CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25061/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite difensore abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro, che - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla prima sezione di questa Corte - ha accolto parzialmente l'istanza di riesame da lui proposta contro l'ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, ha sostituito, in punto rivalutazione delle esigenze cautelari, la misura t in atto con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e confermato, quanto al quadro dei gravi indizi di colpevolezza, il provvedimento impugnato, emesso in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ad alcuni delitti-scopo, di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina in concorso, consumato e tentato (capi da 11) a 14)). 1.1.11 ricorso per cassazione si è affidato ad unico motivo - limitato all'incolpazione provvisoria di cui al capo 11) dell'ordinanza genetica - che si è soffermato sui vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Il Tribunale sarebbe incorso nelle medesime aporìe censurate dal provvedimento di annullamento, che aveva rilevato che il compendio indiziario - inerente ad un addebito di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso - difettasse di elementi specifici ed apparisse fondato, più che altro, sul sospetto dei mandanti sulla scorrettezza del contegno tenuto dall'Hamamustafa nell'esecuzione del trasporto dei migranti. In definitiva, le intercettazioni telefoniche citate nell'ordinanza impugnata non sarebbero conducenti e, del resto, nelle relative circostanze sarebbe emersa la prova della mancata corresponsione del compenso a lui promesso. Considerato in diritto Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità, è nel complesso infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia che ne occupa, che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (ex multis, sez.2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490; sez.5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo, Rv. 230744). 1.1.11 Tribunale del riesame ha correttamente rielaborato, nel suo complesso, il quadro indiziario che l'ordinanza coercitiva aveva illustrato a sostegno dell'emissione della misura cautelare per il delitto di cui al capo 11) ed ha certamente superato, con argomentazioni esaurienti e razionali, il vulnus motivazionale registrato dalla pronuncia rescindente di questa Corte, relativo, in sostanza, ad una carenza espositiva degli elementi circostanziali specifici da cui enucleare un grado indiziario, di portata significativa, della partecipazione del ricorrente alla vicenda del trasporto, in territorio nazionale, di alcuni migranti irregolarmente giunti in Italia a cagione dell'attività svolta da un'organizzazione criminale straniera. E' stata così esaminata la sequenza delle captazioni intercettive e del percorso del traffico telefonico dei telefoni cellulari, che ha consentito di ricostruire il ruolo concretamente svolto dal ricorrente dopo lo sbarco degli immigrati clandestini a [OSCURATO:PERSONA] il 28 luglio 2019, le difficoltà da lui rappresentate agli organizzatori a riguardo di problemi tecnici al mezzo di trasporto su strada, l'incontro tra l'Hamamustafa e taluni di costoro nei pressi di una pizzeria a Brindisi, i commenti successivi - dei mandanti - e l'imbarazzo da loro espresso sull'affidabilità del ricorrente, sospettato di mendacio per appropriarsi del denaro consegnato dai migranti, gli elementi indiziari che hanno consentito di accertare che, in ogni caso, l'Hamarnustafa - che i capi hanno comunque deciso di non retribuire - sia riuscito a trasportare a Foggia almeno una parte degli irregolari. A fronte di tali evidenze, le ragioni di ricorso, enunciate in forma perplessa, si rivelano da un lato aspecifiche - perché non si confrontano, compiutamente, con la ragionata rivisitazione del materiale investigativo - e, dall'altro, propongono obiezioni non consentite in sede di legittimità, perché finalizzate a richiedere una non autorizzata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le molte SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, Rv. 207944). 1.2. Quanto, infine, al dato della mancata elargizione di un compenso in denaro, pure enfatizzato nel ricorso, è solo il caso di ricordare che al ricorrente è stato contestato il delitto di cui all'art. 12 del Decr. Lgs. n. 286 del 1998, con l'aggravante - tra le altre - di cui al comma 3 ter, che prevede un incremento della sanzione base nel caso in cui il fatto sia assistito dal dolo specifico del fine di trarne profitto, anche indiretto; di tal che risultano irrilevanti, ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, tanto il conseguimento effettivo del profitto, quanto che il profitto sia personalmente destinato al soggetto attivo del reato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce