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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21414/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 90 R.G. n. 43798/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di merito e aspecifiche rispetto alla ricostruzione dei fatti, come accertata in sede di merito: l'imputato era stato infatti sorpreso dai carabinieri sostare al centro di un pubblico piazzale, distante quattro metri dall'abitazione, intento a parlare con un soggetto posto alla guida di un veicolo, e solo alla vista dei predetti, "dopo qualche minuto di osservazione", si era rifugiato all'interno del garage adibito a cucina; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 90 R.G. n. 43798/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze di merito e aspecifiche rispetto alla ricostruzione dei fatti, come accertata in sede di merito: l'imputato era stato infatti sorpreso dai carabinieri sostare al centro di un pubblico piazzale, distante quattro metri dall'abitazione, intento a parlare con un soggetto posto alla guida di un veicolo, e solo alla vista dei predetti, "dopo qualche minuto di osservazione", si era rifugiato all'interno del garage adibito a cucina; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 21414/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris