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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 04068/2024

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INANZA sul ricorso 23241/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 162 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 63 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4158/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dai Telesca avverso il decreto con il quale era stata loro ingiunto pagamento di somma di denaro, rigettò l’opposizione, così confermando l’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.

2. Il Consigliere delegato di questa Sezione, con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], propose definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

4. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Marco e [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

6. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380bis cod. proc. civ., in quanto essa preclude all’esame del ricorso.

L’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.

7. Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso 23241/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 162 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] 63 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4158/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, accolta l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dai Telesca avverso il decreto con il quale era stata loro ingiunto pagamento di somma di denaro, rigettò l’opposizione, così confermando l’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 2. Il Consigliere delegato di questa Sezione, con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], propose definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. 4. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Marco e [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380bis cod. proc. civ., in quanto essa preclude all’esame del ricorso. L’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese. 7. Non sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di
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