Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1985
ECLI:EU:C:1985:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61983C0145
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. [OSCURATO:PERSONA]
dell'11 luglio 1985
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
signori Giudici,
1.
Il 13 febbraio 1979, nel pronunciare la sentenza in causa
85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (Race. 1979, pag. 461)
, dichiaraste per la prima volta che « vietando (...) lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, l'articolo 86 [del trattato CEE] vuole (...) colpire non solo le pratiche atte a danneggiare direttamente i consumatori, ma anche quelle che recano loro un danno indiretto, indebolendo la struttura di effettiva concorrenza prevista dall'articolo 3, lettera f) ». Riconosceste così che il comportamento della multinazionale svizzera nel commercio delle vitamine per uso farmaceutico ed alimentare poteva nuocere tanto alla concorrenza quanto agli scambi fra gli Stati membri e doveva perciò essere neutralizzato e sanzionato.
Pur non essendo in possesso di dati precisi, sono persuaso che questa sentenza contribuì poderosamente a liberare il mercato europeo delle vitamine — un prodotto fondamentale per la fisiologia e l'economia degli uomini contemporanei — dalla stretta monopolistica in cui soffocava da anni e gli consentì di respirare ancora l'aria corroborante della libertà.
Qualcuno, dunque, vedeva giusto quando, agli inizi del 1973, suggerì alla [OSCURATO:PERSONA] di indagare nelle pieghe nascoste e pressoché inaccessibili di un impero commerciale fondato in buona parte su regole e clausole illecite. In una lettera « personale e confidenziale » inviata il 25 febbraio al signor Borschette, allora commissario responsabile del settore concorrenza, quel qualcuno chiedeva espressamente all'istituzione comunitaria d'intraprendere un'azione nei confronti della società Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'articolo 86 trattato CEE. Il ruolo e l'attività dell'impresa sul mercato mondiale delle vitamine erano accuratamente descritte; altrettanto circostanziata era la denuncia delle misure anticoncorrenziali che essa applicava e imponeva.
La lettera così terminava: « Le chiedo che il mio nome non sia coinvolto in questo affare. Tuttavia, resto a sua completa disposizione per le altre informazioni e per le prove documentali relative a ciascuno dei punti che ho sollevato. Inoltre, sono pronto in ogni momento a discutere con i Suoi collaboratori o con Lei personalmente qualunque [loro] aspetto e, se necessario, a volare in Belgio o a Roma a questo scopo. Di più, dopo che avrò lasciato [OSCURATO:PERSONA] verso il mese di luglio 1973, sarò persino disposto a comparire davanti a qualunque tribunale per testimoniare sotto giuramento dell'esattezza delle mie affermazioni. Confido che mi faccia sapere al più presto in quale modo potrò essere di ulteriore aiuto (...) ».
L'autore di questo testo prestava dunque servizio presso la società svizzera. Oggi il suo nome è ben noto: [OSCURATO:PERSONA], cittadino maltese e direttore nella divisione « Affari internazionali » della Hoff-mann-[OSCURATO:PERSONA], a Basilea.
Per la verità, che il signor [OSCURATO:PERSONA] fosse l'informatore della [OSCURATO:PERSONA] nell'affare delle vitamine non era un segreto da tempo; certamente dal 31 dicembre 1974, quando, sul confine tra Italia e Svizzera, egli si vide arrestare dalle autorità di quest'ultimo paese perché accusato, in base a una denuncia sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di divulgazione di informazioni commerciali e di violazione del segreto industriale (articoli 273 e 162 del codice penale elvetico). Per l'ex dipendente della multinazionale cominciò allora una lunga
via crucis.
Messo in libertà provvisoria il 21 marzo 1975 grazie al pagamento di una cauzione di 25000 franchi svizzeri, il 1° luglio 1976, dopo un processo in cui alcune udienze ebbero luogo a porte chiuse, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato in contumacia dal tribunale penale di Basilea ad un anno di carcere col beneficio della sospensione e al divieto di soggiorno nel territorio svizzero per la durata di cinque anni. Contro questa sentenza egli ricorse in appello e poi davanti al tribunale federale di Losanna; ma la condanna di primo grado fu confermata e a tempo debito divenne definitiva.
So bene che la vicenda di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato protagonista non si esaurisce in queste poche notizie. Qui, peraltro, raccontare tutti gli eventi — sempre amari e talvolta tragici — che seguirono il suo primo contatto epistolare coi servizi della [OSCURATO:PERSONA] non mi sembra necessario. In effetti, con ricorso 145/83 depositato il 18 luglio 1983, egli si è rivolto alla nostra Corte perché, accertata la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a certi atti e a certe omissioni che provocarono la scoperta della sua identità, condanni l'istituzione convenuta al risarcimento dei pregiudizi da lui successivamente subiti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] addebita altresì l'inadempimento dell'obbligo, da essa volontariamente assunto, di consigliare i suoi legali sulla possibilità di ricorrere contro la Svizzera per violazione della convenzione europea sui diritti dell'uomo (articoli 6 e 10). Darò dunque conto dei soli fatti che il ricorrente pone all'origine di detta responsabilità e al solo fine di stabilire se e in quale misura la condotta della [OSCURATO:PERSONA] debba ritenersi illecita e costituisca la causa dei danni di cui [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento.
Conviene inoltre ricordare che il 31 gennaio e il 1
o
febbraio di quest'anno si è tenuta davanti alla seconda sezione della Corte un'udienza istruttoria durante la quale, oltre ad [OSCURATO:PERSONA], furono sentiti il signor Portmann, avvocato del ricorrente all'epoca del processo di Basilea, e alcuni funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati dell'inchiesta [OSCURATO:PERSONA]. In quest'occasione, entrambe le parti chiesero che la Corte accertasse anzitutto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e l'eventuale prescrizione dell'azione promossa dal ricorrente, lasciando semmai a una fase successiva la decisione sull'entità e sulla liquidazione dei danni. Nell'esporre i fatti della causa, pertanto, terrò conto anche dei limiti che tale richiesta ci ha posto.
Un'ultima precisazione. In data 29 febbraio 1984, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un secondo ricorso (causa 53/84), diretto a far valere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per aver questa omesso di adire il comitato misto istituito dall'accordo di libero scambio tra CEE e Confederazione elvetica in merito ai provvedimenti presi nei suoi confronti dalle autorità svizzere. Poiché in detta domanda si lamentano gli stessi danni di cui si chiede il risarcimento col ricorso 145/83, ne tratterò in questa sede e precisamente nell'ultimo paragrafo delle conclusioni che vi presento.
2.
Dando seguito alla lettera del 25 febbraio 1973, il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale della divisione « Concorrenza » della [OSCURATO:PERSONA] (in seguito « [OSCURATO:PERSONA] »), invitò [OSCURATO:PERSONA] ad incontrarsi con alcuni suoi funzionari per discutere le questioni che egli aveva sollevato. Nel corso di tale riunione, tenutasi a Bruxelles il 9 aprile dello stesso anno, s'instaurò tra gli interlocutori un rapporto di franca collaborazione. [OSCURATO:PERSONA] consegnò alcuni documenti della [OSCURATO:PERSONA] che i funzionari ritennero di relativo interesse. Egli assicurò, tuttavia, di poterne fornire altri, più probanti, e ciò fece il giorno successivo (10 aprile 1973) dopo essere rientrato a Basilea. Fra le molte carte che inviò figuravano quattordici circolari amministrative interne, denominate « [OSCURATO:PERSONA] ». A questa spedizione ne seguirono altre due in data 15 aprile e 21 luglio 1973, ricche di documenti sull'attività commerciale della [OSCURATO:PERSONA], tra cui la fotocopia di una lettera che il presidente, signor [OSCURATO:PERSONA], aveva indirizzato ai dirigenti di tutte le filiali. Con la lettera del 21 luglio, [OSCURATO:PERSONA] fece inoltre sapere che avrebbe lasciato la [OSCURATO:PERSONA] alla fine dell'ottobre 1973.
Da allora la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver avuto più notizie da [OSCURATO:PERSONA], così perdendone completamente le tracce. Il ricorrente, per contro, fa presente che già nella sua prima lettera del 25 febbraio 1973 egli scrisse « di aver in programma di lasciare [la società] (...) e di voler avviare una propria produzione industriale di carne vicino a Roma, Italia ». Inoltre, nella sua deposizione davanti a questa Corte, egli ha affermato che in occasione della sua visita a Bruxelles, il 9 aprile 1973, comunicò ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA], e in particolare al signor Carisi, la sua intenzione di stabilirsi con la famiglia a Latina, una piccola città non lontana da Roma, dove appunto si riprometteva di dar vita a un allevamento industriale di suini. Secondo il ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque a conoscenza dei suoi progetti e del luogo in cui essi avrebbero dovuto realizzarsi. Egli sostiene, infine, di aver avuto un colloquio telefonico con Carisi agli inizi del novembre 1973 — e perciò qualche giorno dopo le dimissioni dalla [OSCURATO:PERSONA] — nel corso del quale comunicò al funzionario il numero telefonico della casa dei suoi suoceri in Italia, dove avrebbe trascorso qualche mese di vacanza prima di trasferirsi a Latina. Questa circostanza non è stata confermata dai funzionari interrogati nell'udienza istruttoria a cui peraltro il Carisi non ha potuto intervenire (vedasi più ampiamente
sub
n. 7, in fine).
Allorché l'ultima lettera di [OSCURATO:PERSONA] giunse a Bruxelles, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già intrapreso lo studio dei documenti da lui spediti, nella prospettiva, assai concreta, di aprire un'inchiesta a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Già da tempo, infatti — e precisamente da quando [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito le prime prove delle sue accuse —, i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si erano resi conto di aver tra le mani una faccenda scottante e delicatissima. Venne quindi deciso di procedere con molta prudenza; in particolare, come riferisce il direttore della divisione, fu stabilito di non avviare l'inchiesta presso le filiali [OSCURATO:PERSONA] prima che [OSCURATO:PERSONA] avesse definitivamente lasciato l'impresa svizzera.
Dopo le sue dimissioni, per contro, ci si sarebbe potuti muovere con maggiore disinvoltura. Era infatti convinzione dei funzionari incaricati delle indagini che, cessato i rapporto d'impiego tra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo dipendente, proteggere l'identità di quest'ultimo sarebbe stato meno necessario, soprattutto in vista della sua dichiarata disponibilità a confermare le proprie accuse « davanti a qualunque tribunale ». Detto altrimenti) essi erano persuasi che, se per por fine alla condotta della [OSCURATO:PERSONA], fosse stato utile far accertare da un organo giurisdizionale la fondatezza degli addebiti mossi nei suoi confronti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto contare sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] come ex responsabile di un settore commerciale dell'impresa.
In base a tali considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] attese fino al 22 ottobre 1974, cioè quasi un anno dopo la partenza di [OSCURATO:PERSONA], per mettere in moto la sua inchiesta (in precedenza si era svolta, e aveva dato frutti assai magri, solo un'indagine cosiddetta « periferica » presso i clienti abituali della [OSCURATO:PERSONA]). In quel giorno di autunno, dunque, tre funzionari della [OSCURATO:PERSONA] si recarono presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] a Parigi: il loro scopo era ottenere ufficialmente dal direttore di quella filiale i documenti che la [OSCURATO:PERSONA] possedeva da tempo all'insaputa dell'impresa e su cui avrebbe poi fondato la decisione di infrazione (articolo 86 del trattato). Ogni tentativo risultò però vano. Al direttore furono persino letti i brani più eloquenti dei « [OSCURATO:PERSONA] »; inutilmente, tuttavia, perché egli pretese di non conoscerli. Non restava che mostrargli i documenti per ottenerne la dichiarazione di autenticità: ma una decisione del genere non aveva precedenti ed era troppo rischiosa perché si potesse prenderla su due piedi.
« Tornati a mani vuote — afferma nella sua deposizione un altro funzionario della [OSCURATO:PERSONA], il signor Rihoux —, ci chiedemmo se si dovesse archiviare l'inchiesta nonostante le prove schiaccianti di cui eravamo in possesso, oppure andare fino in fondo. Si decise di valutare innanzitutto gli interessi in giuoco, soppesando i dati che consigliavano il loro perseguimento o che ad esso si opponevano. Da un lato, emergeva l'interesse generale della Comunità, che impone alla [OSCURATO:PERSONA] di vigilare sull'applicazione del trattato e in particolare dei principi sanciti negli articoli 85 e 86; dall'altro, poteva ancora profilarsi, benché non più vincolante per l'istituzione, un interesse dell'informatore a mantenere celata la propria identità. Contro l'esibizione dei documenti militavano il modo in cui questi erano giunti al Berlaymont e i segni di riconoscimento che vi apparivano. Stava però di fatto — dice ancora Rihoux — che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna istruzione, nemmeno la più vaga, su come la [OSCURATO:PERSONA] dovesse impiegare le sue informazioni, né aveva chiesto di essere tenuto al corrente del loro uso ». Come ho già detto, infine, i funzionari erano convinti che, una volta lasciata Basilea, « [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna particolare ragione di nascondere la sua identità » (cfr. la dichiarazione del signor Pappalardo, anch'egli responsabile dell'inchiesta). Con tutto ciò, quando fu presa la decisione di esibire i documenti, gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] ebbero cura di scegliere quelli che, oltre a servire da prove per la decisione sanzionatoria, presentassero l'aspetto più anonimo, o meglio più neutro, come le circolari che sono distribuite in copia alle diverse filiali. Inoltre, si provvide ad eliminare dai rispettivi testi tutte le indicazioni che consentissero di risalire ad una specifica fonte.
Prese queste precauzioni e messa a punto la strategia da seguire, il 29 ottobre 1974 i funzionari comunitari si presentarono contemporaneamente ai direttori delle filiali [OSCURATO:PERSONA] di Parigi e di Bruxelles sperando ancora di persuaderli a estrarre dai loro archivi le carte incriminate. Ma, poiché l'atteggiamento dei due continuò ad essere elusivo o addirittura ostruzionistico, gli uomini della [OSCURATO:PERSONA] si risolsero a tirar fuori le 14 note amministrative interne e la lettera del signor [OSCURATO:PERSONA]. Così posti di fronte all'evidenza, i responsabili delle filiali, a cui fu permesso di fotocopiare i documenti, confermarono finalmente l'esistenza e l'autenticità di questi ultimi.
Poche settimane più tardi, e precisamente il 18 dicembre 1974, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositò in nome della [OSCURATO:PERSONA] e presso le autorità svizzere di polizia una querela per violazione degli articoli 273 e 162 del codice penale elvetico. La denuncia era indirizzata formalmente contro ignoti. Dopo aver esposto le circostanze relative alle visite dei funzionari presso le filiali di Parigi e di Bruxelles e il contenuto dei documenti fotocopiati dai rispettivi direttori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] affermava infatti che « la società Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] ignora in quale modo la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sia giunta in possesso dei documenti riservati (...). Il colloquio [avuto dal] sottoscritto con i signori Carisi, Pappalardo e Rihoux l'8 novembre 1974 a Bruxelles dà l'impressione che i funzionari della Comunità (...) abbiano ottenuto i documenti in questione senza iniziativa da parte loro e che (...) conoscano colui che li ha forniti. Non è stato tuttavia possibile sapere il momento in cui essi [li] hanno ricevuti ».
Nel suo atto di accusa, dunque, la società dichiarò che, sulla base del materiale in suo possesso e nonostante le indagini svolte all'interno del gruppo, essa non era in grado di stabilire l'identità dell'informatore. A conoscenza degli inquirenti, tuttavia, il suo legale portava una certezza ed un sospetto: la prima riguardava la provenienza dei documenti di cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto le copie, tutti sicuramente redatti negli uffici della sede centrale di Basilea. Il secondo si appuntava sul nome del presunto colpevole: [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di querela l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustificò questa congettura spiegando che da qualche anno il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva suscitato le critiche dei suoi superiori, tanto che nell'estate del 1973 la direzione della società gli aveva suggerito di dimettersi. Il fatto che egli avesse lasciato la [OSCURATO:PERSONA] in termini non propriamente cordiali e certe deduzioni ricavabili dal confronto dei documenti originali con le copie avute dalla [OSCURATO:PERSONA] « legittimano — concludeva [OSCURATO:PERSONA] — il sospetto che il signor [OSCURATO:PERSONA] sia l'autore dei fatti incriminati ».
Il 31 dicembre 1974 il ricorrente fu arrestato. Messo in libertà provvisoria il 21 marzo 1975, egli riprese i contatti con la [OSCURATO:PERSONA], rimasti interrotti da quasi un anno e mezzo, e nei primi giorni d'aprile incontrò a Bruxelles i funzionari che avevano condotto l'inchiesta contro [OSCURATO:PERSONA]. Come riconoscono le parti, l'atmosfera del colloquio fu amichevole. Nell'esprimergli la loro solidarietà, i funzionari promisero ad [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pagato tutte le spese legali, compresa la cauzione versata per uscire dal carcere. Secondo il ricorrente, essi si impegnarono altresì a fornire consigli giuridici al signor Portmann, allora avvocato di [OSCURATO:PERSONA], per la preparazione della sua difesa. La convenuta conferma di avere in effetti provveduto a pagare le spese di [OSCURATO:PERSONA] e di averlo aiutato in vari modi, anche dopo che le sue traversie giudiziarie ebbero termine, ma nega di aver assunto l'obbligo di collaborare con i suoi legali.
Nel corso dell'incontro, si parlò inoltre degli avvenimenti più recenti. I funzionari vollero sapere da [OSCURATO:PERSONA] i dettagli delle circostanze in cui aveva avuto luogo il suo arresto e, per parte loro, raccontarono quanto era successo a Bruxelles dopo la sua ultima visita; in particolare, gli dissero dell'inchiesta che avevano compiuto presso le filiali della [OSCURATO:PERSONA]. A questo riguardo, anzi, il signor Pappalardo ricorda di aver riferito al ricorrente che proprio in quell'occasione i direttori di Parigi e di Bruxelles ebbero copia di alcuni tra i documenti da lui forniti: « ne parlai — afferma il funzionario — come “ di un'ipotesi [atta a] spiegare quello che per [noi] era [ancora] inspiegabile e cioè l'identificazione e l'arresto ” di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo — conclude Pappalardo — non sembrò peraltro colpito da tali rivelazioni e non espresse alcuna critica all'operato della [OSCURATO:PERSONA] ».
Su questa parte della conversazione i ricordi del ricorrente sono diversi; egli sostiene infatti di non aver mai chiesto ai funzionari presenti come, a loro avviso, le autorità svizzere fossero venute in possesso dei documenti incriminati. Al riguardo, però, giova rammentare che — come risulta dal verbale dell'interrogatorio a cui [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto durante il suo arresto — gli inquirenti svizzeri gli mostrarono alcuni documenti, precisando che essi erano stati consegnati dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ai direttori delle filiali belga e francese. Il ricorrente non contesta tale fatto, ma afferma di non avergli dato peso, ritenendo che esso fosse un espediente usato dalla polizia svizzera per carpirgli una confessione. Tuttavia, dal verbale dell'interrogatorio risulta ancora che [OSCURATO:PERSONA] riconobbe praticamente di aver consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] i « [OSCURATO:PERSONA]»: la cosa — egli ammise — è « del tutto possibile ».
Il 9 giugno 1976, la [OSCURATO:PERSONA] adottò una decisione in cui constatava formalmente che l'impresa Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato comunitario delle vitamine. Si concludeva così il primo « round » della vicenda che due anni e mezzo più tardi avrebbe messo capo alla sentenza da cui ho preso le mosse.
3.
Altri fatti di minore rilievo per il vostro giudizio ebbero luogo dopo la prima visita di [OSCURATO:PERSONA] al Berlaymont; e qui li citerò senza un ordine preciso. Nel suo atto introduttivo e nella memoria di replica, ad esempio, ¡I ricorrente riferisce di vari colloqui telefonici e di ulteriori incontri avuti coi funzionari comunitari, i primi in epoca precedente e successiva al suo congedo dalla [OSCURATO:PERSONA], i secondi dopo che fu dimesso dalle carceri svizzere. Egli menziona altresì alcuni episodi avvenuti al momento del suo arresto, durante l'interrogatorio e nel corso della detenzione. Vengono inoltre descritti il ruolo svolto in questo periodo dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli interventi che essa fece a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il racconto del ricorrente contiene infine una sezione dedicata al capitolo italiano della sua storia: esso — ricorderò — non fu molto più fortunato di quello svizzero, dal momento che gli ambiziosi progetti di [OSCURATO:PERSONA] fallirono quasi sul nascere, essenzialmente per mancanza di fondi, ed egli fu costretto a riparare in [OSCURATO:PERSONA] per sfuggire alle conseguenze civili e penali del tracollo a cui la sua impresa andò incontro.
[OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, contesta l'esattezza di certe deduzioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] e corregge la versione che egli dà di alcune circostanze. A suo avviso, in particolare, non è corretta l'affermazione del ricorrente secondo cui, durante un colloquio telefonico avvenuto nei primi giorni del 1975 tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo confermò espressamente che ad informare la [OSCURATO:PERSONA] era stato [OSCURATO:PERSONA]. Devo dire che su tale fatto, intervenuto comunque quando già [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato alla polizia svizzera di aver fornito informazioni alla [OSCURATO:PERSONA], e soprattutto sul contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non possediamo dati certi; né, com'è ovvio, la Corte può ritenersi vincolata da quanto afferma al riguardo la sentenza del tribunale di Basilea. L'episodio, insomma, è troppo poco limpido per contribuire al già difficile accertamento della responsabilità su cui siete chiamati a pronunciarvi.
Ben diverso — diciamo pure paragonabile a quello dei fatti esposti
sub
n. 2 — è invece il contributo che al vostro compito apporta l'incontro svoltosi a Bruxelles l'8 novembre 1974, e cioè pochi giorni dopo la visita alle filiali della [OSCURATO:PERSONA], tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i funzionari della [OSCURATO:PERSONA]. Di questo colloquio — durante il quale [OSCURATO:PERSONA] pronunciò minacce che i suoi interlocutori ritennero ricattatorie, ma sostanzialmente prive di base — mi occuperò a fondo
sub
n. 7. Qui basterà dire che nel nostro procedimento esso è stato evocato per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di comparsa di risposta. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non ve n'è traccia; egli lo fa invece valere nella replica come circostanza che aggravò ulteriormente il pregiudizio da lui subito.
4.
Con ricorso in causa 145/83, il signor [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee: a) divulgando in più momenti la sua identità come informatore nell'inchiesta da essa condotta contro l'impresa Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA], ha violato l'obbligo del segreto professionale e ha così provocato il suo arresto, la sua detenzione e la sua condanna da parte delle autorità svizzere; b) è venuta meno all'obbligo di consigliare i suoi legali sulla possibilità di adire la [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo.
Per questi fatti e per queste omissioni egli chiede la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni sofferti e al pagamento delle spese di giudizio. L'istituzione convenuta, invece, conclude per il rigetto del ricorso, in quanto infondato; rispetto al punto a), essa eccepisce inoltre, ai sensi dell'articolo 43 protocollo sullo statuto della Corte, la prescrizione dell'azione promossa nei suoi confronti.
5.
Per quanto riguarda la violazione del segreto professionale, il ricorrente sostiene che i rapporti da lui instaurati con la [OSCURATO:PERSONA] ebbero fin dall'inizio il carattere della confidenzialità. A dimostrarlo sarebbero sia il testo della sua prima lettera, sia il tenore dei colloqui che egli ebbe coi funzionari della [OSCURATO:PERSONA] durante l'incontro del 9 aprile 1973. Non fosse che per questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a non rivelare il suo nome. Tale obbligo, tuttavia, aveva anche una duplice base legale: da un lato, gli articoli 214 trattato CEE e 20 regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17; dall'altro, i princìpi che governano la materia nei diritti degli Stati membri.
Quest'ultima affermazione è sicuramente inesatta. Beneficiario dei divieti previsti dal trattato e dal regolamento, infatti, è l'imprenditore inquisito e non il confidente. Quanto poi agli ordinamenti nazionali, è certo che la loro analisi non permette di enucleare una comune disciplina della materia; per di più, le regole che essi dettano in tema di responsabilità dell'amministrazione offrono all'informatore scarse possibilità di tutela, specie quando l'azione amministrativa persegue precisi obiettivi d'interesse pubblico. Naturalmente, la situazione è diversa ove l'amministrazione assuma nei confronti dell'informatore l'esplicito impegno di salvaguardare il suo anonimato e di usare in modo consequenziale le informazioni da lui ricevute. Di tutto ciò [OSCURATO:PERSONA] si rende conto; e, come abbiamo visto, è in primo luogo all'esistenza di un simile impegno che egli cerca di ancorare l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA].
Queste, però, sono solo schermaglie. Il terreno su cui tra le parti si accende lo scontro è diverso: ammesso che un obbligo comunque fondato sussista, è possibile attribuirgli un
dies ad quem,
è lecito riconoscergli una durata definita? [OSCURATO:PERSONA] lo nega. A suo parere, l'obbligo era continuo e assoluto: in tali termini, infatti, lo profilava la lettera a Borschette; e in tali termini lo intese la stessa [OSCURATO:PERSONA], come provano vari aspetti del suo comportamento nel corso dell'intera vicenda.
La convenuta, per contro, sostiene che, dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA] lasciò l'impiego, essa non era più vincolata da doveri di segretezza. A limitare in questo modo il suo impegno fu [OSCURATO:PERSONA] medesimo scrivendo nella sua prima lettera che, una volta dimessosi dalla [OSCURATO:PERSONA], egli non avrebbe esitato a testimoniare davanti a qualunque tribunale. Com'è possibile deporre in giudizio — si chiede infatti la [OSCURATO:PERSONA] — se non dopo aver declinato le proprie generalità? Nel partire da Basilea, inoltre, il ricorrente non si preoccupò neppure di lasciare alla [OSCURATO:PERSONA] il suo nuovo indirizzo; così dimostrando una completa indifferenza per gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta e per la possibilità che il suo nome vi rimanesse coinvolto.
Come ho detto
sub
n. 2, [OSCURATO:PERSONA] contesta quest'ultima affermazione e dichiara di aver comunicato al signor Carisi il recapito che avrebbe avuto in Italia. Ma il suo argomento fondamentale è d'altro genere. [OSCURATO:PERSONA] — egli afferma — mi ha frainteso. Quando scrissi « sono disposto a testimoniare », non intendevo affatto porre un termine al suo obbligo rinunciando a un anonimato che avevo insistentemente richiesto. Volevo invece dire che sarei stato pronto a scoprirmi — ma per mia decisione e su mia iniziativa — una volta che l'inchiesta fosse terminata e la Corte investita di una controversia. Detto altrimenti, io solo avrei potuto stabilire il modo e il tempo della mia pubblica apparizione.
Due tesi diametralmente opposte, dunque. A me sembra più persuasiva la seconda, benché sia enunciata in termini forse troppo rigidi. Anch'essa, tuttavia, non ci porta molto lontano, se è vero che fino al 31 dicembre 1974 — ossia fino all'inizio della catena di eventi pregiudizievoli per cui [OSCURATO:PERSONA] chiede il risarcimento — la convenuta non rivelò
apertamente
il nome del suo informatore. Propongo perciò di mettere tra parentesi il problema del termine e di concentrare l'indagine su altri aspetti dell'obbligo assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ma ciò suppone che la portata di quest'ultimo sia meglio conosciuta; e per conoscerla è anzitutto necessario analizzare il documento — la lettera a Borschette — da cui l'obbligo fu posto in essere.
La prima parte della lettera, sappiamo, si apre con l'auspicio che la [OSCURATO:PERSONA] « intraprenda una qualche azione » nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], continua descrivendo minutamente le pratiche anticoncorrenziali messe in atto dall'impresa e termina con le seguenti parole: « in cooperazione con gli altri produttori di vitamine non confezionate, [la [OSCURATO:PERSONA]] (...) ha eliminato la concorrenza leale; e (...) dove non [ha] potuto eliminarla] (...) ha completamente distorto la concorrenza ». Tutto ciò, afferma [OSCURATO:PERSONA], è « chiaro »; e intende dire sufficiente a garantire il buon esito dell' « azione » che egli propone al suo interlocutore di esercitare. « Chiedo — egli aggiunge allora — di non coinvolgere il mio nome nella faccenda. Tuttavia resto a (...) disposizione per ulteriori informazioni e prove documentali relative a ciascuno dei punti che ho sollevato (...). Inoltre sono pronto in ogni momento a [incontrare gli ispettori della [OSCURATO:PERSONA]] (...). Di più, dopo che avrò lasciato la [OSCURATO:PERSONA] (...), sarò persino disposto ecc. ». In altre parole, il ricorrente era convinto di aver offerto elementi atti per sé soli a giustificare un'iniziativa contro la [OSCURATO:PERSONA];
tuttavia
— ecco il senso dell'avversativa — egli poteva avvalorarli in tre maniere: a) dando altre informazioni e/o documenti; b) discutendo coi funzionari della Comunità; e) testimoniando sotto giuramento sull'esattezza dei dati da lui forniti. La scelta era lasciata alla [OSCURATO:PERSONA]. « Confido — così infatti si chiude la lettera — che mi [si] faccia sapere (...) in quale modo potrò essere di ulteriore aiuto ».
Che cosa ricaviamo da tali frasi? Il ricorrente — non v'è dubbio — impose al commissario Borschette un vincolo di segretezza rispetto alla sua identità e cioè alla
fonte
delle accuse portate contro la [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto certo, tuttavia, è che detto vincolo non si estende fino ad includere il
modo
e il
momento
in cui usare le accuse. Per limitare o condizionare anche questi, infatti, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impartire alla [OSCURATO:PERSONA] le indispensabili istruzioni; ma egli non lo fece.
La invitò anzi ad aprir subito l'inchiesta,
pur lasciandole la facoltà di domandargli — e di sceglierne le forme — una più intensa collaborazione. A stregua della lettera, in definitiva, la convenuta poteva utilizzare quanto aveva appreso dal ricorrente con piena discrezionalità. Purché non divulgasse il suo nome, essa era libera di muoversi nei termini che avrebbe ritenuto più efficaci.
A questo quadro gli eventi successivi non aggiungono e non tolgono nulla. Invitato a Bruxelles per discutere delle sue accuse, [OSCURATO:PERSONA] si presentò con alcuni documenti a cui — sostiene — attribuì carattere riservato. Osservo, tuttavia, che essi furono giudicati di modesto interesse'e che nel resoconto della riunione, redatto dal signor Rihoux, non si fa parola della loro confidenzialità. In ogni caso, sta di fatto che né in quell'occasione, né nelle tre lettere successivamente inviate, [OSCURATO:PERSONA] raccomandò alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare con particolare prudenza il materiale da lui fornito o di non utilizzarlo affatto, per il rischio che il suo contenuto potesse rivelare la fonte. Nella sua deposizione davanti a questa Corte, infine, il ricorrente ha ammesso di non aver mai precisato agli ispettori della [OSCURATO:PERSONA] che dei suoi documenti non si dovesse far uso all'esterno del Berlaymont.
Ciò detto, possiamo fare un passo avanti. [OSCURATO:PERSONA] — io credo — [OSCURATO:PERSONA] non dette istruzioni per la fiducia che aveva nei funzionari comunitari, nella loro capacità di operare con efficacia, ma allo stesso tempo in modo cauto e discreto. La cautela, la diligenza, se del caso la discrezione, sono infatti tra le regole fondamentali dell'attività amministrativa; e, benché libera di usare i documenti confidatile come o quando avesse ritenuto opportuno, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorarle. Ecco il punto, allora: si può dire che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato quelle regole? I metodi da essa scelti per ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] le prove di cui aveva bisogno e le misure prese nel metterli in pratica corrisposero al comportamento che, in una situazione analoga, terrebbe un uomo ragionevole e responsabile o, come dicevano i romani, un « buon padre di famiglia »?
[OSCURATO:PERSONA] è convinto che tale corrispondenza non esista. A suo avviso, l'esibizione dei « [OSCURATO:PERSONA] » ai direttori delle filiali belga e francese fu un atto quanto meno incauto perché consentì alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire che, con ogni verosimiglianza, la fonte delle informazioni doveva identificarsi in lui. Tutto all'opposto la [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a non averle dato direttive — essa afferma — il ricorrente non la avvertì che, divulgando quei particolari documenti, si sarebbe corso il rischio di scoprire la fonte. I funzionari incaricati dell'inchiesta, d'altra parte, scelsero di esibire le carte più « anonime » e si studiarono di renderle irriconoscibili eliminandone i segni atti ad agevolare la ricerca dell'informatore. Se le loro precauzioni abbiano avuto successo nessuno ovviamente può dire; ma è significativo che la querela della [OSCURATO:PERSONA] giustifichi i sospetti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai suoi cattivi rapporti con i superiori e a circostanze riguardanti dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] non venne mai in possesso.
Tra le tesi così riassunte io preferisco quella della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente le aveva lasciato libertà di apprezzare il tempo e il modo in cui servirsi delle sue informazioni. Essa se ne servì a un anno dalle dimissioni di [OSCURATO:PERSONA] e solo dopo che i suoi tentativi di procurarsi le prove, dapprima presso i clienti della [OSCURATO:PERSONA], poi dagli archivi delle filiali di Bruxelles e di Parigi, si erano risolti in un fallimento. Ora, una scelta del genere — cioè ragionevolmente tarda, concepita come
extrema ratio
e messa in atto con le precauzioni che ho ricordato — deve ritenersi conforme alle regole della prudenza e della diligenza. Dalla convenuta, in altri termini, non si poteva pretendere più di quanto essa fece per tutelare l'anonimato di [OSCURATO:PERSONA].
Concludendo su questo punto, ritengo che nel comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] durante le indagini a carico della Hoff-mann-[OSCURATO:PERSONA] non siano ravvisabili illeciti suscettibili di fondare, presenti le condizioni del danno e dell'esistenza di un nesso di causalità, la responsabilità extracontrattuale dell'istituzione convenuta.
6.
Pur difendendosi in primo luogo sul merito del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'azione promossa dal ricorrente cade sotto gli strali dell'articolo 43 protocollo sullo statuto della Corte. Tale norma dispone che « le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine »; e la vostra più recente giurisprudenza ne ha chiarito un punto cruciale stabilendo che il termine per agire « non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni a cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e soprattutto prima che si sia concretato il danno da risarcire » (sentenza 27 gennaio 1982, causa
'51/81, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], Race. 1982, pag. 117
).
La linea della convenuta è semplice. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti — essa afferma — emerge che il 1° luglio 1976, e cioè nel giorno della sentenza pronunziata dal tribunale di Basilea, le condizioni su cui [OSCURATO:PERSONA] fonda l'azione di responsabilità erano sussistenti. Come ha riconosciuto lo stesso ricorrente, gli atti e le omissioni da lui invocati per provare la violazione del segreto professionale ebbero luogo prima di tale data; altrettanto dicasi per i danni (arresto, detenzione) che ne derivarono e di cui egli chiede appunto il risarcimento. In tale situazione, il termine per agire è stato ampiamente superato. La domanda del ricorrente, infatti, è giunta alla cancelleria di questa Corte solo il 18 luglio 1983; ossia ben al di là dei cinque anni previsti dall'articolo 43.
[OSCURATO:PERSONA] respinge con forza l'eccezione così formulata. I suoi argomenti, tuttavia, si riducono ad affermare che dell'illecito su cui è fondata la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] egli ebbe conoscenza nell'agosto del 1980. Solo allora, infatti, il suo nuovo avvocato ottenne dal tribunale di Basilea tutti gli atti processuali e, leggendoli, seppe che i funzionari comunitari avevano mostrato ai direttori delle filiali [OSCURATO:PERSONA] alcuni tra i documenti da lui ricevuti. Fino a quel momento — sostiene il ricorrente — tale circostanza gli era ignota. In effetti, egli non aveva mai visto i verbali del suo interrogatorio o il fascicolo del suo processo; e, anche se li avesse visti, non li avrebbe compresi essendo i medesimi redatti in una lingua — il tedesco — che egli non conosce.
Che dire di questa tesi? Non v'è dubbio che per il computo del termine stabilito dall'articolo 43 l'ignoranza sia da prendere in considerazione; essa non dovrà comunque risultare provocata dal soggetto che la invoca. Quest'ultimo, semmai, è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conoscere i fatti che sono all'origine del pregiudizio sofferto. Ora, come ho ampiamente riferito
sub
n. 2, [OSCURATO:PERSONA] stesso riconosce che dell'esibizione dei documenti ai responsabili delle filiali egli fu, durante il suo interrogatorio, informato dagli inquirenti svizzeri. E vero che il ricorrente dichiara di non aver allora preso sul serio tale informazione. Ma, così argomentando, giunge a un risultato assurdo: subordina cioè l'esercizio dell'azione
ex
articolo 215 non
all'esistenza
effettiva di certi fatti — così l'illecito da cui deriva il danno —, ma
all'opinione
che il danneggiato si faccia sulla loro imputabilità ad un certo soggetto.
Sono comunque convinto che dal suo nuovo avvocato [OSCURATO:PERSONA] non apprese più di quanto da tempo sapesse. Osservo infatti che nella querela della [OSCURATO:PERSONA] si afferma testualmente:« le copie (...) dei documenti (...) in possesso della [OSCURATO:PERSONA] (...) sono state fatte [dal personale delle filiali francese e belga]
con l'accordo
dei funzionari (...) e [subito] inviate (...) a Basilea ». Ora, è certo che di tale brano — più significativo di ogn'altro perché mette in evidenza la volontarietà della consegna effettuata dagli ispettori comunitari — il ricorrente ebbe conoscenza durante il suo interrogatorio, e precisamente il 23 gennaio 1975; né, rispetto ad esso, egli può invocare la sua ignoranza del tedesco. Come risulta dai verbali, infatti, la querela fu tradotta dall'interprete man mano che il commissario di polizia poneva le domande all'imputato; e gli stessi verbali furono firmati da [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che egli ne ebbe ascoltato la traduzione.
Già agli inizi del 1975, in definitiva, [OSCURATO:PERSONA] conosceva nei dettagli i fatti che egli adduce a sostegno della prima fra le domande in cui si articola il suo ricorso. L'eccezione di prescrizione posta dalla convenuta è dunque fondata.
7.
Non tutti i fatti evocati nel nostro giudizio e suscettibili di fondare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] erano però noti al ricorrente quando fu pronunciata la sentenza di Basilea. In particolare, come ho riferito
sub
n. 3, egli dichiara di aver saputo del colloquio svoltosi l'8 novembre 1974 tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] solo dalla memoria che quest'ultima ha presentato in corso di causa. L'affermazione potrebbe non essere del tutto esatta. Nella querela della [OSCURATO:PERSONA], infatti, [OSCURATO:PERSONA] menziona tale incontro, precisando di averlo provocato per scoprire come la [OSCURATO:PERSONA] fosse venuta in possesso dei « [OSCURATO:PERSONA] » e della lettera di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto — egli aggiunge — i funzionari non gli dettero chiarimenti; mentre a una sua ulteriore domanda, intesa a stabilire se l'informatore fosse una persona estranea o interna alla società, si riservarono di rispondere in un momento successivo. Tuttavia — conclude [OSCURATO:PERSONA] — in data 6 dicembre 1974 il signor Pappalardo gli comunicò per telefono che la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva rispondere neppure al secondo interrogativo e che non avrebbe più accettato di discutere sull'origine dei documenti.
Avendo avuto conoscenza della querela durante il suo interrogatorio, è dunque verosimile che [OSCURATO:PERSONA] non ignorasse quest'episodio. Nella querela, peraltro, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riferì solo una parte, e non la più interessante, del colloquio che ebbe coi funzionari. Si legga infatti la memoria della [OSCURATO:PERSONA]. Ai suoi interlocutori — vi si afferma — [OSCURATO:PERSONA] comunicò l'intento della [OSCURATO:PERSONA] di perseguire il confidente ricorrendo a una norma del codice penale elvetico che punisce la divulgazione di informazioni commerciali segrete. Egli ventilò inoltre la possibilità di chiamarli in giudizio come testimoni, perché il pubblico fosse informato della leggerezza con cui la [OSCURATO:PERSONA] conduceva le proprie inchieste; promise infine che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse rivelato il nome dell'informatore, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rinunciato a ogni azione penale nei confronti di costui e fornito agli ispettori tutti i documenti di cui avessero ancora bisogno. Per bocca del signor Pappalardo, la [OSCURATO:PERSONA] respinse tali proposte.
Questo, dunque, il contenuto integrale del colloquio. [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di non averglielo comunicato a tempo e, in particolare, di non avergli fatto rilevare i gravi rischi che avrebbe corso se fosse rientrato in Svizzera. [OSCURATO:PERSONA] è così « venuta meno al dovere di diligenza » che inerisce all'azione amministrativa e tale inadempimento ha « aggravato » il pregiudizio da lui sofferto per la « violazione del segreto professionale ».
Osservo che, avanzando l'argomento così riassunto, il ricorrente ha in realtà sollevato un mezzo nuovo, sebbene anch'esso diretto a fondare la responsabilità della convenuta. Gli era lecito farlo? Com'è noto, secondo l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura la produzione di mezzi nuovi in corso di causa è possibile solo se essi si basino su elementi di diritto o di fatto emersi per la prima volta durante la fase scritta; d'altro canto, la vostra costante giurisprudenza precisa che, « per poter giustificare la deduzione di un mezzo nuovo in corso di causa », il fatto non deve « esistere o essere noto al ricorrente al momento della presentazione del ricorso » (cfr., da ultimo, sentenza 1° aprile 1982, causa
11/81, Dür-beck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1982, pag. 1251
). Ora, nel nostro caso non v'è dubbio che tale condizione sussista. Come s'è visto, infatti, quando [OSCURATO:PERSONA] introdusse il ricorso, le minacce e le proposte di [OSCURATO:PERSONA] erano conosciute solo da quest'ultimo e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non ne sapeva e non ne poteva sapere nulla.
Contro il nuovo addebito la [OSCURATO:PERSONA] si difende affermando anzitutto di non aver creduto che, in base alle leggi svizzere, si potesse perseguire penalmente una persona per aver fornito informazioni utili a far cessare un comportamento illegittimo. La minaccia d'intraprendere, un'iniziativa del genere fu quindi interpretata dai funzionari come un « bluff » tentato da [OSCURATO:PERSONA] per strappar loro il nome del confidente. Si aggiunga, da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] aveva da tempo abbandonato la Svizzera né si era detto intenzionato a tornarvi, dall'altro, che, non avendo egli lasciato recapiti, dargli notizie sarebbe stato impossibile. Nel corso della procedura orale, infine, la convenuta ha sostenuto che anche in questo caso l'azione del ricorrente è prescritta. Dal giorno del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e i funzionari e la data di deposito del ricorso è infatti passato più di un quinquennio.
Dico subito che, se è vero quanto abbiamo appena osservato sul tempo in cui [OSCURATO:PERSONA] seppe del colloquio (o almeno della sua parte più importante), quest'ultima affermazione è inaccoglibile. Ma anche gli altri argomenti della convenuta sono da respingere.
Vediamo perché. Proteggere l'informatore serbandone l'anonimato non è un fine in sé, ma serve soprattutto a evitargli le possibili rappresaglie di chi è stato danneggiato dalle sue confidenze. Ora, come si è visto ampiamente
sub
n. 6, l'obbligo del segreto gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] non cessò con la visita degli ispettori comunitari alle filiali di Parigi e di Bruxelles: la [OSCURATO:PERSONA], dunque, era tenuta a vigilare perché tale visita non sortisse effetti diversi da quelli che l'avevano motivata e, in particolare, che non avesse conseguenze negative per [OSCURATO:PERSONA]. Ma proprio conseguenze siffatte — una rappresaglia in forma di azione penale con la prospettiva dell'arresto e della condanna — vennero minacciate da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un incontro che fu esso stesso tra i risultati prodotti da quella visita. Che cosa possa dedursene è chiaro: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere tutte le misure necessarie, secondo la normale diligenza, a impedire che quelle minacce diventassero realtà.
Essa, invece, rimase inerte; e tale passività non è giustificabile. Quand'anche l'atteggiamento dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] potesse far pensare a un « bluff », la posta era tale da imporre di « vedere » se le carte in sua mano fossero davvero deboli. Per i giuristi della direzione « Concorrenza » non doveva essere troppo arduo accertare l'esistenza di norme contenute in un codice di cui la biblioteca comunitaria è certamente fornita e valutare la loro esatta portata mediante una semplice ricerca di giurisprudenza. Aggiungo che il contenuto delle dette norme non si distacca poi troppo da quello di vari disposti ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri (ad esempio, l'articolo 623 del codice penale italiano). Avessero pensato a tutto ciò e si fossero mossi in conseguenza, quei giuristi sarebbero giunti alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] aveva, sì, cercato di intimidirli, ma che era stato lungi dal « bluffare »; che possedeva anzi carte quanto mai solide.
Resta l'argomento dell'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Certo: io non nego che, dopo aver lasciato il suo impiego, il ricorrente si sia disinteressato dell'inchiesta e sui suoi progetti italiani abbia offerto indicazioni solo occasionali e notevolmente vaghe. Egli sostiene tuttavia di avere, nel novembre del 1973, telefonato al signor Carisi dandogli il suo recapito; e ciò proprio per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di rimanere in contatto con lui. Ora, che le cose siano andate in questo modo è molto verosimile. Come sappiamo, Carisi non è intervenuto all'udienza istruttoria; altri funzionari, e in particolare il signor [OSCURATO:PERSONA], ricordano tuttavia una telefonata di [OSCURATO:PERSONA]. Del suo contenuto non sanno dirci nulla; ma, tenendo presente il momento in cui fu fatta (i giorni successivi al congedo dalla [OSCURATO:PERSONA]) e il luogo da cui provenne (sicuramente l'Italia), non si vede a che cosa essa fosse diretta se non a comunicare l'indirizzo del suo autore.
È pacifico in ogni caso che la [OSCURATO:PERSONA] non tentò neppure di ricercare [OSCURATO:PERSONA] pur avendone tutto il tempo (non si dimentichi, infatti, che alla seconda domanda di Aider il signor Pappalardo rispose quasi un mese dopo il colloquio! ). Tanto basta, mi sembra, per concludere che la condotta dell'istituzione non fu conforme all'ordinaria diligenza; e che in essa è pertanto ravvisabile un illecito tale da generare responsabilità extracontrattuale.
8.
Sempre nel ricorso 145/83, [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla convenuta una seconda omissione. Essa, cioè, non lo avrebbe informato sulla possibilità d'invocare a di lui difesa la convenzione europea sui diritti dell'uomo, così violando l'obbligo, che aveva assunto volontariamente, di assistere e di consigliare i suoi avvocati.
[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] nega di essersi impegnata in tal senso e rilevo che il ricorrente non ha fornito prove atte a smentirla. Deponendo davanti alla Corte, è vero, il signor Portmann ha affermato di aver sempre potuto rivolgersi ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne informazioni utili allo svolgimento del suo mandato; ma nulla fa pensare che questi contatti, d'altronde occasionali, si svolgessero nel quadro di un rapporto di consulenza.
La censura è quindi priva di fondamento.
9.
Con ricorso depositato il 29 febbraio 1984 in causa 53/84, il ricorrente chiede che la Corte: a) condanni la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a risarcire i danni da lui subiti a séguito degli atti e delle omissioni che essa ha compiuto e che hanno provocato il suo arresto e la sua condanna da parte delle autorità svizzere; b) dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto portare a conoscenza del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo di libero scambio concluso tra la CEE e la Confederazione elvetica (1972) i provvedimenti presi nei suoi confronti dalle autorità di questo paese e contrari alle regole di detto accordo; e) dichiari che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe notificare alla Svizzera la propria intenzione di recedere dall'accordo di libero scambio se non potrà convincerla, entro un termine ragionevole, a interpretare correttamente e a rispettare le norme di diritto internazionale in esso contenute.
[OSCURATO:PERSONA] solleva preliminarmente un'eccezione di litispendenza; dal momento — essa afferma — che il nuovo ricorso si fonda sui fatti esposti nel ricorso 145/83 e riproduce sostanzialmente le domande di questo, esso contrasta col principio del
ne bis in idem
e deve pertanto considerarsi irricevibile. In ogni caso, essendo i danni che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la conseguenza diretta o indiretta del processo penale celebrato nei suoi confronti, gli atti e le omissioni su cui dovrebbe fondarsi la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto necessariamente luogo prima che fosse pronunciata la relativa sentenza di condanna (1° luglio 1976); l'azione è dunque prescritta ai sensi dell'articolo 43 statuto della Corte. Nella sua domanda, infine, il ricorrente non precisa: a) quale sia la regola di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato; b) in che cosa consista il comportamento illecito dell'istituzione; e) in che modo tale comportamento gli abbia causato un danno. Detto altrimenti, prima ancora di essere infondata, la domanda non risponde alle condizioni previste dall'articolo 215 del trattato.
Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] si limita a ribattere che i danni per cui sono stati introdotti i due ricorsi possono essere identici, ma che diversi — ed è quanto conta — sono i mezzi sollevati nell'uno e nell'altro. La tesi è discutibile; approfondirla (come affrontare il problema relativo alla sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 215) è tuttavia inutile perché non vi sono dubbi che almeno il secondo argomento della [OSCURATO:PERSONA] colga nel segno. In effetti, se è vero che i pregiudizi lamentati nel ricorso in esame non si differenziano da quelli per cui è stato proposto l'altro, il termine per agire cominciò, anche nei loro confronti, a decorrere dalla data della sentenza di Basilea (vedasi
supra,
n. 6); né ovviamente rileva la circostanza che a provocarli sia stata in questo caso la mancata denuncia delle traversie di [OSCURATO:PERSONA] al comitato misto CEE-Svizzera.
10.
Sulla base dei fatti che è stato possibile accertare nel corso di questo giudizio e alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
a)
dichiarare ricevibile il ricorso introdotto dal signor [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 1983 in causa 145/83 e, accogliendolo parzialmente, constatare la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee per ayer questa omesso di prendere misure intese a preavvertire il ricorrente del rischio che avrebbe corso se fosse rientrato in Svizzera ed avere così violato l'obbligo di normale diligenza a cui è sottoposta la sua azione amministrativa;
b)
riservare l'accertamento dell'importo dei danni e la loro liquidazione a un successivo giudizio;
e)
respingere per il resto il ricorso 145/83;
d)
liquidare le spese della presente causa con la futura pronuncia sull'importo dei danni;
e)
dichiarare irricevibile il ricorso presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA] il 29 febbraio 1984 in causa 53/84 e, in base all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, condannare il ricorrente alle spese.