Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21485/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

7avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP Tribunale di VeronaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 1 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno, per il reato dicui all’art. 73, comma 4, dPR n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso traloro, circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in30 panetti, da ritenersi destinata ad uso non esclusivamente personale.[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre disposto la confisca della sostanza stupefacente, deitelefonini e del denaro in sequestro, ordinando altresì la distruzione della sostanzastupefacente e degli apparecchi cellulari.2.

Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso percassazione, con atti distinti di identico contenuto, denunciando, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli articoli 73, comma 7 -bis e 85 -bis del dPR n. 309 del 1990, 240 e 240-bis cod. pen., e correlato vizio dimotivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e degli apparecchicellulari in sequestro.Si lamenta la assoluta carenza di motivazione in relazione alle ragioni dellaconfisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro, e comunque laviolazione di legge, non potendo trovare nel caso in esame applicazione dispostodi cui all'articolo 73, comma 7 -bis del DPR 309 del 1990, essendo escluso,trattandosi di una condotta di mera detenzione che il denaro e i telefoni cellularicostituissero il profitto o il prodotto del reato, ne risultando in alcun modo motivatala ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione di cui all'articolo 240-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati.2.

Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbiaapplicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cuiall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggettodell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazioneai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348; Sez. 6, Sentenza n. 2762 del19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01).2.1.

L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienzeesaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnatache la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sia stata oggetto di accordo tra leparti.Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito dellamodifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misuradi sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizionequali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cuiall’art. 240 -bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra il reato dicui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bisd.PR n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta anorma dell’art. 444 cod. proc. pen.Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioniper le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti asequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili legiustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o deibeni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, Gomez; Sez. 2,n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009,di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essereparametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur nonpotendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto delpatto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione ènecessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusadall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2,n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del05/06/2019, Bushi, Rv. 276574).Tanto premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l'obbligo dimotivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, non avendo il giudiceminimamente motivato in ordine alla disposta confisca del denaro e dei telefonini,oltre che della sostanza stupefacente, essendosi limitato a affermarne ladoverosità.2.2.

Quanto al denaro, va ricordato che, trattandosi di condanna perdetenzione di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen.,né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacentidi cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4,comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabile invece all'ipotesidi cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra ildenaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata laresponsabilità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv.285899 - 01; Sez. 2 n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione di sostanzastupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma (nemmenoesattamente indicata in sentenza) rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anchead ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, noncostituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse,condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e lesomme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto dellastatuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato èstato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria diresponsabilità.

Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede laconfisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioèdal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reatopresupposto), né l’art. 73, comma 7 -bis, dPR n. 309 del 1990, facente anch’essoriferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto commadel medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità perun valore corrispondente (al profitto o al prodotto).In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca deldanaro, trovato in possesso dell'imputato, quando ricorrano le condizioni per laconfisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 -bis cod. pen. (applicabile in forzadel rinvio ad esso operato dall'art. 85 - bis d.P.R. n. 309 del 1990).

L'istituto dellaconfisca allargata o "per sproporzione" di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è statodelineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicantei caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalitàpreventiva (Sez.

U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), il cuifondamento poggia “su una presunzione di provenienza criminosa dei beniposseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre)connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni,si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha datoluogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai qualideriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte cost., sent. n. 33 del 2018).

Loscopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazionemediante una misura ablativa che “non si fonda sulla prova della provenienza delbene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, masulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il redditodichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile dellaloro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminoseulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata”, né è necessario che il reatoper il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalitàorganizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio diragionevolezza, che i ‘reati matrice’, o ‘reati spia’, abbiano una “potenzialitàlucrogenetica”, ovvero siano in grado “di produrre vantaggi economici in capo alloro autore” (Corte cost., sent. n. 166 del 2025).

E’ stato pertanto ripetutamenteaffermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dallaConsulta (sent. n. 166 del 2025, cit.) che la confisca allargata o per sproporzionedi cui all’art. 240 -bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria,richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencatidalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo,anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità invalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo esignificativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singolibeni; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza daparte del condannato, gravando su quest’ultimo “un semplice onere di allegazionedi elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni”; d) il momento diformazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto inun ambito di “ragionevolezza temporale” o “congruità temporale” rispetto almomento di consumazione del reato-spia.Il G.I.P. del Tribunale di Verona, nel disporre la confisca della somma didenaro in sequestro, limitandosi ad affermare la doverosità del provvedimentoablatorio, ha del tutto omesso di motivare in linea con gli insegnamenti affermatiin proposito dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, senza neppureconsentire di individuare il tipo di confisca disposto.2.3.

Analoghe considerazioni valgono per i cellulari sequestrati a El BoudalyHamza e [OSCURATO:PERSONA], dei quali ugualmente è stata disposta la confiscasenz'altra indicazione in ordine alla tipologia del provvedimento ablatorio ed intotale carenza della motivazione.Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «intema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice nonpuò motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazionein relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione dellafinalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, inconcreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e ilreato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nelcompimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra letante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062).Il G.I.P. non ha fatto buon governo di tale insegnamento, limitandosi adun'affermazione apodittica, senza alcun riferimento concreto al collegamentostrumentale tra il reato commesso ed i cellulari oggetto di confisca.4.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deveessere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefonicellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale diVerona, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che si atterrà ai principigiurisprudenziali sopra richiamati, dando conto in motivazione, se la somma didanaro e i telefoni in sequestro siano confiscabili alla luce delle norme richiamate.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefonicellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona, in diversapersona fisica.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7avverso la sentenza del 01/07/2025 del GIP Tribunale di VeronaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 1 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lapena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno, per il reato dicui all’art. 73, comma 4, dPR n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso traloro, circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in30 panetti, da ritenersi destinata ad uso non esclusivamente personale.[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre disposto la confisca della sostanza stupefacente, deitelefonini e del denaro in sequestro, ordinando altresì la distruzione della sostanzastupefacente e degli apparecchi cellulari.2. Avverso l’indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso percassazione, con atti distinti di identico contenuto, denunciando, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione degli articoli 73, comma 7 -bis e 85 -bis del dPR n. 309 del 1990, 240 e 240-bis cod. pen., e correlato vizio dimotivazione in relazione alla disposta confisca del denaro e degli apparecchicellulari in sequestro.Si lamenta la assoluta carenza di motivazione in relazione alle ragioni dellaconfisca del denaro e degli apparecchi cellulari in sequestro, e comunque laviolazione di legge, non potendo trovare nel caso in esame applicazione dispostodi cui all'articolo 73, comma 7 -bis del DPR 309 del 1990, essendo escluso,trattandosi di una condotta di mera detenzione che il denaro e i telefoni cellularicostituissero il profitto o il prodotto del reato, ne risultando in alcun modo motivatala ricorrenza dei presupposti della confisca per sproporzione di cui all'articolo 240-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.2. Occorre premettere che la sentenza di patteggiamento che abbiaapplicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cuiall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggettodell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazioneai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n.21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348; Sez. 6, Sentenza n. 2762 del19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 - 01).2.1. L'ipotesi in esame è riconducibile nella seconda delle due evenienzeesaminate dalle Sezioni Unite, non risultando dal testo della sentenza impugnatache la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sia stata oggetto di accordo tra leparti.Deve poi essere ricordato che, in sede di patteggiamento, a seguito dellamodifica introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'applicabilità della misuradi sicurezza della confisca è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall'art. 240cod. pen. e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale disposizionequali ipotesi di confisca obbligatoria, mentre la confisca in casi particolari di cuiall’art. 240 -bis cod. pen. è consentita per taluni reati, tra i quali rientra il reato dicui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bisd.PR n. 309 del 1990, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta anorma dell’art. 444 cod. proc. pen.Ciò, ovviamente, non esime il giudice dal dovere di motivare sulle ragioniper le quali ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti asequestro, ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili legiustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o deibeni confiscati (cfr., Sez. 2, n. 1734 del 03/12/2024, dep. 2025, Gomez; Sez. 2,n. 42538 del 24/10/2024, Pentevalle; Sez. 6, n. 2703 del 20/11/2008, dep. 2009,di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta deve essereparametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur nonpotendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto delpatto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione ènecessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusadall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (in questo senso, cfr. Sez. 2,n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081; Sez. 2, Sentenza n. 28850 del05/06/2019, Bushi, Rv. 276574).Tanto premesso, il provvedimento impugnato non soddisfa l'obbligo dimotivazione nei limiti e nei contenuti fin qui delineati, non avendo il giudiceminimamente motivato in ordine alla disposta confisca del denaro e dei telefonini,oltre che della sostanza stupefacente, essendosi limitato a affermarne ladoverosità.2.2. Quanto al denaro, va ricordato che, trattandosi di condanna perdetenzione di sostanza stupefacente, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen.,né, per medesimezza di ratio, la disposizione specifica in materia di stupefacentidi cui al comma 7-bis dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (introdotto dall'art. 4,comma 1, lett. a, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), applicabile invece all'ipotesidi cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra ildenaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata laresponsabilità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv.285899 - 01; Sez. 2 n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248).Nella fattispecie, infatti, è contestata la detenzione di sostanzastupefacente, non una vendita di detta sostanza, per cui la somma (nemmenoesattamente indicata in sentenza) rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anchead ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, noncostituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, in ipotesi pregresse,condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.Conseguentemente, viene a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e lesomme di denaro rinvenute nella sua disponibilità, potendo costituire oggetto dellastatuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato èstato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria diresponsabilità. Non è, dunque, applicabile l'art. 240 cod. pen., che prevede laconfisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (costituito dal lucro, cioèdal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reatopresupposto), né l’art. 73, comma 7 -bis, dPR n. 309 del 1990, facente anch’essoriferimento al profitto o al prodotto ovvero, salva l'ipotesi di cui al quinto commadel medesimo articolo, alla confisca di beni dei quali il reo ha la disponibilità perun valore corrispondente (al profitto o al prodotto).In relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca deldanaro, trovato in possesso dell'imputato, quando ricorrano le condizioni per laconfisca in casi particolari, prevista dall'art. 240 -bis cod. pen. (applicabile in forzadel rinvio ad esso operato dall'art. 85 - bis d.P.R. n. 309 del 1990). L'istituto dellaconfisca allargata o "per sproporzione" di cui all’art. 240 -bis cod. pen. è statodelineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicantei caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalitàpreventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), il cuifondamento poggia “su una presunzione di provenienza criminosa dei beniposseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre)connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni,si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha datoluogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai qualideriverebbero i beni di cui egli dispone” (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Loscopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazionemediante una misura ablativa che “non si fonda sulla prova della provenienza delbene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, masulla ragionevole presunzione che – in presenza di una sproporzione tra il redditodichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile dellaloro provenienza lecita – essi siano stati acquisiti mediante attività criminoseulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata”, né è necessario che il reatoper il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalitàorganizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio diragionevolezza, che i ‘reati matrice’, o ‘reati spia’, abbiano una “potenzialitàlucrogenetica”, ovvero siano in grado “di produrre vantaggi economici in capo alloro autore” (Corte cost., sent. n. 166 del 2025). E’ stato pertanto ripetutamenteaffermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dallaConsulta (sent. n. 166 del 2025, cit.) che la confisca allargata o per sproporzionedi cui all’art. 240 -bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria,richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencatidalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo,anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità invalore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,o alla propria attività economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo esignificativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singolibeni; c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza daparte del condannato, gravando su quest’ultimo “un semplice onere di allegazionedi elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni”; d) il momento diformazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto inun ambito di “ragionevolezza temporale” o “congruità temporale” rispetto almomento di consumazione del reato-spia.Il G.I.P. del Tribunale di Verona, nel disporre la confisca della somma didenaro in sequestro, limitandosi ad affermare la doverosità del provvedimentoablatorio, ha del tutto omesso di motivare in linea con gli insegnamenti affermatiin proposito dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale, senza neppureconsentire di individuare il tipo di confisca disposto.2.3. Analoghe considerazioni valgono per i cellulari sequestrati a El BoudalyHamza e [OSCURATO:PERSONA], dei quali ugualmente è stata disposta la confiscasenz'altra indicazione in ordine alla tipologia del provvedimento ablatorio ed intotale carenza della motivazione.Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «intema di confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen., il giudice nonpuò motivare, con formula astratta, il provvedimento che ne dispone l'applicazionein relazione al bene utilizzato per commettere un reato con la sola indicazione dellafinalità di prevenire la commissione di altri reati, ma è tenuto ad argomentare, inconcreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e ilreato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nelcompimento dell'illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso» (così, tra letante, Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062).Il G.I.P. non ha fatto buon governo di tale insegnamento, limitandosi adun'affermazione apodittica, senza alcun riferimento concreto al collegamentostrumentale tra il reato commesso ed i cellulari oggetto di confisca.4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deveessere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefonicellulari in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale diVerona, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica, che si atterrà ai principigiurisprudenziali sopra richiamati, dando conto in motivazione, se la somma didanaro e i telefoni in sequestro siano confiscabili alla luce delle norme richiamate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefonicellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Verona, in diversapersona fisica.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]