CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 05632/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rn ln /( „ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 giugno 2024 la Corte di Appello di Milano ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio del procedimento, essendo stata variata la base fattuale dell'addebito (con contestazione di fatto nuovo e non di fatto diverso, secondo la difesa). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La decisione impugnata correttamente ha ritenuto integrata l'ipotesi del «fatto diverso da come descritto» di cui all'art.516 cod.proc.pen. e non quella del fatto «nuovo» di cui all'art.518 cod.proc.pen. in relazione alla variazione della contestazione. Ciò perché la contestazione riguarda, in fatto, sin dall'inizio, la mancata presentazione in alcuni giorni innanzi l'autorità di polizia. La integrazione non ha modificato la cornice fattuale (i giorni sono rimasti gli stessi) ma esclusivamente un aspetto in diritto, ossia il riferimento al secondo decreto impositivo dell'obbligo (peraltro conosciuto dall'imputato in quanto destinatario della misura di prevenzione personale). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il P