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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12401/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natcLa TRIESTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, quanto al primo motivo - verifica di credibilità della persona offesa e affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza - si richiamano le pagg. 5, 6 e 7, soprattutto, della sentenza impugnata; quanto al secondo motivo - che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - si richiama quanto argomentato a pag. 9 della sentenza d'appello, sulla gravità del fatto, i precedenti penali plurimi e gravi del ricorrente, l'assenza di elementi positivi.

Costituisce, inoltre, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla responsabilità della ricorrente per il delitto di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).

Il motivo è anche non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 g P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lso( [OSCURATO:PERSONA],CANC' U 4 -/nc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natcLa TRIESTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, quanto al primo motivo - verifica di credibilità della persona offesa e affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza - si richiamano le pagg. 5, 6 e 7, soprattutto, della sentenza impugnata; quanto al secondo motivo - che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - si richiama quanto argomentato a pag. 9 della sentenza d'appello, sulla gravità del fatto, i precedenti penali plurimi e gravi del ricorrente, l'assenza di elementi positivi. Costituisce, inoltre, orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in ordine alla responsabilità della ricorrente per il delitto di minaccia aggravata al fine di indurre la vittima a commettere falsa testimonianza (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata). Il motivo è anche non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2 g P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lso( [OSCURATO:PERSONA],CANC' U 4 -/nc
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