CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 30810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 10/02/2026 del Tribunale di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza resa in data 10 febbraio 2026 il Tribunale di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata dal Pubblicoministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 1° marzo 2013, irrevocabile il22 ottobre 2025,che lo ha dichiarato colpevole del reato di appropriazioneindebita di un dipinto in olio.Il Tribunale, rilevato il mancato adempimento dell’obbligo di restituzione delquadro oggetto di sottrazione cui era stato subordinato il beneficio in parola, harevocato la sospensione condizionale della pena, stante l’assenza di titoli chepotessero legittimarne la ritenzione.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del suo difensore avv.Santangelo, e denuncia due motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione dell’art. 165 cod. pen.Lamenta la mancata verifica, sia pur sommaria, delle condizioni economichedel condannato in punto di concreta possibilità di adempiere all’obbligo entro iltermine prefissato e, comunque, della sopravvenuta impossibilità del condannatodi restituire quanto richiesto in sede di condanna, poiché questi non era più nelpossesso del quadro.2.2. Con il secondo motivo lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 2794 cod. civ., per avere il Tribunale omesso di valutare che la consegnadel quadro avvenne a garanzia di un credito vantato dal condannato nei confrontidi un soggetto che, infatti, aveva ricevuto il relativo prezzo dell’acquisto e chenon gli aveva mai restituito detta somma.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 2 aprile 2026, ha chiesto la declaratoriad’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso in sede dilegittimità secondo cui, in tema di sospensione condizionale della penasubordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inosservanza di questi daparte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, nonpotendo, per un verso, il Giudice dell'esecuzione limitarsi a un'apodittica presad'atto dell'inadempienza del condannato e, per altro verso, ben potendo venire inrilievo l'evidenza di un’inattività ovvero di una scarsa collaborazione delcondannato al fine di rendere operativa a suo beneficio la prescrizione di volta involta accompagnata al beneficio stesso (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017,Coglitore, Rv. 271615; Sez. 1, n. 35809 del 20/04/2016, Gigli, Rv. 267581; Sez.1, n.6314 del 10/12/2009, dep. 2010, Rv. 246108).Si è altresì chiarito, sotto altro, concorrente profilo, che l'art. 666, comma 5,cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori daesercitarsi nell'ambito di una discrezionalità motivata, come è evidente daltenore letterale della disposizione in parola che difatti così recita: «il giudice puòchiedere alla autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbiabisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto delcontraddittorio». È, dunque, onere del soggetto interessato, in sede diesecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, benpotendo il Giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto.2. Tanto premesso in diritto, va detto che i motivi di ricorso – che possonoessere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questionitrattate – sono del tutto destituiti di fondamento.In primo luogo è del tutto eccentrico il richiamo svolto nel ricorso allagiurisprudenza di legittimità che condivisibilmente impone, nel caso in cui ilbeneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamentodella provvisionale ovvero al risarcimento del danno, la verifica delle condizionieconomiche del condannato; ciò per la duplice considerazione che, nel caso inesame, l’obbligo imposto era unicamente quello dell’eliminazione delleconseguenze dannose del reato e, segnatamente, quello della restituzione delbene di cui il condannato si era appropriato indebitamente, sicché il tema dellaverifica delle condizioni economiche non viene in alcun modo in rilievo. In ognicaso, si osserva che tale tipo di censura avrebbe dovuto essere fatta valere conl’impugnazione avverso la sentenza di merito con cui la condizione al beneficioera stata posta.3. In secondo luogo, il Tribunale – diversamente da quanto lamentato nelricorso – non ha fatto discendere la revoca del beneficio in via automaticadall’inadempimento, ma ha dato conto dell’assenza di allegazioni in punto diimpossibilità o di estrema difficoltà di adempiere ed ha in proposito chiaritol’irrilevanza dell’asserita esistenza di un diritto di ritenzione del quadro in capo alcondannato, trattandosi di questione oggetto di giudizio di cognizione nel qualesi era irrevocabilmente esclusa l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibilein capo a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di pronunciadella Sezione Seconda di questa Corte, n. 460094 in data 22 ottobre 2015.4. Il ricorso dev’essere, per le ragioni sin qui indicate, dichiaratoinammissibile e a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]