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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47194/2023

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 ottobre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili: - del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 629, comma 2, aggravato ex art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (Cabriglia, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo D della rubrica); - del reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, commi, 1, 2 e 4, e 416 bis.1 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cesarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Longobardi, Massa e Onorato, capo F della rubrica); - del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo G); - del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (il solo [OSCURATO:PERSONA], capi H e I); - dell'ulteriore reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.l cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo L); - ancora del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo M).

La Corte d'appello di Napoli, provvedendo con sentenza del 5 novembre 2021 sulle impugnazioni degli imputati avverso tale decisione, riduceva la pena inflitta a Cesarano a 11 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 13

I. 203/91, nonchè degli artt. 125, 267, 270 e 271 cod. proc. pen., con riferimento alla utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, in quanto disposte in relazione a delitti diversi da quelli di criminalità organizzata; espone che al momento della autorizzazione delle operazioni di intercettazione vi erano solamente indizi della commissione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (in quanto l'originario contesto investigativo era finalizzato alla identificazione degli autori di un attentato dinamitardo collegato al narcotraffico) e era sufficiente, al fine di consentire l'utilizzazione delle intercettazioni, che sia tale delitto sia quello di estorsione fossero aggravati dal metodo mafioso.

La rilevanza e la decisività degli esiti di tali intercettazioni si desumerebbe, poi, da quanto esposto a pag. 30 della sentenza impugnata, laddove si dava atto che nelle conversazioni intercettate gli imputati, compreso [OSCURATO:PERSONA], dialogano senza remore dei loro traffici di stupefacenti e dei crimini commessi per perseguire lo scopo del sodalizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; detta circostanza, invero, non era stata considerata nel computo della pena dal primo giudice, in quanto essa era stata riconosciuta esclusivamente sotto il profilo della agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, egemone nel territorio di Castellammare di Stabia; risultava, quindi, la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alta ritenuta sussistenza della circostanza aggravante in questione.

Con il terzo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale del ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla corresponsione di parte dei profitti dell'attività di spaccio da parte degli Imparato alla associazione camorristica D'Alessandro, in quanto Cavaliere e Polito erano detenuti ininterrottamente dal 2009 e in relazione ai fatti dagli stessi narrati era già stata ravvisata l'esistenza di una associazione a delinquere, con sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2005 e del 2011.

Le dichiarazioni rese da Marrazzo, che aveva dichiarato di aver assistito alla imposizione a [OSCURATO:PERSONA] del versamento di una quota dei proventi dell'attività di spaccio da parte di un emissario della associazione mafiosa D'Alessandro, erano imprecise cronologicamente, ma ciò non era stato adeguatamente considerato dalla Corte d'appello, benché oggetto di specifico motivo di gravame.

Tale condotta e la conseguente agevolazione e configurabilità della aggravante, non erano, peraltro, neppure note al ricorrente, che nel sodalizio rivestiva un ruolo marginale, cosicché risultava errata l'affermazione della configurabilità della circostanza anche a carico del ricorrente, fondata su elementi probatori inesistenti o che comunque erano stati travisati.

Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, esponendo che l'unico elemento sintomatico era costituito dall'arresto in flagranza avvenuto nel gennaio 2016.

Argomenta che il contenuto di conversazioni intercettate, del 14/12/2015, 18/1/2016 e 20/1/2016, era stato travisato, in quanto dalla prima emergeva solamente la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e uno scherzo fatto a quest'ultimo (con l'ausilio di petardi); la seconda riguardava solamente [OSCURATO:PERSONA] e un terzo non identificato, e la terza era relativa all'arresto in flagranza del ricorrente, cosicché vi era la prova del coinvolgimento del ricorrente in un solo reato fine, insufficiente a ritenere provata la sua partecipazione alla associazione.

Con il quinto motivo deduce travisamento della prova, con riferimento alla conversazione intercettata il 14/12/2015, dalla quale era stata tratta prova della disponibilità di armi da parte della associazione e della conseguente configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, trattandosi di uno scherzo fatto all'Amore, che svolgeva il ruolo di vedetta della associazione e che non poteva quindi essere bersaglio di colpi d'arma da fuoco da parte dei suoi stessi sodali, non essendo, tra l'altro, mai state rinvenute armi nel corso delle indagini.

Con il sesto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva e alla determinazione della pena, tenendo conto della commissione di soli reati fine e del ruolo marginale svolto; l'erroneità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena si desumeva anche dal riferimento nella stessa contenuto alla adeguatezza degli aumenti di pena per la continuazione, essendo stato contestato al ricorrente solamente il reato associativo di cui al capo F. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla propria identificazione, come il soggetto appellato come "o' topo", lamentando che non vi erano verbali di identificazione o di perquisizione che consentissero di mettere in relazione il ricorrente con uno degli interlocutori della conversazione intercettata dal 16/1/2016; era, pertanto, insufficiente la sola corrispondenza del nome proprio in quanto tra gli indagati vi erano altri soggetti con il medesimo nome, con la conseguente insufficienza delta motivazione nella parte relativa alla propria identificazione.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'identico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della suddetta circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale del ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi F) ed L) ascrittigli, per le medesime ragioni poste a fondamento del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte della associazione, a causa del travisamento del contenuto delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto nelle due sentenze del 2003 e del 2007 del Tribunale di Napoli non si riconosceva alla associazione facente capo alla famiglia Imparato la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, di cui il ricorrente non era a conoscenza e che non erano mai state sequestrate nel corso delle indagini.

Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, computata prendendo a base di computo una pena superiore al minimo edittale, nonostante il ruolo marginale svolto dal ricorrente e della sua giovane età, posto che all'epoca dei fatti aveva solo 20 anni e non poteva quindi essere considerato uno storico pusher facente capo alla famiglia Imparato. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'identico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della suddetta circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale dei ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di cui al capo F) ascrittogli, per le medesime ragioni poste a fondamento del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte della associazione, a causa del travisamento del contenuto delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto nelle due sentenze del 2003 e del 2007 del Tribunale di Napoli non si riconosceva alla associazione facente capo alla famiglia Imparato la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, ossia la disponibilità di armi, di cui il ricorrente non era a conoscenza e che non erano mai state sequestrate nel corso delle indagini, come esposto nell'identico quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva e alla determinazione della pena, tenendo conto del fatto che risaliva nel tempo la commissione di altri reati e della sola partecipazione al reato associativo di cui al capo F, della genericità della affermazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della circostanza aggravante detta agevolazione mafiosa, della erroneità del riferimento alla commissione di reati fine, trattandosi di condotte coeve alla partecipazione alla associazione commissione di soli reati fine.

Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della continuazione con le condotte di cui alla sentenza n. 2645/07 del Tribunale di Napoli, trattandosi delle medesime condotte, ossia della partecipazione alla associazione criminale facente capo alla famiglia Imparato, realizzate nel medesimo contesto territoriale, esclusa in considerazione della distanza cronologica di 9 anni tra le condotte, che, invece, in tema di condotte associative, doveva considerarsi indice della medesimezza del disegno criminoso, avendo la stessa sentenza impugnata sottolineato la permanente operatività di una associazione armata dedita da oltre venti anni al traffico di sostanze stupefacenti e facente capo alla famiglia Imparato, non essendovi elementi da cui trarre la interruzione della partecipazione del ricorrente a tale associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, va dato atto che il difensore degli imputati ha depositato in udienza la documentazione indicata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che tale documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa dalla Corte di appello di Napoli ai sensi degli artt. 165 disp.att. cod.proc.pen.Va, a tal proposito, osservato che l'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez.3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv.284901 - 01).

2. Sempre in via preliminare, va dato atto che, come riportato nel verbale di udienza, il difensore ha dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Va osservato a tal proposito che la rinuncia all'impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, compete solo all'imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso, atto che riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso (rientrante nelle scelte tecniche del difensore e non abbisognevole di procura speciale) ed incide sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione che risulta alleggerito(Sez.6, n. 7493 del 15/01/2021,Rv.281609 - 01).

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

3.1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a base dell'affermazione di responsabilità, evidenziando che tali atti, disposti in diverso procedimento (per individuare gli autori di un attentato dinamitardo ai danni di un supermercato in Castellammare di Stabia), erano rilevanti ed indispensabili per l'accertamento dei delitti oggetto del presente procedimento, delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza e, quindi, pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.

Va osservato che la disciplina applicabile è quella che vigeva prima dell'entrata in vigore del D.I. n. 161 del 2019 convertito con legge n. 7 del 2020.

Tale normativa è stata autorevolmente interpretata dalle Sezioni unite nel senso che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01) Ebbene, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva utilizzabili le intercettazioni contestate nel pieno rispetto del disposto normativo e delle indicazioni ermeneutiche richiamate.

3.2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La Corte territoriale ha chiarito che l'identificazione del ricorrente con il soprannome "o topo" nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità trovava puntuale conferma nei collaterali controlli di polizia effettuati a margine e nell'immediatezza degli appuntamenti telefonici; ha, quindi, richiamato anche la sentenza di primo grado ( pp 82 ed 83), nella quale si rimarcava che nel corso indagini era emerso con chiarezza, nelle conversazioni intercettate, l'uso promiscuo del soprannome e del nome di battesimo del ricorrente e la sua piena intraneità al gruppo associativo.

Rispetto a tale adeguato e non manifestamente illogico percorso argomentativo, il ricorrente propone censure generiche, perché prive di confronto critico con le considerazioni dei Giudici di merito, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

3.3. Il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

3.4. Vanno, poi, esaminati i motivi primo e secondo di [OSCURATO:PERSONA], i motivi secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA], i motivi secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferenti alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen.

Risultano rinunciati da parte del difensore, come anticipato, il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA].

La dedotta violazione del divieto di cui all'art. 597, commi 1 e 3, cod. pen., quale conseguenza della affermazione della configurabilità di detta circostanza aggravante sia nella declinazione dell'utilizzo del metodo mafioso (che non era stata ravvisata dal primo giudice) sia nella sua dimensione agevolatrice (ritenuta sussistente), è censura manifestamente infondata.

Deve osservarsi, infatti, che il riferimento contenuto nella sentenza impugnata a pag. 46 alla configurabilità di detta circostanza nella sua duplice forma è chiaramente riconducibile a un refuso, in quanto nella parte della motivazione nella quale la configurabilità di tale circostanza è stata esaminata analiticamente, e cioè alle pagg. 32 e 33, la Corte territoriale, così come il primo giudice, ha fatto riferimento esclusivamente alla agevolazione, da parte del sodalizio organizzato e diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, egemone nel territorio di Castellammare di Stabia, al quale venivano destinati una parte dei proventi dell'attività di spaccio; i riferimenti all'utilizzo del metodo mafioso sono privi di qualsiasi rilevanza, posto che è stata ritenuta provata solamente una condotta agevolatrice, che ha dato luogo all'applicazione della circostanza aggravante.

In ogni caso tali affermazioni non hanno comportato alcuna conseguenza, né sul piano della configurabilità della circostanza aggravante, confermata solo in ragione della agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e non certo dell'utilizzo del metodo mafioso, né sul piano sanzionatorio.

Manifestamente infondate sono anche le censure di carenza della motivazione nella parte relativa alla agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e alla consapevolezza di ciò da parte dei ricorrenti.

La Corte d'appello ha evidenziato che, sulla base delle convergenti, precise e chiare dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'associazione diretta dai fratelli Imparato, dedita stabilmente al commercio della droga in Castellammare di Stabia, "destinasse una quota dei propri proventi alle casse del potentissimo clan D'Alessandro, egemone sul territorio stabiese, che a sua volta li destinava secondo i propri desiderata e avesse raggiunto il monopolio nella gestione del traffico della droga nell'intero [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia (noto anche come Rione "[OSCURATO:PERSONA]") spendendo il nome del temibile clan D'Alessandro, con cui era da tempo legato da cointeressenze criminali, e al quale addirittura talvolta si surrogava nella distribuzione del sostentamento economico agli affiliati detenuti.

La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni non era stata oggetto di alcuna censura in appello, come si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e in particolare dal riassunto dei motivi d'appello presentati nell'interesse dei ricorrenti, con la conseguenza che in assenza di contestazioni del riepilogo dei motivi d'appello tale censura deve ritenersi proposta per la prima volta in sede di legittimità e risulta quindi tardiva (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelti, Rv. 270627).

La Corte d'appello (pp. 25-28 della sentenza impugnata) ha, comunque, adeguatamente giustificato in termini generali la conferma della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cavaliere, Polito e Marrazzo, sottolineando t/intrinseca attendibilità delle toro dichiarazioni, la dovizia dei particolari in esse presenti, la loro precisione anche cronologica, la loro spontaneità, l'assenza di motivi di sospetto o di intenti calunniatori, i numerosi riscontri esterni (arresto di numerosi spacciatori appartenenti al sodalizio criminale; sequestri di stupefacenti eseguiti proprio nei luoghi nei quali i collaboratori avevano rivelato che la droga veniva occultata).

Ne consegue che la doglianza risulta anche manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha, poi, sottolineato gli stretti rapporti tra il sodalizio diretto dai fratelli Imparato e il [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e che si trattava di un sistema stabile e condiviso che consentiva al sodalizio di avere il controllo della piazza di spaccio di Castellammare di Stabia.

I Giudici di appello hanno, poi, rimarcato come di ciò [OSCURATO:PERSONA], pusher storico del gruppo Imparato, storico appartenente al sodalizio, fosse pienamente consapevole; parimenti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali intranei al gruppo associativo, la circostanza era certamente conoscibile.

Si tratta di considerazioni adeguate per giustificare la configurabilità della circostanza aggravante e anche la consapevolezza della agevolazione da parte dei ricorrenti, che hanno censurato la valutazione dei Giudici di appello in modo generico e con rilievi in fatto, orientati ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

3.5. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferenti alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, sono manifestamente infondati.

La Corte d'appello, nel disattendere il motivo di gravame relativo alla configurabilità di detta circostanza aggravante, ha sottolineato quanto emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate a proposito della disponibilità di un'arma per commettere il delitto di estorsione di cui al capo D), nonché quanto affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'utilizzo di un'arma per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (p.34 della sentenza impugnata).

Quanto alla consapevolezza da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte del sodalizio è stato evidenziato quanto emergente dal contenuto della conversazione n. 1626 del 14/12/2016, dalla quale è stato ricavato che [OSCURATO:PERSONA] ricordava di aver esploso colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di tale [OSCURATO:PERSONA] per ragioni intimidatorie, in compagnia dell'[OSCURATO:PERSONA] (p.36 della sentenza impugnata).

Quanto alla consapevolezza da parte dei ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte del sodalizio, è stato rimarcato che l'associazione capeggiata dagli Imparato, come ricavabile dalle sentenze passate in giudicato utilizzabili ex art. 238-bis cod. proc.pen., era associazione armata e che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano spacciatori "storici" del gruppo con assidue frequentazioni con gli Imparato, i quali da decenni avevano la costante disponibilità di armi per la loro associazione (pp, 54 e 72-73 della sentenza impugnata).

Si tratta di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, mediante le quali è stata giustificata in modo sufficiente l'affermazione della consapevolezza da parte dei ricorrenti della disponibilità di armi da parte del sodalizio, considerazioni che state censurate esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione delle risultanze istruttorie, e, pertanto, con doglianze non proponibili in sede di legittimità.

La motivazione è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia: la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez.5, n.11101 del 04/02/2015, Rv.262714 - 01); l' aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez.2, n.44667 del 08/07/2013, Rv.257611 - 01).

4. Vanno, quindi, esaminati i restanti motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio.

4.1. Il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], entrambi afferenti alla sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen., sono manifestamente infondati.

La valutazione circa la sussistenza ed applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706; Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464).

Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti degli imputati ma anche la natura omogenea degli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell'imputato (cfr pag. 74 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e pag. 36 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]° Ciro).

4.2. Il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], nonchè il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa all'entità della pena) sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato il ruolo di pusher svolto all'interno del sodalizio criminoso (pericolosissima associazione armata dedita al commercio di droghe di vario genere) dagli imputati, così che la pena irrogata, è stata ritenuta adeguata all'entità dei fatti.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).

Risulta, poi, un evidente refuso il riferimento, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al calcolo degli aumenti di pena per la continuazione, avendo la Corte di appello confermato l'entità della pena irrogata dalla sentenza di primo grado, nella cui determinazione, con chiarezza ed evidenza, non veniva previsto alcun aumento a tale titolo, riferendosi la contestazione e la conseguente affermazione di condanna al solo reato associativo (pag.108 della sentenza di primo grado).

4.3. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La censura è relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra le condotte di partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui ai capo F) e quelle di cui alla sentenza n. 2645/07 del Tribunale di Napoli; il ricorrente lamenta che trattasi delle medesime condotte, ossia della partecipazione alla associazione criminale facente capo alla famiglia Imparato e realizzate nel medesimo contesto territoriale.

La Corte d'appello ha escluso la riconoscibilità di tale vincolo tra le condotte ascritte al ricorrente al capo F), contestate come commesse tra il 2015 e il 2016, e quelle oggetto della precedente condanna (contestate dal 17 settembre 2002 al maggio 2006), in considerazione del notevole intervallo cronologico tra esse, confermando la valutazione già formulata sul medesimo punto dal primo giudice che aveva sottolineato (v. pagg. 107 e 108 della sentenza di primo grado) l'assenza di qualsiasi elemento dimostrativo della perdurante operatività di tale specifica associazione e anche dello specifico contributo partecipativo degli imputati, anche in considerazione dei lunghi periodi di detenzione dagli stessi sofferti.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; a fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente propone rilievi in fatto, preclusi in sede di legittimità.

Deve evidenziarsi che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabitità delta continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione dei programma medesimo; l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula, pertanto, che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose (Sez.1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.266615 - 01; Sez.1, n. 5618 del 21/12/1993, dep.22/02/1994, Rv.196545 - 01)

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 ottobre 2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili: - del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 629, comma 2, aggravato ex art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (Cabriglia, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo D della rubrica); - del reato di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, commi, 1, 2 e 4, e 416 bis.1 cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cesarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Longobardi, Massa e Onorato, capo F della rubrica); - del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo G); - del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (il solo [OSCURATO:PERSONA], capi H e I); - dell'ulteriore reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.l cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo L); - ancora del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo M). La Corte d'appello di Napoli, provvedendo con sentenza del 5 novembre 2021 sulle impugnazioni degli imputati avverso tale decisione, riduceva la pena inflitta a Cesarano a 11 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 13 I. 203/91, nonchè degli artt. 125, 267, 270 e 271 cod. proc. pen., con riferimento alla utilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, in quanto disposte in relazione a delitti diversi da quelli di criminalità organizzata; espone che al momento della autorizzazione delle operazioni di intercettazione vi erano solamente indizi della commissione del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (in quanto l'originario contesto investigativo era finalizzato alla identificazione degli autori di un attentato dinamitardo collegato al narcotraffico) e era sufficiente, al fine di consentire l'utilizzazione delle intercettazioni, che sia tale delitto sia quello di estorsione fossero aggravati dal metodo mafioso. La rilevanza e la decisività degli esiti di tali intercettazioni si desumerebbe, poi, da quanto esposto a pag. 30 della sentenza impugnata, laddove si dava atto che nelle conversazioni intercettate gli imputati, compreso [OSCURATO:PERSONA], dialogano senza remore dei loro traffici di stupefacenti e dei crimini commessi per perseguire lo scopo del sodalizio. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; detta circostanza, invero, non era stata considerata nel computo della pena dal primo giudice, in quanto essa era stata riconosciuta esclusivamente sotto il profilo della agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, egemone nel territorio di Castellammare di Stabia; risultava, quindi, la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alta ritenuta sussistenza della circostanza aggravante in questione. Con il terzo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale del ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla corresponsione di parte dei profitti dell'attività di spaccio da parte degli Imparato alla associazione camorristica D'Alessandro, in quanto Cavaliere e Polito erano detenuti ininterrottamente dal 2009 e in relazione ai fatti dagli stessi narrati era già stata ravvisata l'esistenza di una associazione a delinquere, con sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2005 e del 2011. Le dichiarazioni rese da Marrazzo, che aveva dichiarato di aver assistito alla imposizione a [OSCURATO:PERSONA] del versamento di una quota dei proventi dell'attività di spaccio da parte di un emissario della associazione mafiosa D'Alessandro, erano imprecise cronologicamente, ma ciò non era stato adeguatamente considerato dalla Corte d'appello, benché oggetto di specifico motivo di gravame. Tale condotta e la conseguente agevolazione e configurabilità della aggravante, non erano, peraltro, neppure note al ricorrente, che nel sodalizio rivestiva un ruolo marginale, cosicché risultava errata l'affermazione della configurabilità della circostanza anche a carico del ricorrente, fondata su elementi probatori inesistenti o che comunque erano stati travisati. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso, esponendo che l'unico elemento sintomatico era costituito dall'arresto in flagranza avvenuto nel gennaio 2016. Argomenta che il contenuto di conversazioni intercettate, del 14/12/2015, 18/1/2016 e 20/1/2016, era stato travisato, in quanto dalla prima emergeva solamente la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] e uno scherzo fatto a quest'ultimo (con l'ausilio di petardi); la seconda riguardava solamente [OSCURATO:PERSONA] e un terzo non identificato, e la terza era relativa all'arresto in flagranza del ricorrente, cosicché vi era la prova del coinvolgimento del ricorrente in un solo reato fine, insufficiente a ritenere provata la sua partecipazione alla associazione. Con il quinto motivo deduce travisamento della prova, con riferimento alla conversazione intercettata il 14/12/2015, dalla quale era stata tratta prova della disponibilità di armi da parte della associazione e della conseguente configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, trattandosi di uno scherzo fatto all'Amore, che svolgeva il ruolo di vedetta della associazione e che non poteva quindi essere bersaglio di colpi d'arma da fuoco da parte dei suoi stessi sodali, non essendo, tra l'altro, mai state rinvenute armi nel corso delle indagini. Con il sesto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva e alla determinazione della pena, tenendo conto della commissione di soli reati fine e del ruolo marginale svolto; l'erroneità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena si desumeva anche dal riferimento nella stessa contenuto alla adeguatezza degli aumenti di pena per la continuazione, essendo stato contestato al ricorrente solamente il reato associativo di cui al capo F. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla propria identificazione, come il soggetto appellato come "o' topo", lamentando che non vi erano verbali di identificazione o di perquisizione che consentissero di mettere in relazione il ricorrente con uno degli interlocutori della conversazione intercettata dal 16/1/2016; era, pertanto, insufficiente la sola corrispondenza del nome proprio in quanto tra gli indagati vi erano altri soggetti con il medesimo nome, con la conseguente insufficienza delta motivazione nella parte relativa alla propria identificazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'identico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della suddetta circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale del ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi F) ed L) ascrittigli, per le medesime ragioni poste a fondamento del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte della associazione, a causa del travisamento del contenuto delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto nelle due sentenze del 2003 e del 2007 del Tribunale di Napoli non si riconosceva alla associazione facente capo alla famiglia Imparato la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, di cui il ricorrente non era a conoscenza e che non erano mai state sequestrate nel corso delle indagini. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, computata prendendo a base di computo una pena superiore al minimo edittale, nonostante il ruolo marginale svolto dal ricorrente e della sua giovane età, posto che all'epoca dei fatti aveva solo 20 anni e non poteva quindi essere considerato uno storico pusher facente capo alla famiglia Imparato. [OSCURATO:PERSONA] propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva del metodo mafioso, non riconosciuta in primo grado e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'identico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo deduce la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, sia nella parte relativa alla affermazione della configurabilità della suddetta circostanza aggravante della agevolazione mafiosa quale circostanza di natura oggettiva, nonostante il ruolo marginale dei ricorrente, sia con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato di cui al capo F) ascrittogli, per le medesime ragioni poste a fondamento del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90 e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla imputazione soggettiva della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte della associazione, a causa del travisamento del contenuto delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto nelle due sentenze del 2003 e del 2007 del Tribunale di Napoli non si riconosceva alla associazione facente capo alla famiglia Imparato la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, ossia la disponibilità di armi, di cui il ricorrente non era a conoscenza e che non erano mai state sequestrate nel corso delle indagini, come esposto nell'identico quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della applicabilità della recidiva e alla determinazione della pena, tenendo conto del fatto che risaliva nel tempo la commissione di altri reati e della sola partecipazione al reato associativo di cui al capo F, della genericità della affermazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della circostanza aggravante detta agevolazione mafiosa, della erroneità del riferimento alla commissione di reati fine, trattandosi di condotte coeve alla partecipazione alla associazione commissione di soli reati fine. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione nella parte relativa alla esclusione della continuazione con le condotte di cui alla sentenza n. 2645/07 del Tribunale di Napoli, trattandosi delle medesime condotte, ossia della partecipazione alla associazione criminale facente capo alla famiglia Imparato, realizzate nel medesimo contesto territoriale, esclusa in considerazione della distanza cronologica di 9 anni tra le condotte, che, invece, in tema di condotte associative, doveva considerarsi indice della medesimezza del disegno criminoso, avendo la stessa sentenza impugnata sottolineato la permanente operatività di una associazione armata dedita da oltre venti anni al traffico di sostanze stupefacenti e facente capo alla famiglia Imparato, non essendovi elementi da cui trarre la interruzione della partecipazione del ricorrente a tale associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va dato atto che il difensore degli imputati ha depositato in udienza la documentazione indicata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che tale documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa dalla Corte di appello di Napoli ai sensi degli artt. 165 disp.att. cod.proc.pen.Va, a tal proposito, osservato che l'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez.3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv.284901 - 01). 2. Sempre in via preliminare, va dato atto che, come riportato nel verbale di udienza, il difensore ha dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Va osservato a tal proposito che la rinuncia all'impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, compete solo all'imputato o al difensore munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicamente legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso, atto che riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ricorso (rientrante nelle scelte tecniche del difensore e non abbisognevole di procura speciale) ed incide sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione che risulta alleggerito(Sez.6, n. 7493 del 15/01/2021,Rv.281609 - 01). 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a base dell'affermazione di responsabilità, evidenziando che tali atti, disposti in diverso procedimento (per individuare gli autori di un attentato dinamitardo ai danni di un supermercato in Castellammare di Stabia), erano rilevanti ed indispensabili per l'accertamento dei delitti oggetto del presente procedimento, delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza e, quindi, pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. Va osservato che la disciplina applicabile è quella che vigeva prima dell'entrata in vigore del D.I. n. 161 del 2019 convertito con legge n. 7 del 2020. Tale normativa è stata autorevolmente interpretata dalle Sezioni unite nel senso che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01) Ebbene, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva utilizzabili le intercettazioni contestate nel pieno rispetto del disposto normativo e delle indicazioni ermeneutiche richiamate. 3.2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte territoriale ha chiarito che l'identificazione del ricorrente con il soprannome "o topo" nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità trovava puntuale conferma nei collaterali controlli di polizia effettuati a margine e nell'immediatezza degli appuntamenti telefonici; ha, quindi, richiamato anche la sentenza di primo grado ( pp 82 ed 83), nella quale si rimarcava che nel corso indagini era emerso con chiarezza, nelle conversazioni intercettate, l'uso promiscuo del soprannome e del nome di battesimo del ricorrente e la sua piena intraneità al gruppo associativo. Rispetto a tale adeguato e non manifestamente illogico percorso argomentativo, il ricorrente propone censure generiche, perché prive di confronto critico con le considerazioni dei Giudici di merito, nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 3.3. Il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 3.4. Vanno, poi, esaminati i motivi primo e secondo di [OSCURATO:PERSONA], i motivi secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA], i motivi secondo e terzo di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferenti alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. Risultano rinunciati da parte del difensore, come anticipato, il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]. La dedotta violazione del divieto di cui all'art. 597, commi 1 e 3, cod. pen., quale conseguenza della affermazione della configurabilità di detta circostanza aggravante sia nella declinazione dell'utilizzo del metodo mafioso (che non era stata ravvisata dal primo giudice) sia nella sua dimensione agevolatrice (ritenuta sussistente), è censura manifestamente infondata. Deve osservarsi, infatti, che il riferimento contenuto nella sentenza impugnata a pag. 46 alla configurabilità di detta circostanza nella sua duplice forma è chiaramente riconducibile a un refuso, in quanto nella parte della motivazione nella quale la configurabilità di tale circostanza è stata esaminata analiticamente, e cioè alle pagg. 32 e 33, la Corte territoriale, così come il primo giudice, ha fatto riferimento esclusivamente alla agevolazione, da parte del sodalizio organizzato e diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, egemone nel territorio di Castellammare di Stabia, al quale venivano destinati una parte dei proventi dell'attività di spaccio; i riferimenti all'utilizzo del metodo mafioso sono privi di qualsiasi rilevanza, posto che è stata ritenuta provata solamente una condotta agevolatrice, che ha dato luogo all'applicazione della circostanza aggravante. In ogni caso tali affermazioni non hanno comportato alcuna conseguenza, né sul piano della configurabilità della circostanza aggravante, confermata solo in ragione della agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e non certo dell'utilizzo del metodo mafioso, né sul piano sanzionatorio. Manifestamente infondate sono anche le censure di carenza della motivazione nella parte relativa alla agevolazione del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e alla consapevolezza di ciò da parte dei ricorrenti. La Corte d'appello ha evidenziato che, sulla base delle convergenti, precise e chiare dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l'associazione diretta dai fratelli Imparato, dedita stabilmente al commercio della droga in Castellammare di Stabia, "destinasse una quota dei propri proventi alle casse del potentissimo clan D'Alessandro, egemone sul territorio stabiese, che a sua volta li destinava secondo i propri desiderata e avesse raggiunto il monopolio nella gestione del traffico della droga nell'intero [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia (noto anche come Rione "[OSCURATO:PERSONA]") spendendo il nome del temibile clan D'Alessandro, con cui era da tempo legato da cointeressenze criminali, e al quale addirittura talvolta si surrogava nella distribuzione del sostentamento economico agli affiliati detenuti. La credibilità dei collaboratori di giustizia e la attendibilità delle loro dichiarazioni non era stata oggetto di alcuna censura in appello, come si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata e in particolare dal riassunto dei motivi d'appello presentati nell'interesse dei ricorrenti, con la conseguenza che in assenza di contestazioni del riepilogo dei motivi d'appello tale censura deve ritenersi proposta per la prima volta in sede di legittimità e risulta quindi tardiva (cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelti, Rv. 270627). La Corte d'appello (pp. 25-28 della sentenza impugnata) ha, comunque, adeguatamente giustificato in termini generali la conferma della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cavaliere, Polito e Marrazzo, sottolineando t/intrinseca attendibilità delle toro dichiarazioni, la dovizia dei particolari in esse presenti, la loro precisione anche cronologica, la loro spontaneità, l'assenza di motivi di sospetto o di intenti calunniatori, i numerosi riscontri esterni (arresto di numerosi spacciatori appartenenti al sodalizio criminale; sequestri di stupefacenti eseguiti proprio nei luoghi nei quali i collaboratori avevano rivelato che la droga veniva occultata). Ne consegue che la doglianza risulta anche manifestamente infondata. La Corte territoriale ha, poi, sottolineato gli stretti rapporti tra il sodalizio diretto dai fratelli Imparato e il [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e che si trattava di un sistema stabile e condiviso che consentiva al sodalizio di avere il controllo della piazza di spaccio di Castellammare di Stabia. I Giudici di appello hanno, poi, rimarcato come di ciò [OSCURATO:PERSONA], pusher storico del gruppo Imparato, storico appartenente al sodalizio, fosse pienamente consapevole; parimenti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali intranei al gruppo associativo, la circostanza era certamente conoscibile. Si tratta di considerazioni adeguate per giustificare la configurabilità della circostanza aggravante e anche la consapevolezza della agevolazione da parte dei ricorrenti, che hanno censurato la valutazione dei Giudici di appello in modo generico e con rilievi in fatto, orientati ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3.5. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], tutti afferenti alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, nel disattendere il motivo di gravame relativo alla configurabilità di detta circostanza aggravante, ha sottolineato quanto emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate a proposito della disponibilità di un'arma per commettere il delitto di estorsione di cui al capo D), nonché quanto affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'utilizzo di un'arma per intimidire [OSCURATO:PERSONA] (p.34 della sentenza impugnata). Quanto alla consapevolezza da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte del sodalizio è stato evidenziato quanto emergente dal contenuto della conversazione n. 1626 del 14/12/2016, dalla quale è stato ricavato che [OSCURATO:PERSONA] ricordava di aver esploso colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di tale [OSCURATO:PERSONA] per ragioni intimidatorie, in compagnia dell'[OSCURATO:PERSONA] (p.36 della sentenza impugnata). Quanto alla consapevolezza da parte dei ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità di armi da parte del sodalizio, è stato rimarcato che l'associazione capeggiata dagli Imparato, come ricavabile dalle sentenze passate in giudicato utilizzabili ex art. 238-bis cod. proc.pen., era associazione armata e che sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano spacciatori "storici" del gruppo con assidue frequentazioni con gli Imparato, i quali da decenni avevano la costante disponibilità di armi per la loro associazione (pp, 54 e 72-73 della sentenza impugnata). Si tratta di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, mediante le quali è stata giustificata in modo sufficiente l'affermazione della consapevolezza da parte dei ricorrenti della disponibilità di armi da parte del sodalizio, considerazioni che state censurate esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione delle risultanze istruttorie, e, pertanto, con doglianze non proponibili in sede di legittimità. La motivazione è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia: la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez.5, n.11101 del 04/02/2015, Rv.262714 - 01); l' aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez.2, n.44667 del 08/07/2013, Rv.257611 - 01). 4. Vanno, quindi, esaminati i restanti motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio. 4.1. Il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], entrambi afferenti alla sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen., sono manifestamente infondati. La valutazione circa la sussistenza ed applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706; Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti degli imputati ma anche la natura omogenea degli stessi, quali elementi che davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere dell'imputato (cfr pag. 74 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e pag. 36 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]° Ciro). 4.2. Il quinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], nonchè il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa all'entità della pena) sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato il ruolo di pusher svolto all'interno del sodalizio criminoso (pericolosissima associazione armata dedita al commercio di droghe di vario genere) dagli imputati, così che la pena irrogata, è stata ritenuta adeguata all'entità dei fatti. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen. quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). Risulta, poi, un evidente refuso il riferimento, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al calcolo degli aumenti di pena per la continuazione, avendo la Corte di appello confermato l'entità della pena irrogata dalla sentenza di primo grado, nella cui determinazione, con chiarezza ed evidenza, non veniva previsto alcun aumento a tale titolo, riferendosi la contestazione e la conseguente affermazione di condanna al solo reato associativo (pag.108 della sentenza di primo grado). 4.3. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La censura è relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra le condotte di partecipazione alla associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui ai capo F) e quelle di cui alla sentenza n. 2645/07 del Tribunale di Napoli; il ricorrente lamenta che trattasi delle medesime condotte, ossia della partecipazione alla associazione criminale facente capo alla famiglia Imparato e realizzate nel medesimo contesto territoriale. La Corte d'appello ha escluso la riconoscibilità di tale vincolo tra le condotte ascritte al ricorrente al capo F), contestate come commesse tra il 2015 e il 2016, e quelle oggetto della precedente condanna (contestate dal 17 settembre 2002 al maggio 2006), in considerazione del notevole intervallo cronologico tra esse, confermando la valutazione già formulata sul medesimo punto dal primo giudice che aveva sottolineato (v. pagg. 107 e 108 della sentenza di primo grado) l'assenza di qualsiasi elemento dimostrativo della perdurante operatività di tale specifica associazione e anche dello specifico contributo partecipativo degli imputati, anche in considerazione dei lunghi periodi di detenzione dagli stessi sofferti. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; a fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente propone rilievi in fatto, preclusi in sede di legittimità. Deve evidenziarsi che l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabitità delta continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione dei programma medesimo; l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula, pertanto, che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose (Sez.1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv.266615 - 01; Sez.1, n. 5618 del 21/12/1993, dep.22/02/1994, Rv.196545 - 01) 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Cassazione n. 47194/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris