CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Infatti, l'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 678 cod. proc. pen., successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 2 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, secondo cui il giudice di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato - recte della pena - conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'art. 146 cod. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice di merito provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all'interessato e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede alla norma dell'art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell'udienza. Pertanto, contro il provvedimento del giudice di merito reso in punto di estinzione della pena per esito favorevole della liberazione condizionale, l'interessato può esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti, a prescindere dal fatto che il giudice di merito abbia o meno provveduto nelle modalità indicate nell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato dì sorveglianza di Roma, anche per ogni sua verifica di ordine pregiudiziale in relazione al disposto dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma. Così