CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ANDRIA il 21/07/1966 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] F. che ha concluso chiedendo l'inammissibilita'. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di d'appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena e confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società Aranciviola s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nella dichiarazione modello unico relativa all'anno 2014, indicato elementi passivi fittizi avvalendosi di 12 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato affidando il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice d'appello afferma la sussistenza della prova della simulazione del contratto di appalto, che sarebbe stato stipulato al fine di mascherare la somministrazione fraudolenta di manodopera. Evidenzia che la Corte territoriale si è conformata al contenuto della c.n.r. dell'Agenzia delle Entrate senza effettuare gli accertamenti necessari volti a vagliare la liceità ed effettività del contratto di appalto, neppure disponendo l'audizione di un numero congruo di lavoratori al fine di individuare il soggetto da cui costoro ricevano istruzioni, sebbene i tre lavoratori ascoltati a campione abbiano riferito circostanze diverse e incompatibili tra loro. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente assume che l'operazione economico-giuridica posta in essere realizzi una pratica del tutto lecita, rientrante nella disciplina del cosiddetto abuso del diritto. Rappresenta che l'operazione, effettiva e priva dei caratteri della fraudolenza, perseguiva una funzione economica sociale ed era volta a realizzare benefici economici, tra cui anche vantaggi fiscali. Le prestazioni lavorative sono state effettivamente eseguite e ne è stato effettivamente sopportato il costo, sicché il ricorso a negozi giuridici reali e produttivi di effetti, da cui deriva un vantaggio fiscale, oltre che vantaggi extrafiscali, costituisce condotta di abuso del diritto penalmente irrilevante ai sensi dell'art 10 bis, comma 13, L. n.212 del 2000, non avendo alcuna connotazione elusiva. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio sotto un duplice profilo. Da un lato, evidenzia che il giudice a quo ha operato una ulteriore riduzione della pena, essendo state già concesse le circostanze attenuanti generiche, tuttavia, muovendo dall'erroneo presupposto che la pena base determinata dal giudice di primo grado fosse pari ad un anno e mesi sei di reclusione. Evidenzia, invece, che il giudice di primo grado aveva determinato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Pertanto, la Corte territoriale, accogliendo il 1motivo inerente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato erroneamente la pena nella misura di anni uno, con conseguente violazione dell'art. 133 cod. pen. D'altro lato, eccepisce che la Corte d'appello ha rideterminato la pena in misura superiore al minimo edittale senza fornire un'adeguata motivazione in ordine agli elementi previsti dall'art 133 cod. pen., trascurando il fatto che l'imputato è incensurato e che ha tenuto una condotta processuale collaborativa, rispettosa e non ostruzionistica. Non si è dato rilievo neppure alla condotta successiva al reato, del tutto rispettosa delle prescrizioni di legge, da cui si desume il carattere episodico ed occasionale del fatto contestato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Manifestamente infondate sono innanzitutto le censure formulate che contestano la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente a fatture aventi ad oggetto prestazioni derivanti da contratto di somministrazione irregolare di manodopera, schermato da quello di appalto di servizi. Ai fini dell'esame della questione, appare utile osservare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, fatture per operazioni inesistenti sono anche "quelle che si connettono, ad esempio, al compimento di un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti (inesistenza giuridica per simulazione relativa)" (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, dep. 2008, Figura, Rv. 238547-01, e Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01). Pid di recente, si è affermato che rientrano nel novero delle "operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte", di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate come "inesistenti" ai fini della configurabilità dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 del citato decreto, anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (Sez.3, n. 5051 del 18/11/2025, Rv. 289400). Quanto alla fattispecie in esame, non vi è dubbio che il ricorso alla figura dell'appalto di servizi al fine di occultare una somministrazione irregolare di manodopera da parte di un'azienda a favore di altra, in violazione dei divieti di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, all'epoca vigente (oggi sostituito dal d.lgs. n. 81 del 2015), dia luogo ad una simulazione relativa, diretta a nascondere la stipulazione di un contratto affetto da nullità. Infatti, nella giurisprudenza di legittimità delle Sezioni civili, si è costantemente affermato che, pur dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, e che la società che se ne avvale non ha il diritto 2alla detrazione dei relativi costi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (v., tra le altre, Sez. 5 civ., n. 31720 del 07/12/2018, Rv. 651778-01, e Sez. 5 civ., n. 12807 del 26/06/2020, Rv. 658043-01), e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, o IRAP (così Sez. 5 civ., n. 7440 del 08/03/2022, Rv. 664129-01). Ne segue che le fatture emesse con riferimento ad un appalto di servizi che costituisce lo "schermo" per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, sono qualificabili come fatture connesse al compimento di un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti. Si è quindi affermato che integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura (Sez.3, n 11633 del 02/02/2022, Rv. 282985; Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Rv. 283771). Nel caso in disamina, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società Aranciviola s.r.I., aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società avente ad oggetto la fornitura di servizi a imprese terze committenti, ma che in realtà forniva manodopera distaccata o data in prestito irregolarmente da imprese subappaltatrici totalmente inadempienti rispetto agli obblighi fiscali e contributivi e prive di una effettiva organizzazione di impresa, mettendo in atto un articolato meccanismo simulatorio volto a mascherare il servizio illecito di somministrazione di personale. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che alcuni dipendenti della società Aranciviola avevano riferito di aver svolto l'attività lavorativa presso l'Aranciviola, ma di essere stati assunti da diverse agenzie. Emergeva infatti che i dipendenti che svolgevano le mansioni presso la società del ricorrente erano in realtà alle dipendenze delle imprese subappaltatrici ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e sotto il controllo diretto della impresa committente, senza alcun ruolo da parte delle imprese subappaltatrici, che non fosse quello della mera assunzione del personale. Pertanto, l'utilizzo di 12 fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], solo formalmente imputate al contratto di appalto relativo alla fornitura di servizi di promozione commerciale, aveva consentito alla società Aranciviola di generare costi aziendali che venivano inseriti nelle dichiarazioni annuali fra gli elementi passivi e di detrarre l'IVA non dovuta, creando in tal modo un credito che altrimenti non si sarebbe generato se le parti avessero rappresentato la realtà del rapporto sottostante ovvero un contratto di somministrazione di manodopera, che è sottoposto ad un diverso regime impositivo in quanto non genera IVA. Alla stregua dei suddetti elementi, il giudice a quo ha ritenuto provata la responsabilità per il reato contestato. zli. y 4 Né assume rilevanza, sotto il profilo probatorio, nassunzione della testimonianza di un maggior numero di dipendenti della società, avendo i giudici di merito effettuato una 3 ‘,9\,ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, fondata sulla disamina della documentazione contabile, sull'esame della c.n.r., degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate e dei verbali redatti dall'INPS concernenti l'audizione di tre lavoratori, effettuando una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 1.2.Manifestamente infondata è anche la questione afferente alla liceità della pratica commerciale adoperata dalla ditta di cui il ricorrente è rappresentante legale, posto che l'istituto dell'abuso di diritto di cui all'art. 10 bis, legge 27 luglio 2000, n.212 non è configurabile in presenza di condotte che integrino una diretta violazione delle norme in materia, con la conseguenza che queste ultime vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione (Sez.3, n. 35575 del 05/04/2016 Rv. 267678). L'istituto in esame ha quindi applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi (Sez.3, n. 38016 del 21/04/2017, Rv. 270550). D'altronde, il ricorrente non ha indicato quali altri vantaggi extrafiscali l'operazione giuridica posta in essere avrebbe conseguito, a fronte di significative conseguenze di rilievo fiscale, derivanti dal fatto di indicare in dichiarazione 12 fatture concernenti formalmente un contratto di appalto relativo alla fornitura di servizi di promozione commerciale, con conseguente determinazione di un credito IVA non dovuto. 1.3. Infine, manifestamente infondata è nche la doglianza concernente il trattamento 43t, ZACa sanzionatorio. Il giudice di primo grado haVassunto la pena base di anni due di reclusione (applicando la formulazione dell'art. 2 d.lgs.74/2000 vigente al momento della commissione del fatto è più favorevole al reo), diminuita alla misura finale di anni uno e mesi quattro di reclusione in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato il comportamento collaborativo dell'imputato, applicando, quindi, la riduzione di pena pari ad un terzo. La Corte di appello, facendo richiamo ai criteri di cui all'art 133 cod. pen., ha preso le mosse da una pena base inferiore, pari ad anni uno e mesi sei di reclusione, e ha applicato la riduzione di pena nella medesima percentuale applicata dal giudice di primo grado per le circostanze attenuanti generiche, pari a un terzo, giungendo così alla pena finale di anni uno di reclusione. 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 4consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M