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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06073/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 943/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 5176/2016depositata il 06/06/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Salerno ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n.

TF9010907994 /2011 avente ad oggetto recupero di materia imponibile per il 2006 con determinazioni di maggiori IRPEF, IRAP e IVA.

L’appello erariale è stato respinto dalla CTR della Campania con la sentenza in epigrafe.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito il Prevete con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more per il contribuente si è chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere allegandosi domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, presentata il 31.5.2019 in rela zione all’avviso di accertamento n.TF9010907994 oggetto del presente giudizio, con ricevutadel versament o effettuato .

Va rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Conseguentemente, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020(Cass. n. 634 del 2024).

Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il giudizio; spese a carico di chi l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 943/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5176/2016depositata il 06/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP di Salerno ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. TF9010907994 /2011 avente ad oggetto recupero di materia imponibile per il 2006 con determinazioni di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L’appello erariale è stato respinto dalla CTR della Campania con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito il Prevete con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more per il contribuente si è chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere allegandosi domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, presentata il 31.5.2019 in rela zione all’avviso di accertamento n.TF9010907994 oggetto del presente giudizio, con ricevutadel versament o effettuato . Va rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Conseguentemente, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020(Cass. n. 634 del 2024). Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il giudizio; spese a carico di chi l