Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 11821/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro I.T.L. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 103/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 05731 sez.

ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 5731/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 103/2021 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, nel giudizio relativo all'opposizione avverso sei ordinanze ingiunzioni con le quali era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative correlate al disconoscimento della genuinità dei contratti di lavoro a progetto sottoscritti tra la società e i lavoratori, a seguito di accertamento ispettivo.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto la tardività dell'appello, per decorso del termine lungo semestrale, atteso che il deposito dell'impugnazione era avvenuto il 17.10.2019 mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23.5.2018; hanno, poi, specificato che la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 16.7.2019 aveva riguardato solo alcuni errori formali della intestazione della sentenza la cui sostanza non era stata minimamente toccata nella sua effettiva ratio decidendi.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di L'Aquila.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine alla eccepita azionabilità della sentenza legittimata dalla intervenuta correzione ed integrazione delle parti.

3. Con il secondo motivo si censura l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 cpc, sotto il profilo della mera apparenza e della illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione in ordine al termine temporale di impugnazione nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in relazione all'art. 132 n. 4 cpc.RG 5731/2021

4. Con il terzo motivo si obietta l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 cpc, sotto il profilo della omessa o apparente motivazione in ordine al prospettato dubbio circa le parti in giudizio nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in relazione all'art. 132 n. 4 cpc.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 288 cpc, dell'art. 342 cpc in relazione all'art.163 cpc e degli artt. 989, 100 e 101 cpc.

6. Con i suddetti motivi si deduce, in sintesi, che la Corte territoriale, con una motivazione apparente e assolutamente inadeguata, non aveva valutato che, nel caso in esame, la correzione degli errori materiali era funzionale alla impugnazione da proporre di talché il termine per presentare appello non poteva che decorrere dalla ordinanza emessa ex art. 288 cpc.

7. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.

8. Sotto il profilo processuale, non sono meritevoli di accoglimento le censure prospettate ex artt. 112, 132 n. 4 e 360 n. 5 cpc, in ordine ad un asserito vizio di motivazione della gravata sentenza.

9. Invero, il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte o su una istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo alla inesistenza di una decisone sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085 del 23.2.1995 n. 2085) salva l'ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079 del 25.2.2005; Cass. n. 14486/2004).

10. Inoltre, in sede di legittimità, è stato affermato che la motivazione è solo apparente, con la conseguenza che la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché pacificamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture RG 5731/2021 (Cass. Sez.

Un. n. 22232 del 2016) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009).

11. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostrwre il percorso logico-giuridico che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ritenuto, dai giudici di seconde cure, proposto in relazione a parti del provvedimento non oggetto dell'ordinanza di correzione materiale adottata il 16.7.2019 e, pertanto, tardivamente presentato.

12. In punto di diritto, poi, deve rilevarsi che la impugnata è sentenza è conforme al principio in virtù del quale il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - secondo cui le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione (Cass. n. 19668/2009; Cass. n. 28189/2008; Cass. n. 1843/1996).

13. Nella fattispecie, come correttamente sottolineato dai giudici di seconde cure, il provvedimento di correzione ha riguardato esclusivamente la indicazione delle parti contendenti nella intestazione della sentenza, in un contesto in cui le parti effettive erano comunque evincibili dal complesso RG 5731/2021 della decisione, senza che sì determinasse, pertanto, un obiettivo dubbio sul reale contenuto di questa.

14. Ne consegue che la disposta correzione, in modo condivisibile, non è stata ritenuta idonea a riaprire i termini della impugnazione.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo le denunciate violazioni di legge.

16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMARIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro I.T.L. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 103/2021 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05731 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- RG 5731/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 103/2021 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, nel giudizio relativo all'opposizione avverso sei ordinanze ingiunzioni con le quali era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative correlate al disconoscimento della genuinità dei contratti di lavoro a progetto sottoscritti tra la società e i lavoratori, a seguito di accertamento ispettivo. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto la tardività dell'appello, per decorso del termine lungo semestrale, atteso che il deposito dell'impugnazione era avvenuto il 17.10.2019 mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23.5.2018; hanno, poi, specificato che la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 16.7.2019 aveva riguardato solo alcuni errori formali della intestazione della sentenza la cui sostanza non era stata minimamente toccata nella sua effettiva ratio decidendi. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di L'Aquila. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine alla eccepita azionabilità della sentenza legittimata dalla intervenuta correzione ed integrazione delle parti. 3. Con il secondo motivo si censura l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 cpc, sotto il profilo della mera apparenza e della illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione in ordine al termine temporale di impugnazione nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in relazione all'art. 132 n. 4 cpc.RG 5731/2021 4. Con il terzo motivo si obietta l'omesso esame, ex art. 360 n. 5 cpc, sotto il profilo della omessa o apparente motivazione in ordine al prospettato dubbio circa le parti in giudizio nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cpc in relazione all'art. 132 n. 4 cpc. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 288 cpc, dell'art. 342 cpc in relazione all'art.163 cpc e degli artt. 989, 100 e 101 cpc. 6. Con i suddetti motivi si deduce, in sintesi, che la Corte territoriale, con una motivazione apparente e assolutamente inadeguata, non aveva valutato che, nel caso in esame, la correzione degli errori materiali era funzionale alla impugnazione da proporre di talché il termine per presentare appello non poteva che decorrere dalla ordinanza emessa ex art. 288 cpc. 7. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati. 8. Sotto il profilo processuale, non sono meritevoli di accoglimento le censure prospettate ex artt. 112, 132 n. 4 e 360 n. 5 cpc, in ordine ad un asserito vizio di motivazione della gravata sentenza. 9. Invero, il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile quando vi sia l'omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte o su una istanza che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto, tale da dare luogo alla inesistenza di una decisone sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. n. 2085 del 23.2.1995 n. 2085) salva l'ipotesi in cui ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079 del 25.2.2005; Cass. n. 14486/2004). 10. Inoltre, in sede di legittimità, è stato affermato che la motivazione è solo apparente, con la conseguenza che la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché pacificamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture RG 5731/2021 (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). 11. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostrwre il percorso logico-giuridico che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ritenuto, dai giudici di seconde cure, proposto in relazione a parti del provvedimento non oggetto dell'ordinanza di correzione materiale adottata il 16.7.2019 e, pertanto, tardivamente presentato. 12. In punto di diritto, poi, deve rilevarsi che la impugnata è sentenza è conforme al principio in virtù del quale il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - secondo cui le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - è legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione (Cass. n. 19668/2009; Cass. n. 28189/2008; Cass. n. 1843/1996). 13. Nella fattispecie, come correttamente sottolineato dai giudici di seconde cure, il provvedimento di correzione ha riguardato esclusivamente la indicazione delle parti contendenti nella intestazione della sentenza, in un contesto in cui le parti effettive erano comunque evincibili dal complesso RG 5731/2021 della decisione, senza che sì determinasse, pertanto, un obiettivo dubbio sul reale contenuto di questa. 14. Ne consegue che la disposta correzione, in modo condivisibile, non è stata ritenuta idonea a riaprire i termini della impugnazione. 15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, non sussistendo le denunciate violazioni di legge. 16. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Ad
Sentenza Cassazione n. 11821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris