono essere richiamate integralmente leriflessioni spese in relazione ai motivi che precedono per decretarne, anchein questo caso, l’inammissibilità.Si contesta, cioè, da parte della ricorrente il ragionamento in fatto operatodal Tribunale per l’accertamento dell’entità del passivo sulla cui base calcolareil compenso del professionista, sulla base della regola tabellare.Accertamento quest’ultimo che esula dal sindacato di legittimità, per lo menonei termini esposti nel motivo di ricorso qui in esame.Sul punto non può essere dimenticato che - in tema di ricorso per cassazione- il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, cit. supra; cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/20267. Con il settimo mezzo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt.27 e 18 D.M. 140/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peravere il Tribunale illegittimamente ridotto del 50% il compenso spettante alDott. [OSCURATO:PERSONA]”.7.1 Anche il settimo motivo è inammissibile perché attinge il merito delladecisione in ordine alla quantificazione del compenso liquidabile alprofessionista, profilo quest’ultimo che - per quanto ricostruito in premessa -è stato adeguatamente motivato da parte del Tribunale, le cui conclusioniargomentative non possono essere dunque rimesse qui in discussione, tantomeno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ..8. L’ottavo ed ultimo motivo articola vizio di “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., peraver il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento dei 4/5 delle speselegali del giudizio”.8.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile perché, da un lato, la decisione èconforme al principio di soccombenza e perché, dall’altro, il motivo di ricorsoimpinge di nuovo il merito della decisione in ordine alla determinazione dellespese di lite.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10.3.2026Il PresidenteP.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 5503/2022Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 7441/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10.3.2026Il Presidente